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Importo di quiescenza più elevato per i soggetti non vedenti

di Francesco Disano 

L’art. 1, comma 209, della legge n. 232 dell’11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017  )  prevede che : “con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all’incremento dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

La normativa vigente al 31.12.2016, ritenendo particolarmente usuranti le prestazioni di lavoro effettuate dai non vedenti, prevedeva per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che fossero  stati colpiti da cecità assoluta o che  avessero  un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, una maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato, in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche se anteriore all’entrata in vigore della legge.  Dette  maggiorazioni erano utili sia ai fini dell’anzianità assicurativa che dell’anzianità contributiva. Per i periodi inferiori all’anno il beneficio era riconosciuto in maniera proporzionale.

Pertanto, le categorie cui andava  applicato il beneficio erano:

  • ciechi civili;
  • ciechi invalidi per servizio;
  • ciechi invalidi del lavoro;
  • ciechi di guerra.

L'Inps, con la circolare n.73 del 14.04.2017, esplicita le novità apportate  dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 209, della legge n. 232 del 11.12.2016 ).

I  dipendenti interessati, in possesso dei requisiti ed il cui assegno di quiescenza avrà decorrenza dal 1° gennaio 2017, avranno  la possibilità  di  godere di un incremento del coefficiente di trasformazione pari a 4 mesi per ogni anno di lavoro svolto presso le amministrazioni pubbliche o aziende private e, quindi, in  sostanza , di un incremento della quota “ C “  di pensione, quella, appunto, determinata con il sistema di calcolo contributivo. I destinatari della norma ai sensi dell'art. 2 della legge n.120  recante  la  data del 28.03.1991 sono tutti i soggetti privi della vista, coloro, cioè, che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. 

Nei  confronti di questi dipendenti, come è noto, la  norma  vigente  fino  al 31.12.2016  prevedeva la  fruizione  di una maggiorazione contributiva pari a 4 mesi per ogni anno di lavoro svolto alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o datori di lavoro privati, utile sia ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione che ai fini della sua misura, nonché  dell'anzianità assicurativa (Circolare Inps n. 173/1991). Il graduale e sempre più marcato passaggio al sistema di calcolo contributivo ,però,  ha via  via  sempre più fatto perdere l’incidenza del beneficio sulla misura dell'assegno, in considerazione del fatto  che il nuovo sistema di calcolo prende in considerazione solo i contributi effettivamente versati sul conto assicurativo del  singolo  soggetto.  La Legge di Bilancio 2017 apporta, pertanto, un miglioramento della misura del trattamento pensionistico per i lavoratori non vedenti nella parte di calcolo del trattamento di pensione  che ricade nel sistema contributivo. L’innovazione riguarda solamente  ed  esclusivamente  i  trattamenti  di  quiescenza aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232/2016,  introducendo, quindi, la maggiorazione dell’età anagrafica ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione rilevante nei trattamenti pensionistici liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva relativamente alle pensioni liquidate nel sistema misto. Infatti, per le anzianità contributive che concorrono alla determinazione della pensione cosiddetta contributiva, la maggiorazione si sostanzia in un incremento del coefficiente di trasformazione relativo all’età pensionabile in misura pari a 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, nel limite del 70° anno di età con adeguamento agli incrementi della speranza di vita (articolo 24, comma 7, della legge n. 214/2011).Per meglio comprendere la portata e l’incidenza della norma, si riporta un esempio  chiarificatore. 

Dipendente non  vedente dalla  nascita  ed  assunto  in servizio in data  01.01.1990 .Trattasi di soggetto appartenente  al sistema  di calcolo  misto  ( dal 01.01.1990  al  31.12.1995  retributivo  e  dal 01.01.1996 in  poi  contributivo ).

Il  dipendente cesserà  dall’attività  lavorativa  alla  data del  31.12.2022  ad  un’età  anagrafica  di  58  anni , con un  servizio, ai  fini  del  diritto,  pari ad  anni  44  mesi  zero  e  giorni zero (33 anni di effettivo  servizio  dal 01,01,1990 al   31,12,2022   X  4 mesi  per  ogni  anno  di  servizio =  132  mesi pari  ad  anni  11 ;  anni  1133 =  anni  44   ) necessario  all’acquisizione  del diritto all’assegno  pensionistico.

La misura dell’assegno  sarà, invece, così  calcolata :

* dal 01.01.1990 al 31.12.1995 pari ad  anni  08  mesi  zero  e  giorni zero  (anni  6 di  effettivo  servizio  +  24  mesi di maggiorazione ) con il sistema  di  calcolo  retributivo  ;

* dal  01.01.1996  al  31.12.2022  pari ad anni  27  mesi zero  e giorni zero  con  il  sistema  contributivo,  in  ragione del  fatto  che la  maggiorazione  esplica  i  suoi effetti  nel sistema di calcolo  retributivo  e  non  in quello contributivo .

Se non fosse intervenuta la novità di cui all’art. 1, comma 209, della  legge  n. 232/2016, la  seconda  quota  di  pensione  ( dal 1° gennaio  1996  al 31.12.2022  pari  a  27  anni )  sarebbe  stata  determinata, come  detto,  con il sistema   di  calcolo  contributivo  e  con il coefficiente  di trasformazione  del  montante  contributivo  calcolato  su  un’età di  58 anni  e, quindi,  con  il  coefficiente  pari  a  4,354% . Alla  luce della  novità  introdotta  dalla  norma, il  coefficiente  di trasformazione  del  montante  contributivo  sarà, invece, calcolato   su  un’età di  69 anni  e, quindi,  con  il  coefficiente  pari  a  6,135% , con  un  incremento  di  ulteriori  11 anni  rispetto all’età anagrafica  alla cessazione  (  33 anni  di lavoro  effettivo  X 4  mesi  per  ogni  anno =  132  mesi = 11 anni ).    

Nel caso di servizi inferiori all’anno la maggiorazione figurativa da attribuire sarà corrispondentemente ridotta.

L'istituto previdenziale pone, però, in evidenza che, ove il trattamento sia liquidato in favore di soggetti con età inferiore a 57 anni, si dovrà applicare il coefficiente di trasformazione relativo a tale età. In questi casi il beneficio pensionistico sarà dunque praticamente nullo, dato che  un assegno di  quiescenza  liquidato nel sistema contributivo con un'età inferiore a 57 anni già consegue l'applicazione del coefficiente di trasformazione collegato all'età di 57 anni. 

Il beneficio in parola, i cui effetti  potranno essere  fruiti solamente in  presenza  di  apposita  presentazione  di relativa  istanza da parte degli interessati o dei loro superstiti, trova applicazione ai trattamenti pensionistici diretti, indiretti, supplementari e supplementi aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232/2016. Il beneficio non si applica, pertanto, alle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti di titolari di pensione diretta aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017  né ai soggetti già titolari di pensione liquidata prima del 2017 .

 

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