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Dott. Villiam Zanoni

Alcune riflessioni sulla circolare n° 58/2016 dell’ INPS (Chiarimenti sul sistema contributivo, misto e retributivo)

pensioniprevLa circolare da cui traggono spunto le successive considerazioni ha destato non poche perplessità e soprattutto una ridda di interpretazioni sulle quali sarebbe bene che l’INPS si pronunciasse molto più esplicitamente, magari previo tavolo di concertazione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Partiamo dall’oggetto della circolare (“Chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n° 335 per i soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche”) che per una parte appare assolutamente scontato, mentre poi in verità  nasconde un altro chiarimento che è quello che in verità ha generato le ricadute problematiche.

Si possono prevedere tra i criteri per la selezione dei dipendenti beneficiari delle progressioni orizzontali la utilizzazione delle valutazioni dell’ultimo triennio e l’assegnazione di un punteggio ai curricula, anziché l’assegnazione di punteggio alla anzianità di servizio?

L’assegnazione di punteggio sulla base dell’anzianità di servizio deve essere considerata come una scelta illegittima, in quanto non contiene elementi meritocratici ed in quanto non prevista dal CCNL 31.3.1999, che si limita a parlare di esperienza acquisita. Gli altri 2 criteri sono da ritenere pienamente legittimi con riferimento in particolare alle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 150/2009a

La contrattazione decentrata del 2016 può fissare la decorrenza delle progressioni orizzontali al 2015, visto che in tale anno non è stato stipulato il contratto?

La decorrenza delle progressioni economiche o orizzontali non deve superare l’inizio dell’anno in cui vengono effettuate le relative procedure. E’ inoltre necessario che i dipendenti conoscano da subito i criteri di valutazione.

E’ legittimo prevedere il finanziamento di progressioni orizzontali per il 60% dei dipendenti in servizio?

Sulla base delle previsioni dettate dal D.Lgs, n. 150/2009, il numero delle progressioni orizzontali deve essere limitato rispetto ai dipendenti che possono partecipare a tali selezioni. Dal che non ne deriva automaticamente un tetto invalicabile fissato dal legislatore. Ma è del tutto evidente che le progressioni orizzontali per la maggioranza sono da ritenere illegittime, tanto più se riferite all’intero personale in servizio.

Prof. Arturo Bianco

Divieto di incentivazioni dei tecnici per le manutenzioni

direttoreIl personale dipendente degli uffici tecnici non può essere destinatario di compensi per le manutenzioni, senza distinzione tra quelle ordinarie e quelle straordinarie. Tale divieto produce i suoi effetti a partire dalle previsioni dettate dal D.L. n. 90/2014. In questa direzione vanno le indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 10 dello scorso 23 marzo. La materia sarà radicalmente modificata nelle prossime settimane dalla entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, che limiterà le incentivazioni ai tecnici solamente alle attività di supporto amministrativo, inibendo agli stessi la effettuazione di progettazioni.

Dott. Antonio Guzzo

Analisi degli standard BS7799 ed il ruolo che essi assumono per l’implementazione e l’attuazione di una infrastruttura di sicurezza presso un sistema ICT

managementLe principali forme di certificazione riconosciute sia a livello nazionale che internazionale sono le BS7799. Il BS7799, British Standard 7799, è uno standard nato in Inghilterra che si è posto per primo il problema di gestione della sicurezza delle informazioni ad alto livello cioè astraendo dalla tecnologia e concentrandosi sul modello organizzativo, sulla procedura e sulle accortezze da implementare nell’ ambito del sistema informatico.

Dott. Stefano Usai

La procedura negoziata senza pubblicazione di bando nel nuovo codice degli appalti e delle concessioni (prima parte)

llppCon il nuovo codice degli appalti e delle concessioni – nel  testo approvato il 3 marzo dal Consiglio di Ministri  ed ora presentato per i pareri delle commissioni competenti delle camere - viene rivista ed approfondita  la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. La riscrittura risulta, almeno in parte, fedele oltre che al testo in vigore anche all’omologa norma contenuta nella direttiva comunitaria n. 24/2014 sugli appalti pubblici contenuta nell’articolo 63.

Dott. Villiam Zanoni

Previdenza: le poche flessibilità introdotte e quelle in itinere

pensioniprevCome i lettori ricorderanno, quando si è iniziato a discutere della legge di stabilità per l'anno 2016 uno degli argomenti che tennero banco fu quello relativo alla introduzione di maggiori elementi di flessibilità per l' accesso alla pensione reso particolarmente complicato dalla riforma Fornero.Si parlò quindi della settima salvaguardia, dell'opzione donna, della quota 100, di eventuali penalizzazioni, ecc...

Dott. Daniele Perugini

I fondi pensione negoziali per i dipendenti pubblici, tra criticità ed opportunità – quarta ed ultima parte

managementAl di là dell’acquisizione delle (necessarie) informazioni e della documentazione obbligatoriamente fornita dalle forme pensionistiche complementari, la scelta finale di ogni potenziale aderente spesso si basa anche sui risultati forniti da alcuni “motori interattivi di simulazione” con i quali (a determinate condizioni) è possibile ottenere una stima personalizzata delle prestazioni future, seppur con valori del tutto indicativi e rispondenti esclusivamente allo scenario ipotizzato: anche il Fondo Perseo Sirio, oltre a proporre esempi per le tipologie più comuni di lavoratori dei comparti contrattuali associabili, offre questa possibilità.

S.O.S. Appalti - Edizione del 31 Marzo 2016

a cura dell'Avv. Carmine Podda


Consiglio di Stato sez. V 16/3/2016 n. 1052

Ammissibilità di integrazione dell’offerta entro i termini di presentazione

In assenza di previsioni ostative di lex specialis è consentito alla concorrente ad una procedura di affidamento integrare la propria offerta, purché ciò avvenga nei termini inderogabilmente previsti per la presentazione di quest’ultima. Infatti, deve escludersi che per effetto di una simile evenienza,  siano vulnerate le esigenze di rispetto della par condicio, oltre che di regolare svolgimento della procedura di gara, a cui presidio è tipicamente posta la previsione di un temine per l’invio delle offerte alla stazione appaltante.
Occorre peraltro precisare che in tanto questo principio può ritenersi valido in quanto nel suo complesso la stessa offerta sia pervenuta nel rispetto del termine previsto dal bando di gara, e sempre che, come si evince dal principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 46, comma 1-bis, cod. contratti pubblici, per effetto di ciò la volontà negoziale dell’offerente sia chiaramente percepibile e determinabile nel suo complesso.


Consiglio di Stato sez. V 16/3/2016 n. 1049

Insussistenza dell’obbligo di indicazione del nominativo del subappaltatore in sede di gara

L’Adunanza plenaria ha  superato la costruzione teorica del c.d. subappalto necessario su cui si fondava l’obbligo di indicazione del nominativo del subappaltatore in sede di gara, ed affermando che la concorrente qualificata nella categoria di lavori prevalente per l’intero importo del contratto può effettuare tale indicazione in sede di esecuzione dell’appalto (sentenza 2 novembre 2015, n. 9). Pertanto a questo principio si sono conformate le successive pronunce di questo Consiglio di Stato in materia (Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 76; Sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 520; Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 264, 11 dicembre 2015, n. 5655; Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 367).


Consiglio di Stato sez. V 16/3/2016 n. 1039

Soccorso istruttorio e favor partecipationis

Nel dubbio le clausole della lex specilis vanno interpretate in modo da consentire la massima partecipazione; le cause d’esclusione, oltre che tipiche e tassative, devono essere espressamente previste (cfr. Cons. Stato, Ad plen., 6 giugno 2012, n. 21; Ad plen., 25 febbraio 2014, n. 9); il disciplinare di gara è la fonte principale quando non esclusiva delle disposizioni sui requisiti di ammissione e di qualità delle offerte; il soccorso istruttorio è incombente necessario per dirimere l’equivocità delle disposizioni della lex specialis (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 11 aprile 2011 n. 2230).


TAR Lazio Latina sez. I 25/3/2016 n. 184

Soccorso istruttorio e idonee referenze bancarie

Secondo pacifico e condiviso orientamento, l’espressione «idonee referenze bancarie», va interpretata nel senso che gli istituti di credito devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società e/o imprenditori, per le quali le referenze sono richieste, quindi sulla correttezza e puntualità nell’adempimento degli impegni assunti nonché sull’assenza di situazioni passive sì come desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso (Consiglio di Stato, Sez. IV 29 febbraio 2016, n. 854); - avendo anche riguardo a quanto indicato ed al precedente richiamato (Consiglio di Stato, Sez., III, 20 gennaio 2016, n. 193) dal ricorrente principale nella memoria depositata il 26 gennaio 2016, si ritiene di dover confermare l’orientamento proprio della Sezione (T.a.r. Latina, (Lazio), sez. I, 21 febbraio 2014, n. 163; in termini anche T.a.r. L'Aquila, (Abruzzo), sez. I, 11 dicembre 2014, n. 884) per il quale la mancata prestazione della duplice referenza bancaria, di cui all’art. 41, d. lgs. 12 aprile 2006n. 163 ed al riprodotto punto III.2.2) del bando, impone l’esclusione dalla gara, quindi che la stazione appaltante non «è obbligata a “soccorrere” il concorrente chiedendogli di provare altrimenti la propria capacità economica atteso che l’art. 46 comma 1, d. lgs. n. 163, cit., si riferisce all’ipotesi di integrazione, chiarimento e/o completamento di documenti e dichiarazioni presentate; è infatti onere del concorrente autoattivarsi allegando alla domanda documentazione giustificativa e altrimenti dimostrativa della sua capacità economica.»


TAR Campania Napoli sez. I 23/3/2016 n. 1505

Comunicazione aggiudicazione definitiva al secondo classificato

L'obbligo previsto dal citato art. 79, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 di comunicare l'avvenuta aggiudicazione definitiva al secondo classificato entro un termine non superiore a 5 giorni, in mancanza di prova di specifico nocumento subito dal destinatario, non può incidere sulla legittimità dell'atto da comunicare, bensì semplicemente sulla decorrenza del termine d'impugnazione, determinando, in caso di sua inosservanza, e stante la mancanza di una espressa sanzione, soltanto lo spostamento in avanti di quest'ultimo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 ottobre 2013, n. 5070; sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6284; TAR Campania, Napoli 23 dicembre 2013, n. 5971; sez. VIII, 12 giugno 2014, n. 3255).


Consiglio di Stato sez. V 15/3/2016 n. 1033

Soccorso istruttorio e cauzione provvisoria incompleta

In base al principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare pubbliche, introdotto dall'art. 46 comma 1-bis del decreto legislativo 163 del 2006, non costituisce causa di esclusione la presentazione di una cauzione provvisoria di importo insufficiente e/o deficitario rispetto a quello richiesto dalla lex specialis, ovvero di una cauzione incompleta, e non già del tutto assente, dovendo in tal caso l'impresa essere previamente invitata dalla stazione appaltante ad integrare la cauzione, emendando così l'errore compiuto (in tal senso –ex multis -: Coms. Stato, III; 5 dicembre 2013, n. 5781).


Consiglio di Stato sez. V 15/3/2016 n. 1032

Perentorietà del termine di comprova del possesso dei requisiti speciali

E' vero che il termine di dieci giorni per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito, previsto dall'art. 48, comma 1, del codice dei contratti ha natura perentoria in ragione dell'esigenza di celerità insita nella fase specifica del procedimento e dell'automaticità della comminatoria prevista per la sua inosservanza, salva l'oggettiva impossibilità di produzione della documentazione la cui prova grava sull'impresa.
Tuttavia da tale disposizione si evince che non può ammettersi la produzione tardiva di documentazione mancante specificamente indicata, mentre su un piano diverso deve essere posta l’ipotesi di integrazione di atti già trasmessi, relativamente alla quale va ammessa la possibilità per l’Amministrazione di approfondimenti istruttori, soprattutto nelle ipotesi, come quella di specie, in cui la richiesta era genericamente riferita alla comprova dei requisiti indicati e non indicava specifici e tassativi documenti.

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