Accesso Abbonati

La Corte dei Conti su assunzioni ed incarichi esterni

Prof. Arturo Bianco

direttoreLe capacità assunzionali residue degli anni precedenti non devono necessariamente essere destinate alle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Le assunzioni flessibili possono essere effettuate, in deroga al tetto di spesa, per lo svolgimento di funzioni essenziali. Nella regolamentazione del conferimento di incarichi esterni occorre evitare le forme di aggiramento dei vincoli di pubblicità e di selezione comparativa. Sono queste alcune delle più recenti indicazioni dettate dalla Corte dei Conti in materia di personale.

LA CAPACITA’ ASSUNZIONALE

Nel corso del 2016 i comuni possono utilizzare per assunzioni con procedure ordinarie i resti non utilizzati delle capacità assunzioni del 2013 e del 2014, cioè la quota dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2012 e del 2013. Questa possibilità non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di vigili poiché per queste figure vale un divieto assoluto di assunzione fino a che vi siano dei vigili provinciali in sovrannumero. In questa direzione si è espresso da ultimo il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 84 del 27 settembre del 2016. Queste capacità assunzionali non possono comunque essere destinate, nelle regioni in cui la Funzione Pubblica non abbia attestato l’assenza di vigili in sovrannumero degli enti di area vasta, ad assunzioni di vigili, stante la presenza di un divieto di effettuare questo tipo di assunzioni, salvo che per esigenze stagionali e fino al massimo di 5 mesi in un anno. Viene ricordato dal parere che il legislatore irroga la sanzione della nullità delle assunzioni effettuate in violazione di questa disposizione.

LE ASSUNZIONI FLESSIBILI

Le amministrazioni possono dare corso ad assunzioni flessibili nei limiti del tetto di spesa destinato alle stesse finalità nel 2009 o nel triennio 2007/2009 o, in caso di servizi essenziali, determinandone uno nuovo. Sono queste le indicazioni dettate dal recente parere della Corte dei Conti della Puglia n. 149 del 15 settembre 2016. Siamo in presenza di una indicazione assai importante perché consente alle amministrazioni locali, in particolare a quelle di minore dimensione, di avere margini di flessibilità nel ricorso al tempo determinato, contratti di somministrazione, lavoro accessorio etc.

Leggiamo testualmente nella deliberazione dei giudici contabili pugliesi che in assenza di spesa per le assunzioni flessibili non solo nell’anno 2009, ma anche per il triennio 2007-2009 “dovranno reputarsi consentite le assunzioni determinate dalla assoluta necessità di far fronte, in tal modo, a un servizio essenziale per l’Ente e la spesa così determinata costituirà il parametro finanziario per gli anni successivi (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 140/2014; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 29/2012). Trattasi di orientamento richiamato anche dalla Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 12/2012”. Ricordiamo che l’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010 pone per i comuni il tetto del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009.

GLI INCARICHI ESTERNI

Tutte le amministrazioni locali devono, nella regolamentazione del conferimento di incarichi a soggetti esterni, ricordarsi della necessità di rispettare i vincoli di pubblicità e di evitare forme di aggiramento del vincolo a che siano rispettate le procedure selettive. Sono questi i principi affermati dal parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna n. 65 del 30 giugno del 2016 come rilievi ad una proposta di regolamento trasmessa da un comune.
Il primo principio che viene affermato è che gli incarichi relativi alle “prestazioni di gruppi giovanili, compagnie dilettantistiche che si esibiscono in manifestazioni, spettacoli, ricorrenze tradizionali ed attività simili organizzate periodicamente dai servizi culturali e del tempo libero del Comune” rientrano nell’ambito di quelli  esterni che devono essere assegnati sulla base delle previsioni regolamentari, fermo restando che in relazione ad essi nascono “diversi dubbi in merito alla riconducibilità di dette prestazioni agli incarichi professionali esterni, i quali devono necessariamente essere affidati a esperti di  particolare specializzazione, per lo svolgimento di prestazioni altamente qualificate”.

In secondo luogo ci viene ricordato che anche gli incarichi di rappresentanza in giudizio “devono essere affidati nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e motivazione, a seguito di una procedura comparativa aperta a  tutti”. Occorre aggiungere che, sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016, tali incarichi sono da considerare compresi tra quelli professionali o relativi al conferimento della gestione di servizi.

In terzo luogo il parere indica la durata minima dell’avviso da pubblicare sul sito: “l’espletamento di una procedura comparativa per l’assegnazione degli incarichi esterni – basata sulla valutazione dei curriculum con criteri predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 della Costituzione – implica che l’avviso per la partecipazione  alla procedura  medesima  sia adeguatamente  pubblicizzato,  prima  del decorso del termine stabilito per la presentazione delle domande, per un congruo periodo di tempo sul sito web istituzionale dell’ente. Tale periodo, da determinarsi nel regolamento, non dovrebbe avere durata inferiore a 15 giorni”.
Il parere chiarisce in quarto luogo che “la possibilità per l’ente di conferire incarichi di collaborazione autonoma in via diretta, quindi senza l’esperimento di procedure di selezione .. si pone in contrasto con i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza” anche per  le cd prestazioni infungibili, per i casi di  urgenza, per l’attività di formazione (tranne che si tratti di una sola giornata), per gli incarichi concordati con altre amministrazioni  e per le attività non meramente occasionali”. Si deve ricordare che gli incarichi che possono sfuggire a questi vincoli devono avere un carattere eccezionale ed essere molto ridotti rispetto al totale degli incarichi esterni conferiti dall’amministrazione.

Le previsioni regolamentari dell’ente devono infine, per la Corte dei Conti dell’Emilia, avere una natura vincolante per le società controllate dallo stesso ente, che quindi deve adottare le opportune iniziative in questa direzione. 

Letto 3424 volte

Copyright © 2021 OggiPA.it Tutti i diritti riservati.

Direttore di Redazione: Dott. Arturo Bianco

Editore: Pubbliformez s.r.l. - Autorizzazione Tribunale di Catania n°7/2013

Sede: Via Caronda 136 - 95128 Catania - P.IVA 03635090875

Recapiti: Tel. 095/437045 - Fax 095/7164114 - email: claudiogagliano@oggipa.it