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SULL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN TEMA DI TRASPARENZA, EVITIAMO ADEMPIMENTI SOLO CARTACEI

Di Pietro Curzio

E’ un gran parlare, a tutti i livelli, del peso della burocrazia, intesa come adempimenti inutili e costosi sia per il cittadino che per l’organizzazione; l’affermazione spesso si mantiene su livelli di assoluta genericità, è mossa da fini ben lontani da quelli tesi al miglioramento della situazione: le denunce sono mosse, volta per volta, per fini politici, propagandistici, nella ricerca del facile consenso o della voglia di soddisfare le lamentele, non sempre giustificate, dei cittadini e delle loro rappresentanze.

Chi scrive ha sempre cercato di superare l’approccio semplicistico, ha cercato di capire il significato di ciascuna norma, individuandone il bene tutelato e la giusta collocazione nei procedimenti.

IL LAVORO AGILE NELLA FASE DI EMERGENZA

Di Arturo Bianco

I dipendenti delle PA da collocare in lavoro agile nella attuale fase di emergenza sono almeno il 50% di quelli impegnati nelle attività che possono essere svolte in tale modalità; vanno individuati applicando il principio della rotazione e di regola alternano la presenza negli uffici allo smartworking. Gli enti sono invitati ad utilizzare in modo ampio la flessibilità oraria in entrata ed in uscita.

S.O.S. APPALTI - Edizione del 20 Ottobre 2020

di Carmine Podda 

Consiglio di Stato sez. V 21/9/2020 n. 5483

Giudizio di anomalia e discrezionalità in capo alla stazione appaltante

in caso aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare il giudizio di anomalia per quelle offerte che risultino aver superato i quattro/quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri quantitativi e qualitativi, mentre è rimessa alla sua discrezionalità se procedere al giudizio di anomalia qualora elementi specifici inducano a ritenere che l'offerta non sia congrua, seria, sostenibile e realizzabile. 
In ogni caso, secondo l'art. 95, comma 10, è sempre necessario, prima di procedere all'aggiudicazione, "verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d)" vale a dire che "il costo del personale (non, n.d.s.) è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 6". 
Ne consegue che il legislatore non ha ritenuto sempre dovuta la verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, la cui attivazione ha rimesso ad un preciso presupposto fattuale, come pure non ha imposto che, prima dell'aggiudicazione, si proceda sempre ad accertamento della congruità dei costi per la sicurezza indicati in offerta, ma ha certamente imposto tale accertamento in relazione ai costi della manodopera (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2020, n. 1818; III, 24 giugno 2019, n. 4317; III, 1 agosto 2018, n. 4763). 

LA RIA DEI CESSATI

La Ria e gli assegni ad personam dei dipendenti cessati vanno inseriti nel fondo per la contrattazione decentrata?

LA DIMINUZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

In caso di diminuzione del personale in servizio presso l’ente si deve dare corso al taglio in modo corrispondente del fondo per la contrattazione decentrata?

IL FONDO DEL 2020

Quali sono le regole da applicare per determinare il fondo per la contrattazione decentrata del 2020?

LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI: LE NOVITA’ LEGISLATIVE ED INTERPRETATIVE

di Arturo Bianco

La spesa per le assunzioni finanziata da altri soggetti va in deroga al costo del personale e le relative entrate non entrano tra quelle correnti ai fini dell’applicazione delle nuove regole sulle capacità assunzionali. Le disposizioni dettate dalla normativa precedente al d.l. n. 34/2019 in materia di capacità assunzionali sono da ritenere superate, ma le singole  amministrazioni devono raccordare le nuove regole con quelle precedenti e nella spesa del personale devono introdurre, al di là delle indicazioni dettate dai Ministeri della Pubblica Amministrazione, dell’Economia e Finanze e dell’Interno nella circolare illustrativa del Decreto del 17 marzo 2020, tutte le voci che sono sostanzialmente da considerare come tali, quali il rimborso degli oneri per il personale in convenzione.

Il nodo della complessità fiscale

di Pierluigi Tessaro

Secondo uno studio condotto dal Financial Complexity Index, l'Italia si trova al terzo posto, dopo Brasile e Turchia, per complessità del sistema fiscale.

Non si tratta certo di un dato di cui essere fieri, anche perché a ciò bisogna aggiungere una pressione fiscale ed un’evasione fra le più alte al mondo.

E’ da rilevare inoltre anche la notevole differenza di trattamento fra redditi da lavoro dipendente con quelli di altra natura.

L’indennità sostitutiva della mensa non fruita per l’emergenza da Coronavirus non è assoggettata fino all’importo di € 5,29

di Pierluigi Tessaro

Con la risposta n. 301, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in relazione al trattamento fiscale da applicare all’indennità erogata da un ente pubblico ai propri dipendenti che, durante il periodo di emergenza da Covid-19, non avevano potuto utilizzare il badge elettronico per la somministrazione del vitto.

Il quesito posto da un’amministrazione all’Agenzia Fiscale ha riguardato la possibilità di riconoscere, attraverso l’utilizzo di un badge elettronico, presso gli esercizi convenzionati, un’indennità di € 6 legata alla consumazione del pasto, nel rispetto di determinate condizioni di orario.

In merito al mancato utilizzo degli importi presenti nella card, l’ente istante ha richiamato il contenuto della Risoluzione n. 63/E del 17/5/2005, cioè che tali somme non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in considerazione del fatto che le card elettroniche non sono assimilabili ai ticket restaurant, quanto piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita “diffusa” poiché ci si può rivolgere ad esercizi pubblici convenzionati diversi, abilitati a gestire il badge elettronico.

S.O.S APPALTI - Edizione del 16/09/2020

di Carmine Podda

Tar Toscana, Sez. III, 3 agosto 2020, n. 995

Limite di ammissibilità dei chiarimenti in costanza di gara

Per giurisprudenza consolidatissima, i chiarimenti forniti dall’amministrazione procedente sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata per lo svolgimento della gara dettata dalla lex specialis, non potendosi, attraverso l’attività interpretativa, attribuire a quest’ultima un significato e una portata diversi rispetto a quelli risultanti dal tenore letterale delle diverse clausole del bando, del capitolato e del disciplinare, da interpretarsi secondo quanto oggettivamente prescrivono. Ne consegue che, laddove le delucidazioni fornite dall’amministrazione confliggano con il contenuto della legge di gara, è a queste che occorre dare prevalenza ed è a queste che deve attenersi la commissione giudicatrice, non vincolata da chiarimenti che eccedano i confini così delineati (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2020, n.1604; id., 2 settembre 2019, n. 6026; id., 17 gennaio 2018, n. 279).

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