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I COMPENSI AL PERSONALE: ONNICOMPRENSIVITA’ E RITENUTE

di Arturo Bianco

Nel pubblico impiego si applica il principio della onnicomprensività del trattamento economico accessorio. Le indennità legate alla performance erogate nell’anno immediatamente successivo a quello di maturazione sono soggette a tassazione ordinaria se la loro. Nel calcolo degli incentivi occorre sottrarre le risorse destinate all’Irap ed agli oneri riflessi. Sono queste alcune delle più recenti pronunce della Corte dei Conti e dell’Agenzia delle Entrate sui compensi erogati al personale dipendente come salario accessorio.

 

LA ONNICOMPENSIVITA’

Non si possono destinare da parte delle PA somme al trattamento economico accessorio, anche indiretto, in violazione del principio della onnicomprensività; in questa direzione vanno le indicazioni contenute, da ultimo, nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Basilicata n. 1/2022. Sulla base di tale principio “non è possibile erogare in favore dei dipendenti pubblici qualsiasi indennità e/o compenso ulteriore rispetto al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabilito dai contratti collettivi atteso che la spesa per il personale deve essere evidente, certa e prevedibile nella evoluzione (art. 8 Dlgs. n. 165/2001)”. Per “la giurisprudenza contabile .. la contrattualizzazione del pubblico impiego ha reso sempre più stringenti i limiti alla corresponsione di compensi aggiuntivi rispetto al trattamento economico stabilito dal contratto, coerentemente con i successivi interventi normativi e con i principi generali evincibili in ordine al contenimento della spesa pubblica e della spesa per il personale”. Viene aggiunto che la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 7/2014, “sempre con riguardo al sistema retributivo dei dipendenti pubblici, ha affermato che esso è basato sui due principi cardine di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall’articolo 24, comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché di definizione contrattuale delle componenti economiche, fissato dal successivo art. 45, comma 1. Principi alla luce dei quali nulla è dovuto oltre il trattamento economico fondamentale ed accessorio, stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che abbia svolto una prestazione rientrante nei suoi doveri d’ufficio”.

LA TASSAZIONE DEI COMPENSI DELL’ANNO PRECEDENTE

Le indennità legate alla performance erogate nell’anno immediatamente successivo a quello di maturazione vanno tassate in modo ordinario, se la loro erogazione in tale anno è impossibile. E’ questa la risposta fornita dalla Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 49/2022 “Trattamento fiscale compensi erogati nell’anno successivo a quello di maturazione – articolo 17, comma 1, lettera b) Tuir”. Lo stesso principio, più in generale, si applica a tutti i compensi che sono maturati per attività svolte nell’anno immediatamente precedente e che non possono essere erogati nel corso dello stesso. La circolare ci ricorda che “trattasi della fisiologica erogazione di emolumenti nell'esercizio successivo rispetto a quello di misurazione della performance a cui sono correlati”, il che non legittima la tassazione separata.

Ci ricorda l’Agenzia delle Entrate che “l'articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd principio di cassa… l’articolo 17, comma 1, lettera b) prevede che sono assoggettati a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”. Ed ancora, “nel caso in cui ricorra una delle cause giuridiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) vale a dire il sopraggiungere, rispetto al periodo di maturazione, di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, in base ai quali sono corrisposti emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione, mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto”.

GLI ONERI RIFLESSI E L’IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO

Le amministrazioni locali devono calcolare i compensi per la incentivazione del proprio personale al netto dell’Irap e degli oneri riflessi, che vanno tolti preventivamente dalle risorse disponibili a questi fini. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 3/2022.

Ci viene detto testualmente che “la copertura degli oneri riflessi e degli oneri fiscali gravanti sull’ente locale (tra cui l’Irap) non può non riflettersi sulle disponibilità delle risorse effettivamente ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, riducendo a monte la quota da attribuire a costoro, la quale andrà calcolata al netto di tali somme.

Sulla scorta della deliberazione delle sezioni riunite di controllo nella deliberazione n. 33/2020, si deve ricordare che “le somme destinate al pagamento dell’IRAP devono trovare preventiva copertura finanziaria in sede di costituzione dei fondi destinati a compensare, anche in aderenza alla necessità di garantire adeguata copertura ad una qualunque spesa gravante sulle amministrazioni pubbliche e di rispettare il principio del pareggio di bilancio posto dall’art. 81 della Costituzione. In sostanza le somme indicate per fronteggiare in materia di pubblico impiego gli oneri di spesa, ivi inclusi i fondi di produttività e per i miglioramenti economici, costituiscono le disponibilità complessive massime e, pertanto, non superabili”. Ed inoltre, “l’incremento della retribuzione accessoria spettante a qualsiasi titolo determina anche l’espansione dell’imposta che deve comunque trovare copertura delle risorse quantificate e disponibili, in linea con l’obiettivo del contenimento di ogni effetto di incremento degli oneri di personale gravanti sui bilanci degli enti pubblici .. anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 27315 del 2021 ha confermato.. che  se l’amministrazione è tenuta ad erogare il compenso senza trattenere la quota dell’Irap è nondimeno obbligata al rispetto della disciplina sulla copertura dei fondi imposta dall’articolo 81, comma 4, Costituzione, con la conseguenza che è tenuta a quantificare le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap rendendole indisponibili e successivamente a ripartire l’incentivo corrispondendo ai dipendenti lo stesso al netto degli oneri.
Questa disposizione si applica a tutti gli incentivi, da quelli per il recupero di evasione IMI e TARI a quello per le funzioni tecniche alle cd propine per gli avvocati ai diritti di rogito per i segretari comunali. Occorre ricordare che la incentivazione IMU e TARI è prevista direttamente dalla stessa norma istitutiva.

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