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RUBRICA S.O.S APPALTI - Edizione del 5 Dicembre 2019

Di Carmine Podda

Consiglio di Stato sez. II 24/10/2019 n. 7246

GRADUATORIA FINANZIAMENTI PUBBLICI E RESPONSABILITA’ DELLA PA

Sussiste la responsabilità della Pubblica amministrazione per violazione dei canoni di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c. laddove, dopo aver ammesso a finanziamento un'iniziativa imprenditoriale inserendola nella relativa graduatoria per la fruizione delle risorse all'uopo stanziate, solo a distanza di anni, in sede di rendicontazione dell'attività svolta, il soggetto pubblico rappresenti che questa non rientrava fra quelle ammissibili in base alla normativa europea di riferimento; in tale ipotesi, infatti, il carattere doveroso e vincolato per la P.A. dell'attività consistente nell'evitare l'indebita erogazione di risorse pubbliche (ovvero, ove le stesse siano state già erogate, nel loro recupero), non esclude che per effetto della pregressa condotta della stessa Amministrazione possa essersi formato in capo al privato un ragionevole affidamento nella legittimità del riconoscimento dei contributi in proprio favore, tale da indurlo a portare avanti l'iniziativa imprenditoriale e a sostenere i relativi oneri nella legittima convinzione che gli stessi sarebbero stati coperti dalle risorse pubbliche.


 

I RISPARMI DELLA RIA E DEGLI ASSEGNI AD PERSONAM DEI CESSATI

Nella parte variabile vanno, in aumento, i risparmi derivanti dalla Ria e dagli assegni ad personam del personale cessato?

L’AUMENTO FINO ALLO 1,2% DEL MONTE SALARI 1997

L’aumento fino allo 1,2% del monte salari 1997 è soggetto ad un obbligo di motivazione e di controllo da parte dell’organismo di valutazione?

L’INCREMENTO PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Le amministrazioni locali possono deliberare l’incremento della parte variabile del fondo per incentivare i dipendenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’ente?

PROPOSTA DI LEGGE DI BILANCIO 2020: LE NORME SUL PERSONALE

Di Arturo Bianco

DirettoreAumento degli stanziamenti per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, ampliamento delle informazioni sui concorsi che devono essere pubblicate sui siti internet ed introduzione di uno specifico portale nazionale, nonchè possibilità di scorrimento delle graduatorie dei concorsi approvati nel 2019: sono queste le principali disposizioni contenute nella proposta di legge di bilancio 2020 attualmente in discussione in prima lettura al Senato della Repubblica, documento contrassegnato dalla sigla AS 1586. Quindi, siamo in presenza allo stato attuale del dibattito legislativo di una quantità di disposizioni limitate e che non hanno un carattere particolarmente innovativo. Ricordiamo però che negli ultimi anni le disposizioni più rilevanti in materia di personale dipendente delle PA sono comunque state introdotte nel corso dell’esame parlamentare.

L’ATTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE QUOTE DI PROGRESSIONI ORIZZONTALI: ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 150/2009 (C.D. RIFORMA BRUNETTA)

di Donato Benedetti

Molti Enti si chiedono quale sia la corretta interpretazione applicativa dell’art.  23 comma 2 del d.lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta): “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo  delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”. La disposizione in parola della Riforma Brunetta (devono essere attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti), non stabilisce percentuali precise.

L’ANZIANITA’

Può essere introdotto il criterio della anzianità per le selezioni delle progressioni orizzontali?

L’APPLICAZIONE DELLA QUOTA LIMITATA

I soggetti sindacali chiedono che il contratto decentrato preveda in 2 anni la possibilità per tutti i dipendenti di essere beneficiari delle progressioni economiche. E’ una richiesta legittima?

LA QUOTA LIMITATA

Come deve essere intesa la quota limitata che il legislatore ed il CCNL 21.5.2018 prevedono quale tetto alle progressioni orizzontali?

LA CORTE DI CASSAZIONE SULLE NOTIFICHE

Di Arturo Bianco

Si deve ritenere valida la notificazione di una sanzione per la inosservanza del codice della strada effettuata ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile, in cui il plico viene depositato a causa della assenza del destinatario non nella casa comunale storica, ma in una sede indicata con specifica determinazione dirigenziale adottata in precedenza come casa comunale sussidiaria. Inoltre si deve considerare come pienamente valida la notificazione effettuata per conto del comune da un soggetto privato. Sono queste alcune delle importanti indicazioni contenute nella sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione n. 22167/2019.

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