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Archivio "Pensioni e Previdenza"

LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PER I PUBBLICI DIPENDENTI

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LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PER I PUBBLICI DIPENDENTI

di Fabio Venanzi

Da diversi anni l’Inps sta cercando di affrontare la problematica relativa alla prescrizione contributiva estendendo l’applicabilità della normativa vigente nel settore privato, anche alla Gestione Dipendenti Pubblici.

L’articolo 3, comma 9, Legge 8 agosto 1995 n. 335 prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di cinque anni. Tale termine, inferiore rispetto al precedente di dieci anni, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996. Rimangono salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti nel quinquennio, la cui denuncia amplia i termini a dieci anni.

IL PASTICCIO DEI NUOVI RISCATTI NELLA MANOVRA PREVIDENZIALE

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IL PASTICCIO DEI NUOVI RISCATTI NELLA MANOVRA PREVIDENZIALE

di Villiam Zanoni

previdenzialeConvertito il decreto-legge n° 4 del 28 gennaio 2019 (quota100 e Reddito di Cittadinanza) nella legge n° 26 del 28 marzo 2019, corre l’obbligo di approfondire una delle novità della manovra previdenziale su cui è stata consumata tanta enfasi, quella cioè relativa ai nuovi riscatti.

Tutto è contenuto nell’articolo 20 del D.L. n° 4/2019 sul quale i tre passaggi parlamentari hanno prodotto modifiche quasi insignificanti.

Sotto la generica definizione di “Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione” sono poi arrivati il comma 1 ed il comma 6, rispettivamente rivolti alla possibilità di riscatto di “vuoti contributivi” e ad una nuova possibilità del “riscatto di laurea”.

LE INCOGNITE DI “QUOTA 100” E LE RIGIDITA’ DELLE PP.AA.

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LE INCOGNITE DI “QUOTA 100” E LE RIGIDITA’  DELLE PP.AA.

di Villiam Zanoni

quota 100In attesa della conversione in legge del decreto-legge n° 4 del 28 gennaio 2019 (Reddito di Cittadinanza e Quota 100) e delle apparentemente poco probabili modifiche all’articolo 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi), tante sono le fibrillazioni provocate da un lato dalle turbolenze che caratterizzano la navigazione del Governo, dall’altro da alcuni aspetti poco chiari che anche la circolare INPS n° 11 del 29 gennaio 2019 non ha contribuito a sciogliere, e dall’altro ancora da un testo normativo che contiene imprecisioni tecnico-giuridiche da cui scaturiscono interpretazioni abbastanza bizzarre.

QUOTA 100 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONE ANTICIPATA"

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QUOTA 100 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONE ANTICIPATA" 

di Donato Benedetti

L'INPS, con Circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 ricorda che in pari data, è entrato in vigore il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 23 del 28 gennaio 2019.

Il Decreto introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti : Allegato n. 1 alla Circolare.

In particolare, gli articoli da 14 a 17 del decreto attribuiscono, a determinate categorie di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle condizioni indicate nella Circolare stessa.

Riteniamo di fare cosa gradita ai nostri abbonati, nel pubblicare detta Circolare, con relativo allegato : ribadendo comunque che il contenuto del Decreto, in sede di conversione, potrebbe contenere delle modifiche sostanziali in ordine a quanto indicato nella Circolare stessa. Sarà nostra cura tenervi informati sulla possibile evoluzione della materia una volta convertito in legge il Decreto stesso.     

OPZIONE DONNA: ULTIMO TRAGUARDO O RIEDIZIONE?

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OPZIONE DONNA: ULTIMO TRAGUARDO O RIEDIZIONE?

di Villiam Zanoni

Dopo diverse traversie è finalmente arrivato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n° 4 del 28 gennaio 2019 dedicato al reddito di cittadinanza e agli interventi pensionistici della manovra di bilancio 2019, all’interno del quale ha trovato spazio (articolo 16) anche la vicenda dell’opzione donna (o da alcuni definita pensione rosa)

Ovviamente si tratta di un decreto-legge che in sede di conversione potrebbe subire delle modifiche, anche se la soluzione adottata parrebbe essere in grado di soddisfare le esigenze che erano state manifestate.

Abemus l’APE volontaria

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Abemus l’APE volontaria

di Villiam Zanoni

Dopo lunga e faticosa attesa è finalmente arrivato al traguardo lo strumento di anticipazione volontaria della pensione attraverso l’A.Pe., anche se in questo caso l’acronimo tradisce il vero senso dello strumento assumendo una valenza molto generica. Infatti l’A.Pe. (Anticipo Pensionistico), introdotto sperimentalmente per un biennio, in verità ricomprende al proprio interno degli strumenti che sono tutt’altro rispetto alla pensione vera e propria, anche se tutto deriverà dal diritto (anagrafico e contributivo per la pensione di vecchiaia) e dall’importo della pensione attesa.

Anche la cosiddetta A.Pe. Social, che in verità la stessa legge definisce “indennità” (articolo 1, comma 179, della legge n° 232/2016), altro non è che una sorta di ammortizzatore sociale destinato ad alcune figure particolari del mondo del lavoro prossime alla pensione di vecchiaia, tant’è che non ha alcun carattere di onerosità.

Il lavoro a part-time ed i suoi riflessi sul trattamento di quiescenza

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Il lavoro a part-time ed i suoi riflessi sul trattamento di quiescenza

a cura di Francesco Disano

Molte  spesso coloro che aspirano al pensionamento stentano nel riuscire a capire se ed in quale misura il lavoro part-time possa incidere sulla prestazione pensionistica. In  realtà, contrariamente a quel che  si  possa pensare, il rapporto di lavoro part-time, non sempre allontana la data di accesso alla quiescenza, anche se, occorre precisarlo, influisce sempre in senso negativo sulla determinazione della misura della stessa, considerato che la retribuzione percepita dal dipendente è inferiore e ciò inevitabilmente si ripercuoterà sulla rendita pensionistica.

Ape social e congedo straordinario biennale

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Ape social e congedo straordinario biennale

a cura di Francesco Disano

Come è noto l'entrata in vigore della legge di bilancio 2017 e, soprattutto,    l’emanazione, a  metà  giugno,  del  decreto  attuativo  riguardante  l’Ape  social, offrono ai  cosiddetti caregivers  (coloro che si prendono cura dei familiari disabili ) la possibilità e l’alternativa di  poter scegliere, ai fini dell’accesso al  pensionamento, oltre che del  congedo straordinario biennale ( art. 42, comma  5,  del  decreto  legislativo n. 151/2001)  anche  dell'APe social. Siamo di fronte a due istituti sulla cui utilità e  convenienza  è necessario porre   un’attenta valutazione da parte di coloro i quali  intendono operare una scelta, anche e soprattutto in  ragione dei diversi risvolti che   ciò comporta in ambito previdenziale.

La prescrizione dei contributi e la nuova circolare N° 169/2017 dell’INPS

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La prescrizione dei contributi e la nuova circolare N° 169/2017 dell’INPS

A cura di Villiam Zanoni

Ci siamo già occupati di questo argomento a giugno scorso in occasione della emanazione della circolare n° 94/2017 dell’INPS, ma a riprova di quanto sia demenziale far evolvere la normativa sulla base delle interpretazioni burocratiche piuttosto che sulla base della evoluzione della normativa stessa, eccoci di nuovo sull’argomento per effetto dell’ennesima circolare dell’INPS, la n° 169 del 15 novembre 2017. Ci perdoneremmo i lettori se riprenderemo alcune delle considerazioni che già facemmo 6 mesi fa, ma la vicenda è troppo importante perché possa passare sotto silenzio.

Importo di quiescenza più elevato per i soggetti non vedenti

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Importo di quiescenza più elevato per i soggetti non vedenti

di Francesco Disano 

L’art. 1, comma 209, della legge n. 232 dell’11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017  )  prevede che : “con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all’incremento dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

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