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Dott. Pietro Rizzo

L'influenza delle leggi di grande riforma economica e sociale nelle Regioni a statuto speciale

Le leggi di grande riforma sono le norme statali capaci di imporsi sulla potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale. In linea generale, non tutte le disposizioni di leggi così definite costituiscono «norme fondamentali di riforma economico-sociale» e «principi della legislazione dello Stato», ma solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che esse esprimono, per i principi enunciati o da esse desumibili.

Dott. Stefano Usai

Caos centralizzazione delle procedure di gara

Da un punto di vista normativo, stante la mancata proroga della scadenza fissata con il comma 167, articolo 1, della legge 107/2015, i comuni non capoluogo di provincia – ad eccezione della soglia fino a 40 mila euro per i comuni con più di 10 mila abitanti -, dopo il 1° novembre 2015,salvo che utilizzino il mercato elettronico o quello delle convenzioni Consip o delle centrali regionali, non possono più esperire procedimenti autonomi (tradizionali) di gara.

La parità di genere e lo strabismo della Pubblica Amministrazione

di Villiam Zanoni

Il problema della parità (o della disparità) di genere occupa da diversi anni le vicende lavoristiche e pensionistiche dei lavoratori italiani, vicende che paradossalmente hanno trovato nuova linfa in seguito alla entrata in vigore della riforma Fornero. Nel settore privato, all’interno del quale none esiste alcun limite di età ordinamentale che imponga al datore di lavoro determinati comportamenti, il problema è tutto di natura lavoristica e trova la sua regolamentazione da un lato nelle norme sulle pari opportunità, e dall’altro nelle norme sul licenziamento per giusta causa, a nulla rilevando il fatto che fino al 31 dicembre 2017 le donne possano accedere alla pensione di vecchiaia con età pensionabili inferiori a quella prevista per gli uomini o alla pensione anticipata con requisiti contributivi altrettanto inferiori.

Le indicazioni della Corte dei Conti sulle Assunzioni

di Arturo Bianco

I costi della mobilità volontaria in entrata non incidono sulla spesa per le assunzioni di personale, mentre quelli delle mobilità obbligatorie del personale in sovrannumero sono da comprendere in tali oneri. I comuni possono dare corso alla assunzione di personale per profili che non esistono nelle amministrazioni provinciali e nelle città metropolitane, ma devono evitare forme di aggiramento surrettizio del vincolo ad assumere nel biennio 2015 e 2016 esclusivamente dipendenti collocati in sovrannumero dalle province.

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