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Dott. Daniele Perugini

Tutto pronto per il 23 dicembre?  Il FOIA si avvicina!

managementDiverse sono le scadenze imminenti nel percorso di digitalizzazione del nostro Paese (prima fra tutte, quella per il “digital first”, inizialmente prevista per il 12 agosto, ma poi vittima di una sorta di “ibernazione”), ma quella del 23 dicembre può essere certamente definita come “ora X” per il FOIA: un appuntamento importante per i cittadini e per le amministrazioni pubbliche, chiamate a rispondere alle richieste di accesso civico ai sensi del novellato decreto trasparenza. Mancano ancora le Linee guida ANAC per l’interpretazione delle eccezioni rispetto a quanto chiunque potrà richiedere alle amministrazioni. Ma si può passivamente attendere fino a quel momento?  O forse è bene approntare fin da ora (se non lo si è già fatto) tutto quanto è necessario per i nuovi adempimenti in materia di trasparenza?


La pubblicità del codice disciplinare

Nel precedente articolo avevo già fatto rilevare che una delle più importanti modifiche intervenute con l’applicazione del d.lgs. 150/2009 è stata quella di aver formalizzato l’ equivalenza dell’ affissione all’ ingresso della sede di lavoro alla pubblicazione sul sito internet dell’ amministrazione del c.d. codice disciplinare, ossia di tutte le disposizioni inerenti le infrazioni disciplinari e le conseguenti sanzioni.

Precedentemente infatti molte sanzioni disciplinari erano state poi annullate dai giudici a causa della mancanza di tale formalità che era contenuta nell’ art. 7 della legge n. 300 del 1970. Infatti, la citata disposizione prevedeva che la parte datoriale dovesse mettere “a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti” il codice disciplinare e, quindi, le relative sanzioni e le procedure di contestazione delle stesse. Successivamente anche la contrattazione collettiva aveva recepito tale principio.

La ratio di tale adempimento è da rinvenire nella necessità di “preavvisare” il lavoratore cioè di metterlo a conoscenza di tutto l’ insieme di regole sulla materia in modo da renderlo consapevole delle responsabilità alle quali si esporrebbe e che lo renderebbero perseguibile sul piano disciplinare. La semplice affissione ai luoghi di ingresso ha comportato a volte numerosi problemi legati anche all’ aspetto logistico ( ad es. numerosi accessi al luogo di lavoro, ecc.) e, peraltro, non risultava più al passo con i tempi dal momento che oggi il maggiore luogo di conoscenza, divulgazione e pubblicità per i luoghi di lavoro è intranet .

L’ evoluzione della vecchia disposizione è avvenuta con il comma 2 dell’ art. 55 come sostituito dall’ art. 68 del d.lgs. 150/2009 che espressamente prevede “La pubblicazione sul sito istituzionale dell’ amministrazione del codice disciplinare, recante l’applicazione delle predette infrazioni e relativa sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ ingresso della sede di lavoro”. Pertanto ai sensi della nuova norma le amministrazioni possono considerare osservato l’ obbligo di pubblicità del codice disciplinare con la pubblicazione sul sito internet istituzionale (circolare n. 14/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica). Ovviamente tale adempimento si considera assolto solo quando l’ accesso alla rete sia consentito a tutti i lavoratori tramite la propria postazione informatica sempre al fine di assolvere al principio di creare tutte le condizioni necessarie a rendere il dipendente “consapevole dell’ agire “.

Al fine di assicurare la massima pubblicità il codice disciplinare deve essere pubblicato con adeguata evidenza e visibilità e con indicazione precisa della data sia sulla home page internet che intranet. Inoltre, dell’ ottemperanza a tale obbligo va precostituita una prova, strumento sempre utile per elaborare una perfetta linea difensiva a fronte di un contenzioso , essendo tale tipologia di procedimenti da considerarsi a forte rischio in tal senso.

Attualmente la pubblicità in questione deve riguardare anche i codici di comportamento considerato che si tratta di regole che integrano le disposizioni contenenti le fattispecie di illecito disciplinare previste sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva.

Da ultimo si segnala che rimane, quale unico strumento alternativo alla pubblicazione sul sito, la modalità precedente ossia quella dell’ affissione all’ ingresso della sede di lavoro.

Come fa a sapere il nostro comune se nella regione è stato ricollocato almeno il 90% del personale in sovrannumero degli enti di area vasta e, quindi, sulla base delle previsioni della legge di conversione del DL n. 113/2016, a potere dare corso nuovamente a mobilità volontarie in entrata?

Il numero dei dipendenti degli enti di area vasta collocati in sovrannumero e di quelli ricollocati è conosciuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che gestisce il relativo portale appositamente realizzato. Per cui è lo stesso Dipartimento che rende nota tale percentuale su base regionale, come ha peraltro fatto nei giorni scorsi.

Il comune è collocato nell’ambito di una delle regioni per le quali il Dipartimento della Funzione Pubblica ha attestato l’assorbimento integrale del personale degli enti di area vasta in sovrannumero. Che conseguenze produce tale circostanza sulle capacità assunzionali?

Gli enti locali delle regioni in cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha attestato l’assorbimento integrale del personale degli enti di area vasta in sovrannumero possono utilizzare le capacità assunzionali del 2015 e del 2016 con ricorso alle procedure ordinarie, cioè la indizione di nuovi concorsi o lo scorrimento di graduatorie valide dello stesso ente (salvo che il posto sia di nuova istituzione o trasformazione di posto esistente) o la utilizzazione di graduatorie di altra amministrazione.

Quale è il tetto di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato del 2016 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per le amministrazioni dissestate e rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%?

I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per le amministrazioni dissestate, hanno per gli anni 2016, 2017 e 2018 un tetto di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato che è fissato nel 75% della spesa dei cessati. Per tutti i comuni e le regioni che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% ancora per il solo 2016 è stabilito il tetto di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato nella misura del 100% della spesa dei cessati. Per cui, in caso di concorrenza dei due elementi, prevale quello più favorevole, quindi il tetto di spesa per le nuove assunzioni è in questo caso fissato nella misura del 100% dei risparmi di spesa dei cessati.

Prof. Arturo Bianco

Le incentivazioni: diritti rogito, manutenzioni e uffici di pace

direttoreI diritti di rogito ai segretari di fascia A e B negli enti privi di dirigenti vanno corrisposti per i giudici ordinari e non possono essere erogati per quelli contabili Le attività di manutenzione non possono essere incentivate neppure dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, cd nuovo codice degli appalti. I dipendenti comunali distaccati presso gli uffici giudiziari non hanno diritto a percepire la indennità di amministrazione che il CCNL del personale dei ministeri riconosce ai dipendenti del Ministero della Giustizia. Sono queste le più recenti indicazioni fornite dalla giurisprudenza ordinarie e contabili, dai pareri delle Corte dei Conti e dalla Corte di Cassazione in tema di incentivazione del personale.

 

Valida la notifica a persona “qualificata” per la ricezione dell’atto.

Interessante la recente sentenza n.3383 del 03 ottobre scorso della Commissione Tributaria Regionale di Palermo che ha confermato la decisione di primo grado relativa ad un ricorso presentato da una società cooperativa che in sede di opposizione,eccepiva fra l’altro l’inesistenza dell’atto in quanto privo della relata di notifica.Il Giudice d’appello ha confermato la decisione di primo grado sostenendo che “Circa la pretesa inesistenza dell’atto in quanto privo della relata di notifica deve osservarsi che la documentazione prima richiamata ha fornito la prova che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata alla società contribuente presso la sua sede il 20 ottobre 2009 ai sensi dell’art. 139 c.p.c. mediante consegna, in assenza del destinatario, a persona che si è qualificata come impiegata incaricata di ricevere gli atti e ha sottoscritto il verbale di notificazione”. Respinte inoltre le tesi sostenute dalla società contribuente in merito alla nullità della cartella in quanto notificata oltre i termini in violazione dell’art. 25 D.P.R. n. 602/1973 e la pretesa nullità dell’atto per mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento.


L’irreperibilità assoluta del contribuente và sempre provata

La Corte di Cassazione con la sentenza n.13399 del 30 giugno 2016 ha ribadito l’importanza in sede di notifica di accertare se effettivamente il contribuente destinatario dell’atto sia assolutamente irreperibile o se invece è solamente assente. Quindi non basta un generico riferimento alla “ assenza del destinatario.Occorre che l’agente notificatore ponga in essere ogni utile comportamento atto a verificare che in effetti il destinatario è “sconosciuto” ovvero non reperibile in quel “domicilio” in cui però ancora risulta anagraficamente residente.Infatti la Cassazione così si esprimeLa sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, attuale comma 4, ha limitato la possibilità di eseguire la notificazione delle cartelle di pagamento mediante la procedura semplificata prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), (deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito all’albo del comune) ai soli casi di “irreperibilità assoluta” conseguenti alla inesistenza della abitazione del contribuente nel domicilio fiscale indicato; nella diversa ipotesi in cui all’indirizzo anagrafico esista l’abitazione dell’interessato, ma questi risulti non reperito senza che ne sia stato accertato il trasferimento in altro luogo, occorre procedere nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c., con affissione alla porta della abitazione dell’avviso di avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale e comunicazione della procedura espletata mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Nel corso del 2016 il fondo deve essere ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio?

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del 2016 e comunque fino alla entrata in vigore dei decreti attuativi della legge n. 124/2015 in materia di riforma del lavoro pubblico e della dirigenza deve essere ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, ma occorre anche tenere conto –a parziale limitazione di tale taglio- delle capacità assunzionali dell’ente, determinate anche utilizzando i resti delle capacità non utilizzate nel triennio precedente.

Nel corso del 2016 il fondo per la contrattazione decentrata può superare quello del 2015 sulla base di aumenti deliberati dall’ente per l’attivazione di nuovi servizi?

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del 2016 e comunque fino alla entrata in vigore dei decreti attuativi della legge n. 124/2015 in materia di riforma del lavoro pubblico e della dirigenza non può superare nel suo importo complessivo quello del 2015. Le uniche eccezioni sono le seguenti: compensi per la incentivazione delle funzioni tecniche, compensi per gli avvocati per i successi con condanna dell’altra parte al pagamento delle spese legali; risparmi del fondo dell’anno precedente; risparmi del fondo per lo straordinario dell’anno precedente; compensi Istat e proventi dei piani di razionalizzazione.

La costituzione del fondo per la contrattazione decentrata può essere disposta solo dopo avere acquisito il consenso dei soggetti sindacali o deve essere effettuata comunque in contrattazione collettiva decentrata?

La costituzione del fondo per la contrattazione decentrata appartiene alle prerogative dell’ente e non è oggetto di altra forma di relazione sindacale che non sia la informazione preventiva rispetto all’avvio delle trattative per il rinnovo del contratto. Il fondo deve essere costituito con una determinazione del dirigente/responsabile competente; l’organo di governo dell’ente deve avere deliberato la misura degli eventuali aumenti della parte variabile.

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