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LE DEROGHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

di Stefano Usai

Le linee guida ANAC n. 4 – in tema di acquisizioni nel sottosoglia comunitario e di procedure negoziate semplificate (ai sensi dell’articolo 36 del codice dei contratti), come rimodulate con la recente deliberazione n. 206/2018 (che adegua il pregresso documento del 2016 alle modifiche apportate con il decreto legislativo correttivo n. 56/2017) introduce, anche sulla spinta delle riscontrate difficoltà pratico/operative nell’applicazione/interpretazione del principio di rotazione, alcune deroghe al vincolo c.d. dell’alternanza tra imprese.

Vincolo che, semplificando, tende ad impedire che nella successione degli appalti  (con lo stesso oggetto o commessa riconducibile allo stesso settore) la stazione appaltante si rivolga  (sia nell’affidamento diretto sia nel caso di  procedure negoziate semplificate) sempre agli stessi appaltatori.

IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE: LA PRIMA APPLICAZIONE E LE FERIE

di Arturo Bianco

Con la busta paga del mese di giugno le amministrazioni del comparto delle funzioni locali, cioè comuni, regioni, province, città metropolitane, unioni di comuni, camere di commercio Ipab ed altri enti locali, devono corrispondere le forme di trattamento economico che hanno un carattere vincolato. Entro la fine del mese di giugno devono inoltre provvedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica. Gli enti devono dare corso rapidamente alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del 2018 sulla base delle nuove regole. Anche se mancano dei vincoli e dei termini, è assai importante che le singole amministrazioni decidano se dare o meno corso già da subito alla stipula di contratti decentrati integrativi che diano applicazione al nuovo contratto del triennio 2016/2018, che è stato sottoscritto in data 21 maggio 2018. E’ utile infine ricordare alcune delle più importanti novità dettate in materia di ferie, con riferimento in particolare alle ferie ad ore e a quelle solidali.

L’incentivo per le funzioni tecniche fuori dal tetto del fondo

di Arturo Bianco

Gli incentivi per le funzioni tecniche, dopo le modifiche apportate all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla legge di bilancio del 2018, sono al di fuori del tetto del salario accessorio: è questa la indicazione dettata dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 6/2018. 

Ecco il principio di diritto: “Gli incentivi disciplinati dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall’articolo 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’articolo 73, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”.

L’ENTRATA IN VIGORE DEL DIVIETO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COCOCO

A far data dallo 1 gennaio 2019 cesseranno i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere?

LA SPESA PER GLI INCARICHI DI COCOCO

La spesa per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa entra a far parte degli oneri di personale e per le assunzioni flessibili?

IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COCOCO

Il nostro ente può conferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa?

Se il RUP fa parte della commissione di gara non può svolgere le funzioni di direttore dell’esecuzione 

di Stefano Usai  

Con la modifica apportata al comma 4 dell’articolo 77 del nuovo codice – ad opera del decreto legislativo correttivo n. 56/2017 – il RUP può far parte della commissione di gara.

E’ questa la recente statuizione espressa dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n.  2835/2018, secondo un orientamento che, effettivamente, va consolidandosi. 

La sentenza ha però rilievo in relazione al caso in cui la stazione appaltante intenda utilizzare il RUP anche come direttore dell’esecuzione del  contratto stipulato. Direttore dell’esecuzione che rappresenta una sorta di figura omologa al direttore dei lavori nei rispettivi contratti. 

Rubrica S.O.S APPALTI - Edizione del 18 Maggio 2018

a cura dell'Avv. Carmine Podda


CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA 4/5/2018 N. 5

Responsabilità precontrattuale nelle procedure ad evidenza pubblica

Nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche prima e a prescindere dell’aggiudicazione, nell’ambito in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento 

La responsabilità precontrattuale della Pubblica amministrazione può derivare non solo da comportamenti anteriori al bando, ma anche da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, all’esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede. 


TAR LAZIO ROMA SEZ. I TER 3/5/2018 N. 4930

Discrezionalità in capo alla stazione appaltante di inserimento di sub-criteri di valutazione

I criteri di valutazione dell’offerta sono espressione di valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, sui quali il sindacato di legittimità del giudice amministrativo può intervenire solo in casi di vizi manifesti di eccesso di potere, come nel caso di macroscopica irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità. (..) Le stesse considerazioni valgono con riferimento alle doglianze relative alla mancata previsione di sub-criteri di valutazione da parte della stazione appaltante, dal momento che, come chiarito dalla giurisprudenza, anche tale aspetto è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante, la quale non è affatto obbligata a prevedere dei sub-criteri (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2017, n. 5245 “La mancata previsione di sub-pesi e sub-punteggi per ciascun criterio di valutazione qualitativa dell'offerta non è indice di indeterminatezza dei criteri di valutazione: ciò in quanto la possibilità di individuare sub-criteri è, infatti, meramente eventuale, com'è palese dall'espressione «ove necessario» dell'art. 83, comma 4, del Codice dei contratti pubblici”). 


CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 11/5/2018 N. 2835

Incompatibilità commissione giudicatrice

A proposito dell'art. 84 del (oggi abrogato) Codice dei contratti pubblici è stato affermato che:
è fisiologico che il dirigente preposto al settore interessato, e quindi in qualche misura coinvolto per obbligo d'ufficio, svolga nello specifico lavoro, servizio o fornitura oggetto dell'appalto, le verifiche formali estranee alla determinazione del contenuto degli atti di gara (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22.1.2015, n. 226);
la situazione di incompatibilità deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della sottoscrizione o della mancata sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che egli sia il funzionario responsabile dell'ufficio competente (Cons. Stato, sez. V, 28.4.2014, n. 2191);
la previsione del principio di cui all'art. 84 non vale a rendere incompatibili tutti i soggetti che, in quanto dipendenti della stazione appaltante, siano in qualche misura coinvolti nell'appalto dato che la predetta incompatibilità non può desumersi ex se dalla semplice appartenenza del funzionario, componente della Commissione, alla struttura organizzativa preposta (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 6.5.2014, n. 4728; T.A.R. Lecce, sez. III, 7.1.2015, n. 32);


TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. I 7/5/2018 N. 1223

Ammissibilità regolarizzazione postuma indicazione costi manodopera

Stante che nel caso di specie, tanto il dato normativo, quanto gli atti di gara, non esplicitano che l’esposizione dei costi della manodopera è pretesa a pena di esclusione, sicché l’applicazione dei principi fissati dalla Corte di Giustizia induce a ritenere che la ricorrente avrebbe dovuto essere posta in condizione di rimediare all’esclusione, palesando in sede procedimentale il valore dei costi della manodopera.
Si badi, la soluzione non si traduce nella generale ed indiscriminata possibilità per i concorrenti di integrare o modificare sostanzialmente l’offerta dopo la sua presentazione, perché a ciò ostano proprio i principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza valorizzati dalla giurisprudenza unitaria.


TAR LAZIO ROMA SEZ. III QUATER 2/5/2018 N. 4793

Gravi illeciti professionali: inderogabile la elencazione ex art. 80 c. 5 lett. c 

L’elencazione contenuta nel ridetto comma 5 lettera c) è da ritenersi tassativa e non integrabile al di fuori delle fattispecie in essa elencate come sviluppate dalle Linee Guida dell’ANAC: “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;”. Viene peraltro chiarito dalla giurisprudenza nelle more formatasi che: “La causa di esclusione da una gara per gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non può essere oggetto di interpretazioni estensive.” (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 23 febbraio 2017, n. 124), con la conseguenza che la censura va respinta sotto tutti i profili dedotti.


CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 27/4/2018 N. 2579

Onere di immediata contestazione dell’ammissione di altro concorrente

Il coordinamento dell’art. 95, comma 15, del d. lgs. n. 50 del 2016 – che ha recepito l’analoga previsione dell’art. 38, comma 2-bis, del d. lgs. n. 163 del 2006 introdotta nel 2014 – con la disposizione dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. esige anzitutto che il concorrente, il quale intenda contestare l’ammissione (o l’esclusione) di un altro concorrente – laddove ovviamente, come nel caso di specie, tale interesse sia attuale, immediato e concreto, per essere stata la determinazione della soglia immediatamente successiva all’ammissione dei concorrenti – debba farlo immediatamente, a nulla rilevando la finalità per la quale intenda farlo, come, appunto, per l’ipotesi in cui egli persegua, così facendo, l’interesse – in sé del tutto legittimo – di potere incidere sul calcolo delle medie e della soglia di anomalia, erroneamente determinato sulla base di una ammissione – o di una esclusione – illegittima.  

Protezione dei dati personali nella PA: al via il nuovo Regolamento

di Daniele Perugini

Nell’imminenza della definitiva applicazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, emergono ancora alcune criticità sugli adempimenti, legate al novellato quadro normativo ed al ritardo nella pubblicazione del previsto decreto legislativo di adeguamento delle disposizioni nazionali previgenti a quelle di nuova emanazione comunitaria. Il Regolamento prevede anche per le amministrazioni pubbliche alcuni adempimenti, preliminari alla definitiva applicazione della nuova disciplina che decorre dal prossimo 25 maggio ed in previsione di un’intensa attività di adeguamento che proseguirà anche dopo tale scadenza.

Reddito di inclusione: le novità

di Daniele Perugini 

In un’Italia in cui metà delle famiglie del Mezzogiorno non riesce ad arrivare a fine mese, la lotta alla povertà va inglobata all’interno di un più ampio processo di inclusione: è questo l’obiettivo del “Reddito di inclusione” (ReI), misura unica nazionale di contrasto alla povertà, riservata ad una platea molto ampia di popolazione bisognosa, in continuità con il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione) che, a partire da gennaio del 2018, sono sostituite in via espansiva. Dal prossimo luglio, le disposizioni della Legge n. 205/2017 ne hanno modificato in parte i contenuti inizialmente stabiliti con la norma istitutiva (il decreto legislativo n. 147/2017), sostanzialmente estendendo ora l’ambito di applicazione ed aumentando l’importo della componente economica della prestazione. L’Inps, con la Circolare n. 57 del 28 marzo 2018, ha illustrato le modifiche introdotte, con riferimento alle specifiche decorrenze.

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