Accesso Abbonati

S.O.S. Appalti - Edizione del 15/02/2016

a cura dell'Avv. Carmine Podda


Consiglio di Stato sez. VI 8/2/2016 n. 510

Onere di immediata impugnazione del bando di gara

Nelle gare pubbliche l’onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso della contestazione di clausole escludenti riguardanti i requisiti di partecipazione, che siano ostative all’ammissione dell’interessato, o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura, dovendo le altre clausole essere ritenute lesive ed impugnate insieme con l’atto di approvazione della graduatoria definitiva che definisce la procedura ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva.

Pertanto, di fronte ad una clausola ritenuta illegittima, ma non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione, poiché non sa ancora se l’astratta o potenziale illegittimità della clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura di gara, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare (in termini, fra le più recenti: Cons. Stato, V. 10 novembre 2015, n. 5181) (fattispecie in cui la ricorrente non ha sostenuto l'impossibilità di presentare un'offerta attendibile «ma ha evidenziato che il criterio di aggiudicazione prestabilito si era rivelato, ad esito del confronto tra i concorrenti, non idoneo ad individuare la migliore offerta e, quindi, a scegliere il miglior contraente, contrastando con il principio di proporzionalità e di ragionevolezza»).


TAR Calabria Reggio Calabria 10/2/2016 n. 171

Qualificazione endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria

E’ assunto consolidato che:  “- nelle gare pubbliche d'appalto l'aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario, con la conseguenza che la possibilità che ad un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11 comma 11, 10 e 48 comma 2, d.lgs. 10 aprile2006, n. 163, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile ed obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell'operato dell'Amministrazione, a prescindere dall'inserimento nel bando di apposita clausola che preveda l'eventualità di non dare luogo alla gara o di revocarla(C.d.S., III, 28 febbraio 2014, n. 942; 26 settembre 2013, n. 4809);  

- la natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell'aggiudicazione provvisoria non consente, quindi, di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio (C.d.S., V, 20 agosto 2013, n. 4183): la revoca dell'aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dal momento che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento: sicché nei relativi casi nessun pregio ha la censura di carente esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese alla revoca (V, 20 aprile 2010, n. 2338); 
- fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra, dunque, nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (VI, 6 maggio 2013, n. 2418); 


Consiglio di stato sez. III 29/1/2016 n. 346

Criteri identificativi dell’istituto dell’avvalimento

Benché il contratto di avvalimento non possa essere ricondotto ad alcuna specifica tipologia, tanto che ne è stata più volte ribadita la sua atipicità lasciata all’autonomia negoziale delle parti, la prova dell’effettiva disponibilità delle risorse dell’ausiliario da parte dell’ausiliato comporta, però, la necessità che il contrasto si sostanzi in relazione alla natura ed alle caratteristiche del singolo requisito, e ciò soprattutto nei settori dei servizi e delle forniture, dove non esiste un sistema di qualificazione a carattere unico ed obbligatorio, come accade per gli appalti di lavori, ed i requisiti richiesti vengono fissati di volta in volta dal bando di gara. (...) Le regole dettate dall’art. 49 del d. lgs. 163/2006 e dall’art. 88 del d.P.R. 207/2010 in materia di avvalimento, pur finalizzate a garantire la serietà, la concretezza e la determinatezza di questo, non devono, quindi, essere interpretate meccanicamente né secondo aprioristici schematismi concettuali, che non tengano conto del singolo appalto e, soprattutto, frustrando la sostanziale disciplina dettata dalla lex specialis (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 4.10.2014, n. 5978; Cons. St., sez. III, 2.3.2015, n. 1020). (…) Nelle gare pubbliche elemento essenziale dell’istituto dell’avvalimento, infatti, è la reale messa a disposizione delle risorse umane e dei beni strumentali occorrenti per la realizzazione dei lavori o dei servizi oggetto di gara, con conseguente obbligo per l’impresa ausiliata di presentare alla stazione appaltante l’elencazione dettagliata dei fattori produttivi, in modo da consentirle di conoscere la consistenza del complesso economico-finanziario e tecnico-organizzativo offerti in prestito dall’ausiliaria e di valutare la loro idoneità all’esecuzione dell’opera (Cons. St., sez. V, 28.9.2015, n. 4507).


TAR Sardegna sez. I 2/2/2016 n. 88

Divieto di soccorso istruttorio in caso di presentazione di offerta tecnica gravemente incompleta

Laddove l’offerta tecnica debba considerarsi caratterizzata da incompletezza talmente grave, da minarne funditus l’affidabilità e la valutabilità, non sussiste  nessuna possibilità di soccorso istruttorio a fini di integrazione o chiarimento. Né tale carenza poteva, come è ovvio, essere accettata dalla Commissione per poi rinviare il controllo sulle modalità di esecuzione alla fase successiva alla stipula contrattuale.  Va richiamata sul punto  che la difesa della controinteressata la  sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2015, n. 3750 ove, nell’esaminare la portata dell’art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti ha affermato:  “ … Tale norma … è chiaramente volta a favorire la massima partecipazione alle gare, attraverso il divieto di un aggravio del procedimento, e «mira a correggere quelle soluzioni, diffuse nella prassi (amministrativa e forense), che sfociavano in esclusioni anche per violazioni puramente formali».

Lo scopo della disposizione è, quindi, principalmente quello di evitare la possibile esclusione da una gara non a causa della mancanza dei requisiti (soggettivi o oggettivi) di partecipazione ma a causa del mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa espressa.”.


Consiglio di Stato sez. V 3/2/2016 n. 402

Nessun obbligo di riesame o sospensione della procedura di gara in caso di preavviso di ricorso

Secondo l’incontrastata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (da ultimo: Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 5494), il c.d. preavviso di ricorso previsto dall’art. 243-bis non comporta per l’amministrazione alcun obbligo di riesame né di sospensione della procedura, e neppure un obbligo di risposta espressa, potendo la stessa formarsi per silentium ai sensi del comma 6. Inoltre, la procedura introdotta a seguito del preavviso di ricorso non influisce sull’esito della gara, cosicché la stazione appaltante può legittimamente aggiudicare in via definitiva la gara senza attendere l’esito del riesame. Come infatti chiarisce il comma 3 di tale disposizione, il preavviso di ricorso «non impedisce l’ulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall’articolo 11, comma 10, né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale». Pertanto, il comportamento della stazione appaltante può al più essere valutato in sede giurisdizionale ai fini risarcitori (comma 5), in ipotesi di successiva accertata illegittimità, e in ogni caso in sede di regolamento delle spese processuali.  (..) L’indirizzo giurisprudenziale formatosi sulla disposizione in esame (ex multis: Sez. V, 21 luglio 2015, n. 3613, 20 marzo 2015, n. 1543, 9 marzo 2015, n. 1176, 26 settembre 2014, n. 4830, queste ultime tre citate dalle appellate) ha quindi specificato che lo strumento da questa previsto non è posto a tutela di una posizione giuridica soggettiva, ma è finalizzato a sollecitare l’amministrazione ad un eventuale riesame, comunque non obbligatorio, del proprio operato in autotutela, il cui esito negativo per l’istante ha natura meramente confermativa del provvedimento contestato, privo di carattere lesivo rispetto a quest’ultimo e dunque non comportante alcun onere di impugnativa. In particolare, la pronuncia da ultimo richiamata si è soffermata sul comma 6 del più volte citato art. 243-bis, il quale prevede che il diniego di autotutela «è impugnabile solo unitamente all’atto cui si riferisce, ovvero, se quest’ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti», precisando che tale disposizione attribuisce all’interessato una mera facoltà di impugnazione esercitabile nel giudizio sull’atto “principale” (in questi termini anche: Sez. III, 10 dicembre 2014, n. 6137, 6 maggio 2013, n. 2449; Sez. V, 25 giugno 2014, n. 3203). 


Consiglio di Stato sez. III 5/2/2016 n. 463

Interdittiva antimafia ed attualità del pericolo di infiltrazione

Se è vero che la misura dell’interdittiva antimafia obbedisce a una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e non postula, come tale, l’accertamento in sede penale di uno o più reati che attestino il collegamento o la contiguità dell’impresa con associazioni di tipo mafioso (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2014, n.4693), potendo, perciò, restare legittimata anche dal solo rilievo di elementi sintomatici che dimostrino il concreto pericolo (anche se non la certezza) di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale (Cons. St., sez. III, 1 settembre 2014, n.4441), è anche vero che l’apprezzamento degli indici significativi del predetto rischio deve necessariamente fondare una valutazione di attualità del tentativo di condizionamento della gestione dell’impresa da parte di associazioni mafiose (Cons. St., sez. III, 7 ottobre 2015, n.4657).

E’ stato, al riguardo, chiarito che l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi su fatti e circostanze risalenti nel tempo, oltre che su indici più recenti, purché, tuttavia, dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nell’amministrazione dell’attività d’impresa (Cons. St., sez. III, 13 marzo 2015, n.1345).

Possiamo non applicare il principio della rotazione ai dirigenti del nostro comune?

La possibilità di derogare al rispetto del principio della rotazione dei dirigenti e dei dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione è consentita nel caso in cui si dimostri che ciò è da considerare non praticabile in relazione alle dimensioni della dotazione organica dei dirigenti o, meglio, dei dirigenti in servizio. Si deve ricordare che tale deroga non si estende al personale e che occorre accompagnare questo provvedimento con l’adozione di ulteriori misure di prevenzione della corruzione.

Il comune vuole, sulla base delle previsioni del comma 221 della legge n. 208/2015, conferire al dirigente dell’avvocatura anche un altro incarico dirigenziale, segnatamente quello degli affari generali e servizi demografici. Lo può fare?

Il citato comma 221 della legge di stabilità 2016 consente ai comuni di assegnare altri incarichi ai dirigenti dell’avvocatura, incarichi che possono essere conferiti in deroga al vincolo della esclusività. Occorre ricordare che la stessa disposizione richiede alle amministrazioni una specifica motivazione: si deve dimostrare che la mancata utilizzazione di questa opportunità determina conseguenze non positive per la funzionalità dell’attività amministrativa. Si ricorda che la stessa disposizione consente di superare il vincolo della esclusività anche per i comandanti della polizia municipale.

Il comune aveva in servizio al 15 ottobre scorso 5 dirigenti, compresi quelli a tempo determinato. Possiamo assumere un sesto dirigente a tempo determinato?

La risposta, fermi restando i vincoli dettati alle assunzioni a tempo indeterminato, è subordinata alla applicabilità a regioni ed enti locali dei vincoli dettati dal comma 219 della legge di stabilità 2016. Sulla applicazione di tale disposizione a queste amministrazioni si attendono indicazioni interpretative da parte del dipartimento della funzione pubblica, stante la contraddittorietà delle disposizioni dettate dalla citata disposizione

Prof. Arturo Bianco

Le assunzioni nella Legge di Stabilità

direttoreCon la legge di stabilità 2016 sono state dettate numerose restrizioni alle assunzioni a tempo indeterminato di personale e di dirigenti. In tal modo il legislatore prosegue nella direzione di riduzione del numero dei dipendenti pubblici. Il che determina conseguenze non positive in termini di aumento della età media e pone una serie di amministrazioni in condizione di marcata difficoltà. Infatti, i tagli alle possibilità di assunzione sono dettati in modo sostanzialmente uniforme, stabilendo delle deroghe solamente per le amministrazioni che non erano assoggettate al patto di stabilità. Non si può fare a meno di rilevare inoltre che stanno per cessare le deroghe dettate per le amministrazioni che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente assai basso, le cd amministrazioni virtuose.

Dott. Claudio Carbone

Le nuove disposizioni sul processo tributario

fiscalitaLa riforma del processo tributario, disciplinata dal D.Lgs n. 156 del 2014 è intervenuta sull’attuale contesto del contenzioso tributario al fini di risolvere alcune criticità legate all’elevato numero di controversie di modesto valore, alla forte domanda di sospensione della riscossione da parte dei contribuenti, all’esiguo ricorso alla conciliazione giudiziale, nonché al marcato utilizzo della compensazione delle spese di giudizio nelle fasi di merito.

Dott. Pietro Rizzo

L’impegno di spesa è sempre necessario

risorse umane

E’ la carenza del regolare impegno di spesa a causare il danno nel caso di riconoscimento di un debito fuori bilancio scaturente da una sentenza esecutiva. Questo è quello che emerge dalla recente sentenza n. 22 del 18 gennaio scorso della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti.

Dott. Daniele Perugini

Prorogata al 2020 l’opzione per il TFR: una nuova stagione per la previdenza complementare nella P.A.

managementIn virtù dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro sottoscritta lo scorso 15 gennaio dall’Aran e dalle Confederazioni Sindacali, è stata ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020 il termine (previsto dall’articolo 2, comma 3 dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per il dipendenti pubblici e già prorogato al 2015 dall’AQN 29 marzo 2011) entro il quale il personale in regime di TFS potrà esercitare l’opzione al TFR, contestualmente all’adesione al fondo pensione negoziale di riferimento.

Dott. Villiam Zanoni

La strana e curiosa vicenda della contribuzione figurativa per i dipendenti pubblici

pensioniprevHo voluto dedicare queste note all’argomento in oggetto a causa di una serie di problemi che sono sorti recentemente all’interno delle nuove procedure per la liquidazione delle pensioni a carico della gestione pubblici dipendenti, procedure che si stanno estendendo alla generalità delle amministrazioni. In questo momento solo alcune sedi stanno utilizzando in modo sperimentale questa nuova procedura, ma è ormai imminente il coinvolgimento generale di tutte le amministrazioni.

S.O.S. Appalti - Edizione del 1 Febbraio 2016

a cura dell'Avv. Carmine Podda


Consiglio di Stato sez. V 18/1/2016 n. 122

La valutazione dei precedenti professionali negativi dei concorrenti è di esclusiva competenza della stazione appaltante

Le stazioni appaltanti dispongono di una sfera di discrezionalità nel valutare quanto eventuali precedenti professionali negativi incidano sull’affidabilità di chi aspira a essere affidataria di suoi contratti.
E’ agevole affermare, di conseguenza, che tale discrezionalità può essere esercitata solo se l’Amministrazione dispone di tutti gli elementi che consentono di formare compiutamente una volontà.
Deve poi essere ulteriormente rilevato come tale valutazione sia di stretta spettanza della stazione appaltante, per cui non è ammissibile che la relativa valutazione sia eseguita, a monte, dalla concorrente la quale autonomamente giudichi irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione.
La concorrente che adotti tale comportamento viola palesemente, ad avviso del Collegio, il principio di leale collaborazione con l’Amministrazione.


TAR Sicilia Palermo sez. I 15/1/2016 n. 150

AVCPass e soccorso istruttorio

A partire dal 1 luglio 2014 qualunque operatore economico che intenda partecipare ad una gara pubblica è tenuto (ai sensi dell’art. 6 bis, D. Lgs. 163/2006, cui ha dato applicazione la Deliberazione A.N.A.C. n. 111 del 20 dicembre 2012) a registrarsi ai servizi informatici dell’A.N.A.C...  A seguito dell’accesso al sistema con le credenziali ricevute dall’Autorità, l’operatore economico deve inserire, volta per volta, il Codice Identificativo della Gara (il “C.I.G.”) cui intende partecipare per poter generare il relativo “PassOE”, strumento necessario alle stazioni appaltanti per procedere alla verifica, tramite interfaccia web, dei menzionati requisiti e che, dunque, deve essere incluso nella documentazione amministrativa prodotta dal concorrente in uno con la domanda di partecipazione.
Ora, nella specie risulta che il PassOE (richiesto a pena di esclusione dal disciplinare di gara) è stato prodotto dalla contro-interessata, in esito a soccorso istruttorio, in data (20 novembre 2014) successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda (27 ottobre 2014), giacché, a tale data, “la procedura per l’ottenimento dello stesso non era stata completata” (così la stazione appaltante si è espressa nell’atto di soccorso istruttorio).
... Ritiene, in proposito, il Collegio che l’elemento dirimente, ai fini della legittima ammissione alla gara, è proprio la data di effettuazione della registrazione presso i servizi informatici dell’A.N.A.C.: se, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, la registrazione sia già stata perfezionata, il PassOE può essere prodotto pure in seguito (in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio), giacché il prerequisito fondamentale (appunto, la registrazione) è stato perfezionato...
In caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non si ravvisano margini per procedere al soccorso istruttorio, perché non si tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post, una “dichiarazione”, ma, viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge (conforme T.A.R. Campania – Salerno, II, 23 marzo 2015, n. 663, emessa in un caso in cui era documentato che, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la società non si era ancora registrata ai servizi informatici dell’A.N.A.C.).


Consiglio di Stato sez. III 20/1/2016 n. 193

Ammissibilità del ricorso al “soccorso istruttorio” ed esclusione dalla gara in caso di accertata carenza di requisiti tecnici

L’eventuale genericità delle referenze bancarie non può condurre all’esclusione dalla gara ma semmai il ricorso al soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 46 comma 1 del Codice dei contratti, che è stato ritenuto applicabile sia ai documenti formati dal concorrente, sia nei confronti di quelli precostituiti provenienti da soggetti diversi (Consiglio di Stato Sez. III, n. 5704 del 17 dicembre 2015).

L’accertata carenza di requisiti tecnici dell’offerta, ritenuti essenziali dalla stazione appaltante, può legittimamente determinare l’esclusione dalla gara dell’impresa che ha presentato l’offerta priva dei necessari requisiti (Consiglio di Stato Sezione III, n. 5477 del 3 dicembre 2015; n. 3275 del 1 luglio 2015).
Tale conclusione non si pone in contrasto con la disposizione dettata dall’art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti che prevede che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, oltre quelle indicate nello stesso comma 1 bis e riguardanti il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Lo scopo della disposizione dettata dall’art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti è, infatti, principalmente quello di evitare la possibile esclusione da una gara non a causa della mancanza dei requisiti (soggettivi o oggettivi) di partecipazione ma a causa del mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa espressa, mentre l’esclusione da una gara è ben possibile a causa dell’accertata mancanza dei requisiti necessari dell’offerta che erano stati richiesti per la partecipazione alla gara.


Consiglio di Stato sez. III 22/1/2016 n. 209

Applicabilità della “revisione dei prezzi” alle ipotesi di proroga del contratto e differenza con l’istituto del rinnovo

La revisione dei prezzi di cui all'art. 6, l. 24 dicembre 1993 n. 537 e all’art. 115 del codice dei contratti si applica solo alle proroghe contrattuali, come tali previste ab origine negli atti di gara ed oggetto di consenso “a monte” ( proroghe, nella specie, non previste: cfr. art. 2 del capitolato), ma non anche agli atti successivi al contratto originario con cui, mediante specifiche manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario per quanto concerne la remunerazione del servizio, senza che sia stata avanzata alcuna proposta di modifica del corrispettivo, che pure la parte privata era libera di formulare (Consiglio di Stato, sez. III, 11/07/2014, n. 3585). 
La proroga del termine finale di un appalto, infatti, comporta il solo differimento del termine di scadenza del rapporto (il quale resta regolato dalla sua fonte originaria), mentre il rinnovo del contratto costituisce una nuova negoziazione con la controparte, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale attraverso cui vengono liberamente pattuite le condizioni del rapporto.


Consiglio di Stato sez. III 22/1/2016 n. 211

Ampia discrezionalità in capo alla stazione appaltante nei giudizi di anomalia delle offerte e limiti al sindacato del giudice amministrativo

Nella gara pubblica la valutazione di anomalia dell'offerta va fatta considerando tutte le circostanze del caso concreto, poiché un utile all'apparenza modesto può comportare un vantaggio significativo sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa (il mancato utilizzo dei propri fattori produttivi è comunque un costo), sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e dall'aver portato a termine un appalto pubblico, cosicché nelle gare pubbliche non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulta pari a zero (Consiglio di Stato, sez. III, 10/11/2015, n. 5128). 
Il giudizio sull’anomalia è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto. (Consiglio di Stato, sez. V, 02/12/2015, n. 5450).


Consiglio di Stato sez. V 27/1/2016 n. 275

Violazione della lex specialis e conseguente illegittimità in caso di apertura delle buste tecniche in seduta riservata

Laddove la Commissione incaricata ha aperto le buste tecniche in seduta riservata, certamente tale vizio costituisce una violazione della lex specialis e, come tale, comporta l’illegittimità della relativa operazione procedimentale.
Occorre a questo punto interrogarsi se tale illegittimità per violazione di una norma procedimentale stabilita nella lex specialis in modo difforme dalla regola normativa, possa comportare, nel caso di specie, l’annullamento della gara ovvero possa implicare l’operatività del disposto di cui all’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241-90, facendo degradare il vizio della procedura ad un caso di illegittimità che non comporta l’annullabilità dell’atto.
Si è di fronte proprio ad un caso tipico di applicazione del disposto di cui all’art. 21-octies, comma 2, prima parte, della l. n. 241-90, in quanto l’Amministrazione ha violato una regola procedimentale, previamente stabilita nella lex specialis, nel compimento di un atto vincolato (apertura delle buste), laddove è evidente che il risultato finale (ammissione dei concorrenti con quella documentazione reperita nelle buste) non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto verificatosi.
Solo in presenza di oggettivi dubbi documentati circa la non rispondenza del contenuto delle buste con quanto originariamente inserito, dubbi che sarebbe  onere del ricorrente  dedurre in specifico tramite l’indicazione di indizi significativi, non si potrebbe esprimere con certezza alcun giudizio ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte, l. n. 241-90.


Consiglio di Stato sez. V 27/1/2016 n. 266

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e riparametrazione dei punteggi

"Nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, l’obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione.
Infatti la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione che, avendo la funzione di preservare l'equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta (e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante), non può che dipendere dalla stessa volontà e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione.
L'operazione di parametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata: la riparametrazione non può essere disposta nel caso in cui non era esplicitamente contemplata nella lex specialis ed è escluso ogni automatico inserimento integrativo di essa ex lege.

Pagina 69 di 75

Copyright © 2021 OggiPA.it Tutti i diritti riservati.

Direttore di Redazione: Dott. Arturo Bianco

Editore: Pubbliformez s.r.l. - Autorizzazione Tribunale di Catania n°7/2013

Sede: Via Caronda 136 - 95128 Catania - P.IVA 03635090875

Recapiti: Tel. 095/437045 - Fax 095/7164114 - email: claudiogagliano@oggipa.it