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S.O.S. APPALTI - EDIZIONE DEL 15/03/2019

di Carmine Podda

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 12/3/2019 N. 1649

Esclusione dalla gara in caso di omessa dichiarazione di tutte le condanne penali

S.O.S. APPALTI

1. Deve … confermarsi il consolidato principio (ex multis, Cons. Stato, IV, 29 febbraio 2016, n. 834; V, 29 aprile 2016, n. 1641; III, 28 settembre 2016) secondo cui nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all’affidamento di un appalto/appalti, l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate (sempreché per le stesse non sia già intervenuta una formale riabilitazione), anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell’art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, può giustificare senz’altro l’esclusione dalla gara, traducendosi in un impedimento per la stazione appaltante di valutarne la gravità. Non può infatti ammettersi che l’individuazione e la selezione delle condotte idonee ad incidere sulla moralità professionale sia rimessa alla valutazione dello stesso concorrente/dichiarante, in tal modo impedendo alla stazione appaltante di valutare la concreta incidenza della singola condanna sulla complessiva moralità professionale dell’interessato.  Il principio in questione ha una valenza generale, trovando quindi applicazione anche nelle ipotesi in cui la lex specialis di gara non abbia espressamente previsto l’obbligo per i concorrenti di dichiarare tutte le condanne penali eventualmente riportate (Cons. Stato, V, 10 agosto 2017, n. 3980).

LE INCOGNITE DI “QUOTA 100” E LE RIGIDITA’  DELLE PP.AA.

di Villiam Zanoni

quota 100In attesa della conversione in legge del decreto-legge n° 4 del 28 gennaio 2019 (Reddito di Cittadinanza e Quota 100) e delle apparentemente poco probabili modifiche all’articolo 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi), tante sono le fibrillazioni provocate da un lato dalle turbolenze che caratterizzano la navigazione del Governo, dall’altro da alcuni aspetti poco chiari che anche la circolare INPS n° 11 del 29 gennaio 2019 non ha contribuito a sciogliere, e dall’altro ancora da un testo normativo che contiene imprecisioni tecnico-giuridiche da cui scaturiscono interpretazioni abbastanza bizzarre.

IL TITOLO DI STUDIO

Il titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno può essere sostituito dalla anzianità maturata presso lo stesso ente e/o presso lo stesso settore?

LA SOMMA DI PROGRESSIONI VERTICALI E DI CARRIERA

Se l’ente deve assumere 10 dipendenti di categoria D può prevedere progressioni di carriera per 5 posti e progressioni verticali per 2?

IL TETTO ALLE PROGRESSIONI VERTICALI

Il tetto alle progressioni verticali è fissato nel 20% della spesa per le assunzioni dall’esterno nella stessa categoria?

RUBRICA S.O.S APPALTI - EDIZIONE DEL 04/03/2019

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 27/2/2019 N. 1387

Nomina del Rup all’interno della commissione di gara

appalti newbannerDibattuta è stata la questione interpretativa dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 (nel testo anteriore alla novella), inerente il quesito se possa svolgere le funzioni di presidente della Commissione (come avveniva nel vigore del previgente art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006) anche il R.U.P. Nella fattispecie in esame, nella quale il R.U.P. non ha anche predisposto gli atti di gara, redatti da altra unità organizzativa dell’Amministrazione, e peraltro riproduttivi della lex specialis delle precedenti procedure per l’affidamento del medesimo servizio, la soluzione del quesito appare al Collegio che possa essere prudentemente positiva. La norma contenuta nell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 può infatti essere interpretata, come ha fatto il primo giudice, nel senso che l’eventuale incompatibilità debba essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al R.U.P. ed alla Commissione.

GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO DURANTE IL PROCEDIMENTO DI GARA

di Stefano Usai

Obblighi di comunicazione dell’ operatore economico Ogni operatore economico è tenuto a informare la stazione appaltante “dell’intervenuta emanazione di una sanzione ANAC avente ad oggetto l’incapacità a partecipare alle gare pubbliche anche se intervenuta successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta”. E’ questa la rilevante statuizione espressa dal Tar Campania, Napoli, sez. I, con la recente sentenza n. 598/2019.

Al giudice campano veniva posta la questione della scorretta interpretazione in tema di esclusione dei concorrenti (art. 80 del codice dei contratti). Secondo il ricorrente l’aggiudicataria non poteva essere dichiarata tale in quanto – durante il procedimento di gara – risultava destinataria di una sanzione interdittiva dell’ANAC che ne inibiva la capacità a contrattare per due mesi. 

SONO LEGITTIME LE NORME SULLA NOMINA DEI SEGRETARI COMUNALI

Di Arturo Bianco

SONO LEGITTIME LE NORME SULLA NOMINA DEI SEGRETARI COMUNALILe disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano la nomina, la revoca ed i compiti dei segretari comunali non sono illegittime..Possono essere così sintetizzati gli elementi di maggiore rilievo contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2019. In essa leggiamo che siamo in presenza “di un non irragionevole punto di equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali, da una parte, e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività, dall’altro. Da questo punto di vista, tenendo conto delle ricordate peculiarità delle funzioni del segretario comunale, la previsione della sua decadenza alla cessazione del mandato del sindaco non raggiunge la soglia oltre la quale vi sarebbe violazione dell’art. 97 Cost., non traducendosi nell’automatica compromissione né dell’imparzialità dell’azione amministrativa, né della sua continuità”.

Rubrica S.O.S. Appalti - Edizione del 19/02/2019

di Carmine Podda

S.O.S. AppaltiConsiglio di Stato sez. V 8/2/2019 n. 947

Decorrenza termine di impugnazione in difetto della formale comunicazione dell’atto

Secondo il generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5, ultima parte, del c.p.a. (..), in difetto della formale comunicazione dell'atto - o, per quanto qui interessa, in mancanza di pubblicazione di un autonomo atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante - il termine decorre, comunque, dal momento dell'intervenuta piena conoscenza del provvedimento da impugnare, ma ciò a patto che l’interessato sia in grado di percepire i profili che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale. 
In altri termini, “la piena conoscenza dell’atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso” (Cons. St. 5870 del 2017). 

IL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

I comuni devono dimostrare che nel 2018 hanno rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per potere dare corso a nuove assunzioni?

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