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Il RUP negli appalti di  forniture e servizi e negli acquisti aggregati

Dott. Stefano Usai 

La linea guida dell’ANAC sul RUP – adottata in via definitiva con la deliberazione n. 1096/2016  - dispone in modo ampio anche sul responsabile unico del procedimento dei servizi e forniture ed affronta la tematica del RUP in caso di utilizzo di modalità aggregate nell’espletamento degli appalti. Circostanza, quest’ultima che riguarda, in particolar modo, i comuni non capoluogo tenuti ad associarsi al fine dell’espletamento delle gare nel sopra soglia (per forniture e servizi) ed in relazione a certi importi per i lavori.

Una delle prime tematiche, particolarmente delicate  - come anche si è detto in relazione al RUP dei lavori (nella seconda parte dei contributi) -  attiene  alla questione della professionalità e, segnatamente, dei titoli che il responsabile unico del procedimento deve possedere.

Anche in questo caso, l’ANAC ritiene che la professionalità e la competenza possano costituire utilissimo deterrente rispetto alle  questioni  connesse alla  prevenzione della corruzione e quale utile strumento deflattivo dell’impressionante contenzioso in materia di appalti.  

La linea guida definitiva innova, sul tema, rispetto allo schema. In particolare, nei box sotto riportati appaiono di facile evidenziazione le differenze registrate con l’atto definivo.  

Una prima modifica è di tipo formale.

Nella linea guida definitiva i richiami precedenti specificati nelle lettere a) e b) dello schema sono stati declinati nella lettera a) dell’atto definivo.

La richiesta di professionalità è stata solo parzialmente modificata con la specificazione che in ambito sotto soglia è sufficiente il diploma e (ora) 5 anni di esperienza specifica nel settore degli appalti di forniture e servizi  mentre nello schema era sufficiente un triennio.

In caso di appalto sopra soglia (per gli enti locali pari o superiore, pertanto, ai 209 mila euro) è richiesta la laurea con almeno 5 anni di esperienza nel settore degli appalti/concessioni. 

A differenza di quanto originariamente previsto, l’ANAC – anche come da richiesta esplicitata dai presidenti delle commissioni camerali competenti – introducono una sorta di clausola di salvaguardia prevedendo che in ogni caso anche in assenza di laurea (ma sempre con almeno un diploma) le funzioni di RUP possono essere svolte da chi ha maturato almeno 10 anni di esperienza nei settori d’appalto specifici.

Come detto, sotto si riportano i testi a confronto (dello schema e della linea guida definitiva) per meglio apprezzarne le differenze.           

Schema di linea guida Linea guida n. 3 adottata con deliberazione n. 1096/2016

a) Per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture

b) Al di sopra delle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture

a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture;

Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture.

Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture

La particolare complessità dell’appalto e il RUP

Nel testo definitivo della linea guida viene meglio specificata la questione imposta dalla particolare complessità dell’appalto per cui si impone al RUP -   uno specifico titolo di studio (attinente l’oggetto dell’affidamento)   e, con irrigidimento rispetto alle pregresse previsioni, la  previsione della qualifica di project manager anche per il dominus  degli appalti delle forniture e servizi (come già per i lavori). 

Schema di linea guida Linea guida n. 3 adottata con deliberazione n. 1096/2016

c) Per appalti che rivestono particolare complessità o richiedono specifiche competenze tecniche è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento.

Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o dell’abilitazione all’esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

b) Per appalti che rivestono particolare complessità, vale a dire che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento.

Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o dell’abilitazione all’esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, la qualifica di Project Manager, essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

I casi in cui il RUP può coincidere con il progettista o con il diretto dell’esecuzione del contratto

Con la linea guida definitiva – come già nello schema ma con integrazioni – vengono  disciplinate le ipotesi in cui il responsabile unico del procedimento può aver svolto anche il ruolo di progettista e/o essere chiamato a svolgere il ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto.

Figura, quest’ultima, omologa al direttore dei lavori ed introdotta con il DPR 207/2010.

La previsione, sulle coincidenza, riprende in parte quanto già previsto nell’articolo 300 del dpr 207/2010, distinguendo e declinando alcune ipotesi alla lettera a) alla lettera d).

In particolare si prevede che il RUP possa  svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto ma questo è soggetto diverso dal responsabile unico in casi specifici ovvero:

 

a. per appalti  di importo superiore a 500.000 euro;

b. per interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. per appalti e prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie,ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d. per interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

 

Nel passaggio dallo schema alla linea guida definitiva viene introdotta una ulteriore ipotesi – dapprima rimessa evidentemente alla stazione appaltante ed ora oggettivizzata – determinata dalla impossibilità della coincidenza di funzioni RUP/direttore dell’esecuzione per “per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”.

Il RUP negli acquisti centralizzati ed aggregati

La linea guida si occupa anche della questione del RUP negli acquisti che avvengono con aggregazioni.

Circostanza, come detto in premessa, che riguarda in particolare i comuni non capoluogo di provincia che ai sensi dell’articolo 37 possono procedere autonomamente  solo in relazione a  determinati importi.

In particolare, gli acquisti autonomi sono possibili fino al  sottosoglia per beni e servizi e fino al milione di euro per lavori, per importi superiori i comuni non capoluogo debbono procedere:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 

b) attraverso unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Nel caso di acquisti aggregati  le stazioni appaltanti coinvolte (che si occupano della procedura) nominano un proprio RUP  che ha il compito di  curare: 

 

 

1. la programmazione dei fabbisogni;

2. la progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;

3. l’ esecuzione contrattuale;

4. la verifica della conformità delle prestazioni.

 

Sulla nomina occorre però distinguere il  caso  di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni il RUP  viene nominato per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come RUP della singola gara all’interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti;

Nell’ipotesi, invece, di acquisti gestiti integralmente,  in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP sarà designato unicamente da questi ultimi;

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