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LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA

di Arturo Bianco

Nella gran parte delle amministrazioni locali e regionali si è appena aperta o sta per aprirsi la stagione della contrattazione collettiva decentrata integrativa in applicazione del dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle funzioni locali dello scorso 21 maggio. Siamo in presenza di una contrattazione caratterizzata da molte novità e dalla conferma della sua importanza essenziale non solo per la ripartizione del fondo per le risorse decentrate, quindi per la erogazione del salario accessorio, ma più in generale per le rilevanti conseguenze che si producono sulla organizzazione dell’ente e sulla utilizzazione del personale.

LA POSTA IN GIOCO

Il rilievo del contratto collettivo decentrato integrativo è assai rilevante ed in questa occasione si deve sottolineare la sua complessità, data dalle numerose aspettative indotte dal contratto nazionale e dalla presenza di un tetto assai rigido al fondo. Basta ricordare, in primo luogo, che il contratto nazionale istituisce una nuova posizione di progressione economica per ogni categoria, talchè tutti i dipendenti in servizio possono aspirare ad averne una. Vengono attivate due nuove indennità: quella per le condizioni di lavoro e quella per i vigili che svolgono attività all’esterno. Ambedue tali indennità possono andare da 1 a 10 euro per ogni giornata di effettivo svolgimento delle attività, quindi impegnando risorse assai differenziate come quantità. Tali indennità non possono essere godute contemporaneamente e prendono il posto del rischio, del disagio e del maneggio die valori. La contrattazione decentrata, oltre a fissarne la misura e ad indicare il peso delle singole componenti, deve individuare le condizioni che ne legittimano la erogazione, il che richiede una specifica attenzione soprattutto per la individuazione delle condizioni che consentono la erogazione del compenso per le attività svolte all’esterno da parte dei vigili. La misura della indennità per specifiche responsabilità viene aumentata fino a 3.000 euro annui e quella per il compenso per le altre responsabilità viene incrementata fino a 350 euro annui. Viene attivata una indennità per il ruolo e le responsabilità di cui possono godere i vigili, in alternativa a quella per specifiche responsabilità prevista per il restante personale, e la sua misura viene fissata nel tetto massimo di 3.000 euro annui. La contrattazione decentrata può elevare fino a 13 euro al giorno il compenso per la reperibilità. Inoltre almeno il 30% della parte variabile del fondo, al netto delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, deve essere destinato alla incentivazione della performance individuale ed il contratto decentrato deve prevedere forme di significativa differenziazione, non inferiori al 30%, nella determinazione della misura individuale di tali compensi. Come si vede, molte aspettative ma poche risorse, considerando peraltro che nella gran parte degli enti i fondi per la contrattazione decentrata sono spesso assai rigidi nella individuazione delle risorse disponibili.
Non si può non sottolineare il rilievo assai importante e le potenzialità positive che sono contenute, soprattutto per i comuni medi, piccoli e piccolissimi, nell’ampliamento della possibilità di dare corso alla contrattazione collettiva decentrata integrativa su base territoriale.

Le amministrazioni, prima di dare corso alla contrattazione decentrata, devono nominare la delegazione trattante di parte pubblica e costituire il fondo per il salario accessorio del 2018.

I SOGGETTI

La competenza alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica continua ad appartenere alla giunta. Si deve però registrare una possibile novità di grande rilievo, che è un effetto diretto della nuova formulazione contrattuale. Il nuovo testo infatti, a differenza delle previsioni del contratto dello 1.4.1999, non prevede che i componenti la delegazione trattante di parte pubblica debbano essere scelti esclusivamente ai dirigenti (ambito nel quale vanno compresi anche i segretari ed i direttori generali) ovvero, negli enti che sono sprovvisti della dirigenza, ai responsabili. Dal che sembra potersi trarre la conclusione, auspicata da parte di molti, che ne possano fare parte attiva anche gli amministratori. Ricordiamo che, sulla base delle regole dettate dal CCBL 1.4.1999, gli amministratori potevano essere componenti a pieno titolo della delegazione trattante di parte pubblica solamente nei comuni fino a 5.000 abitanti e limitatamente a coloro che erano investiti dei compiti di responsabile. Lo stesso contratto però utilizza la espressione “parte datoriale” con riferimento alla delegazione degli enti, quindi sembra volere limitare la partecipazione solamente ai dirigenti o ai responsabili: ricordiamo che il D.Lgs. n. 165/2001 individua infatti costoro come soggetti dotati dei poteri e delle capacità del privato datore di lavoro. Occorre aggiungere che l’amministrazione deve individuare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica ed il suo sostituto.

Sul versante dei soggetti sindacali dobbiamo prendere atto che le organizzazioni che hanno firmato il contratto nazionale sono le seguenti 4: Cgil Funzione Pubblica, Cisl Funzione Pubblica, Uil Funzione Pubblica Locale e CSA Regioni ed Autonomie Locali. Di conseguenza, questi sono gli unici soggetti che sono abilitati ad essere destinatari delle informazioni, a chiedere l’attivazione del confronto ed a partecipare alle trattative per la stipula del contratto decentrato. Occorre ricordare alle amministrazioni che, anche ove tali soggetti non fossero presenti nell’ente, devono comunque essere considerati dotati di tutte le prerogative prima ricordate. E che, viceversa, altre organizzazioni sindacali, anche se rappresentative nell’ente, non possono essere annoverate in tale ambito.

IL FONDO

Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del triennio 2016/2018 detta le regole per la costituzione del fondo per il salario accessorio dell’anno 2018 e di quelli degli anni successivi. Le novità di maggiore rilievo sono le seguenti:

  • Tutte le voci di parte stabile del fondo 2017 devono essere unificate in una sola, analogamente a quanto dettato dal CCNL 22.1.2004;
  • negli enti con dirigenti le risorse destinate nell’anno 2017 al finanziamento del salario accessorio delle posizioni organizzative devono essere sottratte dal fondo e devono confluire in uno specifico fondo;
  • vanno calcolati ed inseriti i costi aggiuntivi determinati per il personale in servizio dall’aumento del cd differenziale delle posizioni di progressione economica. Tale incremento va in deroga al tetto del fondo;
  • a partire dal fondo 2019 andranno inseriti nella parte stabile del fondo gli aumenti previsti dal nuovo contratto nazionale. Anche tali aumenti vanno in deroga al tetto del fondo;
  • devono essere inserite da parte delle amministrazioni che non vi avevano provveduto le risorse per il finanziamento delle alte professionalità, cioè quelle pari allo 0,2% del monte salari 2001. Per gli enti che non avevano attivato questa possibilità ciò è possibile, nel rispetto delle indicazioni Aran;
  • la RIA e gli assegni ad personam dei cessati, nonché le risorse già destinate al salario accessorio del personale trasferito a seguito di processi di decentramento devono essere inserite nella parte stabile a partire dall’anno successivo e nella parte variabile dell’anno, per la quota non spesa in tale esercizio;
  • nella parte variabile le risorse fino allo 1,2% del monte salari 1997 possono essere inserite ove previste nel bilancio ed ove in questa direzione si sia pronunciata la contrattazione decentrata, mentre non occorrono più né specifiche motivazioni né la verifica da parte degli organismi di valutazione. Per cui è necessario che, unico aspetto su cui il contratto deve intervenire in materia di costituzione del fondo, questa scelta sia oggetto di contrattazione decentrata;
  • sempre nella parte variabile possono inoltre essere inserite le risorse destinate a remunerare lo sforzo aggiuntivo richiesto al personale per la realizzazione degli obiettivi, anche di mantenimento; è necessario comunque che tali risorse siano quantificate sulla base di parametri oggettivi che le amministrazioni si devono dare. In tale ambito vanno inserite le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni per le inosservanze del codice della strada che il comune destina alla incentivazione dei vigili a fronte della intensificazione delle attività di controllo.

Occorre infine ricordare che il fondo per la contrattazione decentrata, per come previsto dal D.Lgs. n. 165/2001 e ricordato dalle circolari della RGS sul conto annuale del personale, deve essere verificato ed asseverato da parte del o dei revisori dei conti. Tale verifica deve essere effettuata autonomamente e non può essere considerata come parte della asseverazione della bozza di contratto collettivo decentrato integrativo. Di conseguenza sono richiesti ai revisori dei conti due interventi distinti di controllo nella contrattazione: la verifica della costituzione del fondo e la verifica della bozza di contratto collettivo decentrato integrativo.

LA DECORRENZA

Le parti devono decidere se la decorrenza della entrata in vigore del contratto decentrato per le parti innovative scatterà, come avviene ordinariamente, dalla stipula o se è più utile rinviarne l’entrata in vigore ad una data successiva, ad esempio lo 1 gennaio del 2019. In tal caso per l’anno 2018 il contratto collettivo decentrato integrativo si dovrebbe limitare alla ripartizione del fondo sulla base degli istituti previsti dai precedenti contratti. Nell’effettuare questa scelta si deve subito segnalare che non vi sono vincoli derivanti dal contratto nazionale, che infatti stabilisce che la entrata in vigore delle nuove indennità sia rimessa alle scelte contenute nei contratti decentrati. Ed ancora che concretamente si sta discutendo, al massimo, di appena qualche mese, visto che difficilmente i contratti decentrati potranno entrare in vigore prima del mese di novembre se le trattative devono essere ancora avviate o stanno per avviarsi adesso. Per cui è del tutto evidente che siamo in presenza di una scelta di mera opportunità. In ogni caso appare necessario che le amministrazioni diano corso all’avvio della contrattazione decentrata in tempi assai brevi e che, a differenza di quanto spesso accaduto negli ultimi anni in numerose realtà locali, non attendano gli ultimi giorni del mese di dicembre per avviare e cercare di concludere la contrattazione decentrata, anche tenendo conto che -per le ragioni prima indicate e per le numerose novità- siamo in presenza di un impegno assai rilevante.

LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA TERRITORIALE

Occorre decidere se dare corso alla contrattazione collettiva decentrata integrativa su base territoriale, cioè in modo associato tra più amministrazioni. Perché si dia corso ad essa è necessario che vengano stipulati due protocolli: uno tra gli enti che aderiscono ed uno tra le amministrazioni ed i soggetti sindacali. Si deve evidenziare che come tali si devono considerare solamente le organizzazioni firmatarie del contratto nazionale. La competenza a deliberare la utilizzazione del contratto collettivo decentrato integrativo è da ritenere fissata in capo alla giunta.

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