Accesso Abbonati

Archivio "S.O.S. Appalti"

S.O.S. APPALTI - FOCUS CONSIGLIO DI STATO E TAR

Scritto da

S.O.S. APPALTI  - EDIZIONE DEL 2 APRILE 2019 - RUBRICA DI APPROFONDIMENTO SULLE RECENTI SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TAR RIGUARDANTI IL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI 

di Carmine Podda

consiglio di statoCONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA 27/3/2019 N. 6

Mancanza di requisiti di qualificazione in capo ad impresa raggruppata

In applicazione dell'art. 92, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori. 

S.O.S. APPALTI - EDIZIONE DEL 15/03/2019

Scritto da

S.O.S. APPALTI - EDIZIONE DEL 15/03/2019

di Carmine Podda

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 12/3/2019 N. 1649

Esclusione dalla gara in caso di omessa dichiarazione di tutte le condanne penali

S.O.S. APPALTI

1. Deve … confermarsi il consolidato principio (ex multis, Cons. Stato, IV, 29 febbraio 2016, n. 834; V, 29 aprile 2016, n. 1641; III, 28 settembre 2016) secondo cui nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all’affidamento di un appalto/appalti, l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate (sempreché per le stesse non sia già intervenuta una formale riabilitazione), anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell’art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, può giustificare senz’altro l’esclusione dalla gara, traducendosi in un impedimento per la stazione appaltante di valutarne la gravità. Non può infatti ammettersi che l’individuazione e la selezione delle condotte idonee ad incidere sulla moralità professionale sia rimessa alla valutazione dello stesso concorrente/dichiarante, in tal modo impedendo alla stazione appaltante di valutare la concreta incidenza della singola condanna sulla complessiva moralità professionale dell’interessato.  Il principio in questione ha una valenza generale, trovando quindi applicazione anche nelle ipotesi in cui la lex specialis di gara non abbia espressamente previsto l’obbligo per i concorrenti di dichiarare tutte le condanne penali eventualmente riportate (Cons. Stato, V, 10 agosto 2017, n. 3980).

RUBRICA S.O.S APPALTI - EDIZIONE DEL 04/03/2019

Scritto da

RUBRICA S.O.S APPALTI - EDIZIONE DEL 04/03/2019

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 27/2/2019 N. 1387

Nomina del Rup all’interno della commissione di gara

appalti newbannerDibattuta è stata la questione interpretativa dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 (nel testo anteriore alla novella), inerente il quesito se possa svolgere le funzioni di presidente della Commissione (come avveniva nel vigore del previgente art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006) anche il R.U.P. Nella fattispecie in esame, nella quale il R.U.P. non ha anche predisposto gli atti di gara, redatti da altra unità organizzativa dell’Amministrazione, e peraltro riproduttivi della lex specialis delle precedenti procedure per l’affidamento del medesimo servizio, la soluzione del quesito appare al Collegio che possa essere prudentemente positiva. La norma contenuta nell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 può infatti essere interpretata, come ha fatto il primo giudice, nel senso che l’eventuale incompatibilità debba essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al R.U.P. ed alla Commissione.

GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO

Scritto da

GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO DURANTE IL PROCEDIMENTO DI GARA

di Stefano Usai

Obblighi di comunicazione dell’ operatore economico Ogni operatore economico è tenuto a informare la stazione appaltante “dell’intervenuta emanazione di una sanzione ANAC avente ad oggetto l’incapacità a partecipare alle gare pubbliche anche se intervenuta successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta”. E’ questa la rilevante statuizione espressa dal Tar Campania, Napoli, sez. I, con la recente sentenza n. 598/2019.

Al giudice campano veniva posta la questione della scorretta interpretazione in tema di esclusione dei concorrenti (art. 80 del codice dei contratti). Secondo il ricorrente l’aggiudicataria non poteva essere dichiarata tale in quanto – durante il procedimento di gara – risultava destinataria di una sanzione interdittiva dell’ANAC che ne inibiva la capacità a contrattare per due mesi. 

Rubrica S.O.S. Appalti - Edizione del 19/02/2019

Scritto da

Rubrica S.O.S. Appalti - Edizione del 19/02/2019

di Carmine Podda

S.O.S. AppaltiConsiglio di Stato sez. V 8/2/2019 n. 947

Decorrenza termine di impugnazione in difetto della formale comunicazione dell’atto

Secondo il generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5, ultima parte, del c.p.a. (..), in difetto della formale comunicazione dell'atto - o, per quanto qui interessa, in mancanza di pubblicazione di un autonomo atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante - il termine decorre, comunque, dal momento dell'intervenuta piena conoscenza del provvedimento da impugnare, ma ciò a patto che l’interessato sia in grado di percepire i profili che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale. 
In altri termini, “la piena conoscenza dell’atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso” (Cons. St. 5870 del 2017). 

Rubrica S.O.S. APPALTI - Edizione del 30 Gennaio 2019

Scritto da

RUBRICA S.O.S APPALTI - EDIZIONE DEL 30 GENNAIO 2019

di Carmine Podda


Consiglio di Stato sez. III 21/1/2019 n. 498

Principio di continuità del possesso dei requisiti di gara

Per il principio di continuità del possesso dei requisiti dichiarati in gara, il possesso dei requisiti di ammissione ad una procedura di gara si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, al fine di garantire la permanenza della affidabilità tecnica ed economica e della c.d. onorabilità dell'impresa che potrà, ove vincitrice, stipulare il contratto con la Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2017 n. 1050; Adunanza Plenaria, 20 luglio 2015 n. 8).

S.O.S. APPALTI - EDIZIONE DEL 16/01/2019

Scritto da

S.O.S. APPALTI - EDIZIONE DEL 16/01/2019

a cura di Carmine Podda

Consiglio di Stato sez. III 18/12/2018 n. 7129

Giudizio di non anomalia: non richiede una motivazione puntuale ed analitica

Il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta in una gara d'appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue ed adeguate (Cons. Stato, sez. V, 17/05/2018, n. 2951); solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti, l’obbligo di una puntuale motivazione.
La stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su tutti i costi, ma può legittimamente limitarsi a verificare se, nel complesso, quest’ultima sia remunerativa e come tale assicuri il corretto svolgimento del servizio: può limitarsi, quindi, a chiedere le giustificazioni con riferimento alle sole di voci di costo più rilevanti, le quali – da sole – potrebbero incidere in modo determinante sull’attendibilità dell’offerta complessiva.

RUBRICA S.O.S. APPALTI - EDIZIONE DEL 6-12-2018

Scritto da

RUBRICA S.O.S. APPALTI - EDIZIONE DEL 6-12-2018

Di Carmine Podda

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 27/11/2018 N. 6725

Facoltà di non aggiudicazione in capo alla stazione appaltante

L’art. 95, comma 12 del d.lgs. n. 50 del 2016 (..) - che trova il suo antecedente normativo nell’art. 81, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 - attribuisce alla stazione appaltante, e non alla commissione giudicatrice, la facoltà di non aggiudicare la gara quando nessuna offerta sia ritenuta, a giudizio discrezionale dell’amministrazione (sul quale si tornerà), “conveniente o idonea”, purché tale facoltà sia indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera d’invito. Il d.lgs. n. 50 del 2016 non ha riprodotto l’art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 (che consentiva alla stazione appaltante di prevedere nella legge di gara che non si sarebbe proceduto all’aggiudicazione nel caso di unica offerta valida). Nondimeno, non appaiono sussistere ostacoli all’applicazione dell’art. 95, comma 12, anche in caso di unica offerta, purché ricorrano i presupposti ivi previsti (che consentono il rispetto dei parametri comunitari come richiesto dalla Corte di Giustizia in caso di decisione di non aggiudicazione all’unico concorrente rimasto in gara: cfr. Corte Giust. UE, 11 dicembre 2014, n. 440-13). 

… Condivisibile è altresì l’affermazione giurisprudenziale ulteriore per la quale il giudizio della stazione appaltante va adeguatamente motivato, dovendo risultare in termini puntuali e specifici gli elementi di inidoneità che giustificano la mancata aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, V, 11 giugno 2013, n. 3215 e id., III, 20 aprile 2015, n. 1994), allo scopo di rendere palesi i risultati dell’istruttoria e le modalità con le quali questa è stata condotta (cfr. Cons. Stato, III, 10 agosto 2016, n. 3599).

S.O.S APPALTI - EDIZIONE DEL 15/11/2018

Scritto da

S.O.S. APPALTI - EDIZIONE DEL 15/11/2018

Di Carmine Podda

Consiglio di Stato sez. III 26/10/2018 n. 6089

Nomina del rup quale membro della commissione di gara

Dando seguito, alla qui condivisa impostazione secondo la quale non può essere ravvisata alcuna automatica incompatibilità tra le funzioni di RUP e quelle di componente della commissione giudicatrice, a meno che essa non venga dimostrata in concreto - nell’ottica di una lettura dell’art. 77 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si ponga in continuità con l’indirizzo interpretativo formatosi sul comma 4 dell’art. 84 del previgente d.lgs. n. 163/2006 (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 18.1.2018, n. 695) - occorre ulteriormente evidenziare che:
- la garanzia di trasparenza ed imparzialità nella conduzione della gara impedisce la presenza nella commissione di gara di soggetti che abbiano svolto un’attività idonea a interferire con il giudizio di merito sull’appalto di che trattasi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4438, parere n. 46 del 21 marzo 2012);…
- per predisposizione materiale della legge di gara deve quindi intendersi “non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l'amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario” (Cons. Stato, sez. V, 22.1.2015, n. 255 e 23.3.2015, n. 1565);

S.O.S. APPALTI - EDIZIONE DEL 30-10-2018

Scritto da

S.O.S. APPALTI - EDIZIONE DEL 30-10-2018

di Carmine Podda

Consiglio di Stato sez. III 9/10/2018 n. 5798

Modalità di effettuazione della verifica di congruità

Un consolidato orientamento giurisprudenziale insegna che la verifica di congruità di un'offerta sospetta di anomalia non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta analizzata ed alla capacità dell'impresa - tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne - di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse (Cons. Stato, Sez. V, 13/2/2017, n. 607; 20/7/2016, n. 3271; 7/9/2007 n. 4694; Sez. IV, 29/10/2002, n. 5945).

Pagina 2 di 6

Copyright © 2021 OggiPA.it Tutti i diritti riservati.

Direttore di Redazione: Dott. Arturo Bianco

Editore: Pubbliformez s.r.l. - Autorizzazione Tribunale di Catania n°7/2013

Sede: Via Caronda 136 - 95128 Catania - P.IVA 03635090875

Recapiti: Tel. 095/437045 - Fax 095/7164114 - email: claudiogagliano@oggipa.it