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L’ATTUAZIONE DEL PNRR ED IL RAFFORZAMENTO DELLE PA: IL NUOVO DECRETO LEGGE

A cura di Arturo Bianco

Attivazione di un portale unico per le assunzioni di personale e per la mobilità dei dipendenti delle PA; modifica delle regole dettate per i concorsi così da rafforzare il rilievo della fase selettiva; possibilità per le regioni di assumere personale a tempo determinato per l’attuazione del PNRR; chiarimento che consente a regioni ed enti locali di utilizzare le opportunità di effettuare assunzioni per questa finalità e previsione sempre allo stesso fine della possibilità di conferire incarichi ai pensionati. Sono queste le principali disposizioni dettate per le PA dal Decreto Legge “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri dello scorso 21 aprile.

Siamo in presenza di un nuovo tassello delle iniziative del Governo per la riforma delle PA e per dare concretamente corso all’attuazione del PNRR.

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER LE PA

Con l’articolo 1 il Ministro per la Pubblica Amministrazione deve dettare entro il 30 giugno linee di indirizzo in cui definire i “nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva .. per la transizione digitale ed ecologica della PA”.

Con l’articolo 2 viene istituito dal prossimo 1 luglio il portale unico del reclutamento delle PA per tutte le assunzioni: la iscrizione, di norma tramite SPID, con la presentazione del curriculum è condizione per l’accesso. Esso diventerà obbligatorio per le PA centrali dallo 1 novembre e per regioni ed enti locali sulla base di uno specifico decreto previa intesa in Conferenza Unificata. Il portale sarà usato anche per l’albo dei componenti gli OIV e per la individuazione dei componenti le commissioni di concorso per dirigenti e profili comuni. La norma estende anche agli enti attuatori dei progetti PNRR le semplificazioni per le assunzioni di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi professionali.

Con l’articolo 3 si dispone che nelle prove concorsuali per le assunzioni del personale non dirigenziale si debba dare corso allo svolgimento di almeno una prova scritta e di un esame orale, che comprende anche la verifica della conoscenza della lingua straniera. Viene sottolineato che tali prove devono tendere all’accertamento del possesso delle competenze e delle capacità ed ancora che devono avere un contenuto non solo teorico, ma anche pratico, sulla base dei principi dettati dal bando stesso e con l’obiettivo di contemperare le esigenze di selezione approfondita con quelle di rapidità. Viene inoltre prevista la possibilità di prove preselettive, anche svolte da società specializzate, prove che possono avere ad oggetto sia le conoscenze sia le attitudini richieste. Si prevede la valutazione dei titoli fino al massimo di 1/3 del punteggio finale. Sono abrogate, salvo che per i concorsi in essere, le disposizioni dettate sul tema dall’articolo 10 del d.l. n. 44/2021. Sono previste specifiche Linee Guida della Funzione Pubblica, sulla base delle proposte della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, sullo svolgimento dei concorsi. Si dispone la delega al Governo per la revisione del DPR n. 487/1994.

Con l’articolo 4 viene disposto l’aggiornamento entro l’anno del codice di comportamento dei dipendenti pubblici con una sezione sulla corretta utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e dei social media. Ed inoltre che i dipendenti neo assunti devono essere sottoposti ad un ciclo di formazione sui temi dell’etica pubblica e del comportamento etico.

Con l’articolo 5 le PA sono impegnate alla adozione di specifiche misure per l’attribuzione di vantaggi o evitare svantaggio al genere meno.

Con l’articolo 6 si dispone che dal prossimo 1 luglio le amministrazioni devono pubblicare gli avvisi di mobilità sul portale InPA.gov.it e che i dipendenti interessati devono anch’essi utilizzare tale portale per inviare le proprie candidature. Viene inoltre introdotto un tetto al comando ed al distacco dei dipendenti pubblici entro il 25% dei posti non coperti attraverso il ricorso alla mobilità volontaria, salve alcune eccezioni tra cui gli uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo e quelli disposti dalle unioni per il personale dei comuni aderenti. Sono dettate regole per i comandi ed i distacchi in essere. Si prolunga dal 31 marzo al 30 giugno il termine entro cui le PA possono stabilizzare a tempo indeterminato i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità anche in deroga ai vincoli assunzionali e per posti extra dotazione organica.

Con l’articolo 7 il termine per l’adozione del PIAO è per il 2022 spostato dal 30 aprile al 30 giugno. Le regioni sono impegnate ad adeguare i propri ordinamenti per la sanità alla istituzione del PIAO. Viene disposta la riutilizzazione dei risparmi derivanti dalla mancata integrale utilizzazione delle somme destinate alle assunzioni di 1000 dipendenti da destinare, da parte delle regioni, al supporto agli enti locali per l’attuazione del PNRR. Viene spostato al 30 luglio il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono chiedere il concorso dello Stato per il finanziamento delle assunzioni di cui all’articolo 31 bis del d.l. n. 151/2021 necessarie per l’attuazione del PNRR.

L’articolo 10 detta le disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il PNRR. Le amministrazioni titolari di interventi PNRR possono fino a tutto il 2026 conferire incarichi di collaborazione ai pensionati collocati in quiescenza da più di 2 anni, nonché incarichi professionali ed incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, dimostrando la impossibilità di utilizzare personale dipendente dell’ente.

Con l’articolo 11 viene consentito alle regioni a statuto ordinario il potenziamento della propria attività nella attuazione del PNRR tramite assunzioni a tempo determinato di personale non dirigente con “specifiche professionalità” anche oltre i 36 mesi e comunque entro il periodo di completamento dell’attuazione del PNRR e non oltre i 36 mesi entro un tetto di spesa dato dal prodotto della media delle entrate correnti degli ultimi 3 anni al netto del FCDE del bilancio di previsione per una percentuale fissata dal decreto. Gli oneri per queste assunzioni vanno in deroga dal tetto della spesa del personale di cui alla legge n. 296/2006, dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 e del tetto del salario accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Agli enti locali del Mezzogiorno sono trasferite le risorse che l’Agenzia per la coesione territoriale non ha utilizzato per finanziare assunzioni di personale da destinare a tali enti per l’attuazione delle politiche di coesione.

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