Accesso Abbonati

DOMANDA: Gli enti che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% possono effettuare assunzioni di personale nel tetto del 100% della spesa del personale cessato?

RISPOSTA: Per l’anno 2017 non è attualmente prevista alcuna deroga alla capacità assunzionale per gli enti che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%. L’unica deroga è prevista per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti popolazione in linea con le previsioni dettate per gli enti dissestati

DOMANDA: Gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni di personale nel 2017 entro quali tetti?

RISPOSTA: Gli enti che non erano assoggettati ai vincoli del patto di stabilità possono nel 2017 effettuare assunzioni di personale entro il tetto numerico dei cessati dell’anno precedente o entro il tetto di spesa dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente

Le principali novità del DL n. 244/2016, cd Milleproroghe, per gli Enti Locali

Prof. Arturo Bianco

Come d’abitudine anche per il 2017 il Governo ha dettato un insieme assai rilevante di proroghe di termini fissati dalla normativa in vigore. Tali proroghe impattano in modo significativo sulle attività degli enti locali. Si segnalano in particolare le disposizioni dettate per la validità delle graduatorie formate dopo il mese di agosto del 2013; lo spostamento alla fine del 2017 del termine a partire dal quale le PA non possono conferire incarichi di cococo; lo spostamento del termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni, la fissazione alla fine del mese di marzo del termine per l’adozione del bilancio preventivo 23017 e lo spostamento al mese di luglio della entrata in vigore delle nuove disposizioni sui pagamenti fiscali.

Dal 2017 con il cumulo gratuito dei contributi anche la pensione anticipata

Dott. Francesco Disano

A  decorrere  dal  1°  gennaio 2017 sarà data la  possibilità  di  poter utilizzare  il  cumulo gratuito dei periodi assicurativi per coloro  che  vantano contribuiti giacenti  in diverse gestioni della previdenza obbligatoria. Da  tale  data, infatti, sarà possibile unire virtualmente tutti i periodi di contribuzione non coincidenti accreditati presso l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata Inps, i fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria e, a seguito di una modifica approvata durante l'esame della legge di Bilancio dal Parlamento, anche le casse professionali dove sono iscritti i liberi professionisti che esercitano attività regolamentate dall'iscrizione in appositi Albi.

Il RUP negli appalti di  forniture e servizi e negli acquisti aggregati

Dott. Stefano Usai 

La linea guida dell’ANAC sul RUP – adottata in via definitiva con la deliberazione n. 1096/2016  - dispone in modo ampio anche sul responsabile unico del procedimento dei servizi e forniture ed affronta la tematica del RUP in caso di utilizzo di modalità aggregate nell’espletamento degli appalti. Circostanza, quest’ultima che riguarda, in particolar modo, i comuni non capoluogo tenuti ad associarsi al fine dell’espletamento delle gare nel sopra soglia (per forniture e servizi) ed in relazione a certi importi per i lavori.

Lo stesso tetto si applica anche al trattamento economico delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenti?

Sulla base delle previsioni dettate dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014 anche alle risorse che il bilancio dell’ente destina, nei comuni privi di dirigenti, alla remunerazione delle posizioni organizzative come indennità di posizione e di risultato, si applica il tetto del fondo. In questa direzione va la previsione legislativa per cui il vincolo si applica alle risorse destinate al salario accessorio del personale.

Come si deve calcolare la riduzione del fondo in caso di diminuzione del personale in servizio?

Si suggerisce di dare corso alle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, da ultimo circolare n. 12/2016. Per cui è opportuno utilizzare il metodo della media aritmetica. Si ricorda che occorre considerare il personale assumibile sulla base della programmazione del fabbisogno, anche utilizzando i resti dei risparmi delle cessazioni del triennio precedente, calcolando le capacità assunzionali utilizzabili per personale non proveniente dagli enti di area vasta nel caso in cui non si sia dato corso ad assunzioni dello stesso.

Il fondo del 2016 può superare quello del 2015? Deve essere ridotto per la diminuzione del personale in servizio? Le stesse regole si applicano anche nel 2017?

Sulla base delle previsioni dettate dalla legge di stabilità 2016 il fondo dell’anno 2016 non può superare quello dell’anno 2015 e deve essere ridotto in misura proporzionale nel caso di diminuzione del personale in servizio. Tali regole si applicano anche per il 2017 o, per meglio dire, fino alla entrata in vigore del D.Lgs. di attuazione della riforma del lavoro pubblico. Infatti, il comma 236 della legge 208/2015 detta questo limite fino alla entrata in vigore dei decreti attuativi di cui agli articoli 11 (riforma della dirigenza pubblica, delega che non è stata esercitata dal Governo) e 17 (riforma del D.Lgs. n 165/2001).

La Legge di Bilancio 2017

Dott. Villiam Zanoni

Dopo il colpo di reni provocato dall’esito del referendum del 4 dicembre, si è rapidamente concluso l’iter di approvazione della legge di Bilancio 2017 con una repentina approvazione da parte del Senato dello stesso testo già varato alla Camera.Va subito detto che l’operazione pre-refendum per mettere in qualche modo al sicuro la legge di Bilancio e che aveva portato anche in quel caso ad una approvazione abbastanza rapida del disegno di legge del Governo, con alcune significative modifiche apportate in Commissione bilancio alla Camera e successivamente anche in aula, aveva comunque lasciato aperto alcune problematiche che lo stesso Governo si prefiggeva di affrontare poi al Senato, salvo poi lasciare tutto inalterato.

L'Osservatorio sulle Notifiche - A cura del Dott. Filippo Gagliano

Edizione del 15 Dicembre 2016


L’utilizzo del Servizio postale semplifica la notifica

La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n.24909 del 06 dicembre 2016 risolvendo non poche questioni  che hanno intasato le Commisioni tributario,in relazione alla legittimità della notifica eseguita dal Concessionario tramite il servizio postale ed ancora sull’obbligo del Concessionario di fornire la prova certa attraverso l’esibizione della copia della cartella notificata,ha affermato che le relate prodotte attestano come la “notifica effettuata direttamente dal concessionario a mezzo del servizio postale, fosse una di quelle previste alternativamente dal modello normativo di riferimento, di cui all’art. 26 del DPR n. 602/73, senza che fosse necessario produrre alcuna copia delle cartelle notificate, di cui il concessionario non è più in possesso, per averla inviata in plico chiuso al contribuente, ed essendo tale modalità d’invio assistita dalla presunzione circa la ricezione non solo della cartolina, ma anche del plico accluso, né, in riferimento alle copie delle relate, le stesse risultano essere state tempestivamente disconosciute”.La Corte ribadisce chela notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”

(Cass. nn. 4567/2015, 6395/2014).


Se la dichiarazione è congiunta basta una sola notifica

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20131 del 07/10/2016 ha affermato che in caso di dichiarazione congiunta il fisco può rettificare separatamente il reddito di uno solo dei coniugi,inviando la rettifica solamente a quest’ultimo.Esclude la Corte che l’Ufficio abbia l’obbligo di indirizzare l’atto di rettifica alla coppia,quindi ad entrambi i dichiaranti congiunti.All’uopo specifica che “ “la dichiarazione in forma congiunta non comporta l’unificazione con riferimento ai redditi dei coniugi, che rimangono divisi e su ciascuno viene calcolata la imposta lorda applicabile. Ove pure l’avviso con cui siano rettificati i redditi sia formalmente unico la rettifica verte comunque sul reddito di ognuno in relazione a fatti economici pertinenti all’uno o all’altro separatamente ed i due rapporti dedotti in giudizio rimangono autonomi sul piano sostanziale e sono definibili in modo distinto”. Accogliendo il ricorso delle Entrate, viene inoltre specificato come “è errata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la circostanza che l’atto non era intestato ad entrambi e la relata di notifica non recava il nominativo della ricorrente viziasse l’avviso di accertamento e la successiva cartella”.

Pagina 48 di 72

Copyright © 2021 OggiPA.it Tutti i diritti riservati.

Direttore di Redazione: Dott. Arturo Bianco

Editore: Pubbliformez s.r.l. - Autorizzazione Tribunale di Catania n°7/2013

Sede: Via Caronda 136 - 95128 Catania - P.IVA 03635090875

Recapiti: Tel. 095/437045 - Fax 095/7164114 - email: claudiogagliano@oggipa.it