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La mancata attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti determina conseguenze sulle assunzioni di personale?

RISPOSTA

Sulla base delle previsioni dettate dal DL n. 66/2014 la mancata attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti determina il divieto per l’ente di effettuare assunzioni di personale; del rispetto di questo requisito occorre dare atto nei provvedimenti con cui l’ente dispone di dare corso ad assunzioni.

La mancata approvazione del bilancio preventivo entro il 31 marzo e/o del conto consuntivo entro il 30 aprile e/o  della trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche del conto consolidato entro i termini fissati inibiscono l’effettuazione di assunzioni per tutto l’anno?

RISPOSTA

La mancata approvazione del bilancio preventivo entro il 31 marzo e/o del conto consuntivo entro il 30 aprile e/o  della trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche del conto consolidato entro i termini fissati non inibiscono l’effettuazione di assunzioni per tutto l’anno, ma solamente fino a quando il bilancio preventivo non è stato approvato, il conto consuntivo non è stato approvato, la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche del conto consolidato non è stata effettuata.

Le assunzioni di personale sono subordinate alla preventiva approvazione entro il 31 marzo del bilancio preventivo?

RISPOSTA

Le assunzioni di personale possono essere effettuate prima della approvazione del bilancio preventivo, cioè prima del 31 marzo. A partire da tale data occorre attestare l’avvenuta approvazione del bilancio stesso, il che costituisce condizione per potere dare corso alle stesse. Lo stesso vincolo si applica rispetto alla approvazione del conto consuntivo, il cui termine di adozione è fissato per il 30 aprile, ed alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche del conto consolidato

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Le Sezioni Della Corte dei Conti sul Fondo

a cura di Arturo Bianco

Nei comuni senza dirigenti, ai fini della determinazione del tetto del fondo, si possono sommare le risorse per il salario accessorio delle posizioni organizzative. La costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata è una scelta che appartiene alla sfera delle prerogative dell’ente. Le amministrazioni che non hanno rispettato il patto non possono inserire nei fondi per la contrattazione decentrata risorse aggiuntive. I vincoli del tetto del fondo e della sua riduzione rispetto al 2015 in caso di diminuzione del personale in servizio, tenendo conto delle capacità assunzionali, sono ancora in vigore. In tale direzione si sono espresse le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

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Assenti e assenteisti… non mescoliamo le carte!

a cura di Daniele Perugini

Nelle cronache di questi giorni grande risalto hanno avuto le vicende di un folto gruppo di assenteisti in un noto ospedale. La notizia ha fatto scalpore nell’opinione pubblica, già abituata al triste fenomeno dei c.d. “furbetti del cartellino”, perché segna una preoccupante escalation rispetto al passato rivelando, in quello specifico contesto, la presenza di un sistema radicato come mai finora era stato altrove riscontrato. Occorre però fare una duplice distinzione, tra assenteismo ed assenze, oggetto di (strumentale) confusione in periodiche campagne mediatiche contro il pubblico impiego. Non c’è dubbio che quanto è recentemente avvenuto in un ospedale pubblico, dove circa un quarto dell’organico sembra sia stato in qualche modo coinvolto nella deprecabile pratica di assenteismo durante l’orario di lavoro, costituisce un elemento di novità rispetto agli episodi finora tristemente noti.

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Nuove norme per le commissioni di gara nello schema di decreto correttivo del codice

a cura di Stefano Usai

Lo schema di decreto correttivo del codice degli appalti  presentato dal Governo composto di ben 84 articoli, soggetto – prima dell’approvazione – ai classici passaggi in commissioni parlamentari, conferenza unificata, Consiglio di Stato, contiene importanti novità in tema di commissioni di gara. Modifiche che incidono (incideranno) sia sull’articolo 77 sia sull’articolo 78 dell’attuale decreto legislativo 50/2016.  

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I  requisiti  richiesti per l’accesso  alla quiescenza  nel 2017

a cura di Francesco Disano

A  decorrere  dal  1° gennaio  2017, sono previste  novità rispetto al decorso anno 2016 per i dipendenti iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria (Inps – Gestione  dipendenti  pubblici), nel  corso  dell’anno 2017,  per accedere alla quiescenza. Occorre evidenziare subito che i requisiti generali previsti dalla Riforma Fornero a decorrere dal 1°gennaio  2012 (legge  n. 214/211) non subiscono alcuna  variazione.  Affinchè si  possa  perfezionare il diritto alla  quiescenza, infatti,  è necessario cumulare  almeno 66 anni e 7 mesi di età anagrafica unitamente a  20 anni di contributi (pensione di vecchiaia) oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) (pensione anticipata).

Anche nel 2017 si deve applicare il tetto alle risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti?

RISPOSTA

Fino a che saranno in vigore le disposizioni della legge di stabilità 2016 che impongono il non superamento del fondo del 2015 si deve, per le interpretazioni date dalla Corte dei Conti, considerare non superabile il tetto delle risorse destinate nell’anno 2015 al salario accessorio delle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti.

La limitazione alla riduzione del fondo 2016 per la diminuzione del personale in servizio in relazione al personale assumibili deve tenere conto della verifica finale del personale effettivamente assunto?

RISPOSTA

La Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 12/2016 ha parlato in modo generico di verifica finale del personale assumibile per calcolare la riduzione del fondo in relazione alla diminuzione del numero dei dipendenti. La necessità di tale verifica è stata esclusa dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 367/2016.

Anche nel 2017 si devono applicare il tetto al fondo per la contrattazione decentrata di cui alla legge di stabilità 2016 e la riduzione per il numero dei dipendenti cessati?

RISPOSTA

Attualmente le disposizioni di cui alla legge di stabilità 2016 che impongono il non superamento del fondo del 2015 e la sua riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto di quelli assumibili sono da considerare in vigore in quanto non è stata attuata la delega prevista dalla legge n. 124/2015 in materia di riforma del pubblico impiego. Si può considerare molto probabile che questa delega sia esercitata nei prossimi mesi, per cui la disposizione cesserà di produrre i propri effetti.

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