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Edizione del 28/02/2017

 


Rilevante la residenza anagrafica per la notifica

La Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 4528 del 22 febbraio 2017 ha ritenuto sufficiente, al fine di dichiarare legittima la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 del c.p.c. la dimostrazione, da parte dell’Ente impositore, che il destinatario dell’atto tributario,seppur  sconosciuto nel luogo indicato nell’atto,tanto che neppure risultava indicato nei “citofoni” ,risultava  residente in “ quel luogo”.

Gli Ermellini infatti hanno ritenuto,contrariamente a quanto avevano deciso i giudici di secondo grado che “

“per dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell’ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall’art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest’ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l’onere di fornirne la prova”. In questa vicenda, invece, la contribuente non ha fornito alcun elemento circa la propria “effettiva residenza”.
Corretto perciò l’operato dell’Agenzia delle Entrate, avendo “dimostrato che nel luogo” in cui era stata effettuata la “notifica” vi era la “residenza anagrafica della contribuente”.

Corretto perciò l’operato dell’Agenzia delle Entrate, avendo “dimostrato che nel luogo” in cui era stata effettuata la “notifica” vi era la “residenza anagrafica della contribuente”.


Notifica della cartella per posta. Basta la consegna al portiere

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 3073 del 06 Febbraio 2017 decide su una questione di rilevante interesse per le notifiche eseguite direttamente tramite il servizio Postale Nazionale. Sostanzialmente afferma che la consegna del plico al portiere dello stabile definisce e completa l’iter notificatorio senza la necessità dell’invio della “ raccomandata informativa”  al contribuente.

Infatti contrariamente a quanto avevano deciso i giudici di secondo grado,che avevano ritenuto nulla la notifica della cartella tramite il portiere in assenza dell’invio della raccomandata al destinatario con cui veniva informato dell’avvenuta notifica,gli Ermellini hanno affermato che “gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando l’ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario”.

E, norma alla mano, risulta che “la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari” e intatta è “la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari e alla società concessionaria di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario”. E sempre in questa ottica è consentito “anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto”.

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