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L'Osservatorio sulle Notifiche - Edizione del 15 Dicembre 2016

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L'Osservatorio sulle Notifiche - A cura del Dott. Filippo Gagliano

Edizione del 15 Dicembre 2016


L’utilizzo del Servizio postale semplifica la notifica

La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n.24909 del 06 dicembre 2016 risolvendo non poche questioni  che hanno intasato le Commisioni tributario,in relazione alla legittimità della notifica eseguita dal Concessionario tramite il servizio postale ed ancora sull’obbligo del Concessionario di fornire la prova certa attraverso l’esibizione della copia della cartella notificata,ha affermato che le relate prodotte attestano come la “notifica effettuata direttamente dal concessionario a mezzo del servizio postale, fosse una di quelle previste alternativamente dal modello normativo di riferimento, di cui all’art. 26 del DPR n. 602/73, senza che fosse necessario produrre alcuna copia delle cartelle notificate, di cui il concessionario non è più in possesso, per averla inviata in plico chiuso al contribuente, ed essendo tale modalità d’invio assistita dalla presunzione circa la ricezione non solo della cartolina, ma anche del plico accluso, né, in riferimento alle copie delle relate, le stesse risultano essere state tempestivamente disconosciute”.La Corte ribadisce chela notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”

(Cass. nn. 4567/2015, 6395/2014).


Se la dichiarazione è congiunta basta una sola notifica

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20131 del 07/10/2016 ha affermato che in caso di dichiarazione congiunta il fisco può rettificare separatamente il reddito di uno solo dei coniugi,inviando la rettifica solamente a quest’ultimo.Esclude la Corte che l’Ufficio abbia l’obbligo di indirizzare l’atto di rettifica alla coppia,quindi ad entrambi i dichiaranti congiunti.All’uopo specifica che “ “la dichiarazione in forma congiunta non comporta l’unificazione con riferimento ai redditi dei coniugi, che rimangono divisi e su ciascuno viene calcolata la imposta lorda applicabile. Ove pure l’avviso con cui siano rettificati i redditi sia formalmente unico la rettifica verte comunque sul reddito di ognuno in relazione a fatti economici pertinenti all’uno o all’altro separatamente ed i due rapporti dedotti in giudizio rimangono autonomi sul piano sostanziale e sono definibili in modo distinto”. Accogliendo il ricorso delle Entrate, viene inoltre specificato come “è errata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la circostanza che l’atto non era intestato ad entrambi e la relata di notifica non recava il nominativo della ricorrente viziasse l’avviso di accertamento e la successiva cartella”.

L'Osservatorio sulle notifiche - Edizione del 30 Novembre 2016

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L'Osservatorio sulle notifiche - Edizione del 30 Novembre 2016

Dott. Filippo Gagliano


Attenzione al cambio di residenza.una ricerca superficiale vanifica la “notifica”

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 23846 dello scorso 23 novembre 2016 ritorna nuovamente a sgridare gli agenti notificatori che pongono scarsa attenzione alle opportune necessarie ricerche,da riportare in relata e volte a stabilire se in effetti il destinatario dell’atto è irreperibile.

La questione esaminata riguarda la notifica di un avviso di liquidazione,atto propedeutico per la successiva iscrizione a ruolo ed emissione della relativa cartella. Nella fattispecie la contribuente ha contestato “la regolarità della notificazione dell’avviso di liquidazione (atto prodromico) mediante deposito nella casa comunale”, evidenziando che: “dalla relata di notifica, prodotta dall’ufficio soltanto in copia, risulta illeggibile la menzione delle ricerche effettuate dall’agente notificatore, costituenti elemento essenziale di validità della notificazione; alla data di tali ricerche essa risulta avere già trasferito la residenza”.

Eppure, la “notificazione” è stata “tentata” al suo vecchio “indirizzo”, dove, ovviamente, ella “è risultata irreperibile”.

Per i giudici le “contestazioni alla ritualità di tale notifica” mosse dalla contribuente sono “specifiche e circostanziate contestazioni alla ritualità di tale notifica”, alla luce della “mancata produzione in giudizio della relata in originale” e, quindi, della “mancata o irregolare esecuzione delle ricerche a seguito dell’accertata irreperibilità” della contribuente.

A fronte di tale “ricostruzione del processo notificatorio” nulla l’amministrazione finanziaria “ha eccepito”. Ciò permette di affermare, spiegano i giudici, che “la notificazione dell’avviso di liquidazione doveva essere effettuata all’ultimo indirizzo” della contribuente.

Logica conseguenza è la “nullità della notificazione” effettuata invece al suo vecchio indirizzo.
In questa ottica va ribadito che “è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel Comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune”.
In conclusione, vista “la mancata notificazione dell’atto prodromico alla cartella di pagamento”, è pienamente fondata la contestazione mossa dalla contribuente.


Corretta la noticica della cartella tramite il servizio postale. Basta esibire la notifica

La Corte di Cassazione con la recente sentenza 11 NOVEMBRE 2016, N. 23049 ha evidenziato che “le relate prodotte attestano come la notifica, effettuata direttamente dal concessionario a mezzo del servizio postale, fosse una di quelle previste alternativamente dal modello normativo di riferimento, di cui all’art. 26 del DPR n. 602/73, senza che fosse necessario produrre alcuna copia delle cartelle notificate, di cui il concessionario non è più in possesso, per averla inviata in plico chiuso al contribuente, ed essendo tale modalità d’invio assistita dalla presunzione circa la ricezione non solo della cartolina, ma anche del plico accluso”.

Ribadisce sostanzialmente che in tema di riscossione delle imposte è stato sancito che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.

In conclusione la notifica diretta del concessionario della cartella a mezzo del servizio postale è legittima e la relata è sufficiente a provarla.

L'Osservatorio sulle notifiche - Edizione del 15-11-2016

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Massima attenzione per le notifiche al portiere o vicino di casa

La Corte di Cassazione con la recente ordinanza  n. 22707 del 08 novembre 2016 richiama fortemente l’attenzione degli ufficiali notificatori che hanno l’obbligo di svolgere e quindi relazionare su tutti gli adempimenti necessari ed utili a giustificare la notifica a mani del portiere e perché no del vicino di casa, che devono rappresentare soluzioni marginali dopo che è stato impossibile eseguire la notifica a mani del destinatario o dei soggetti preferenzialmente abilitate.

Gli Ermellini infatti così concludono relativamente alla notifica di un avviso di accertamento eseguita a mani del portiere dello stabile in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che della assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’articolo 139 del Codice di procedura civile secondo la successione preferenziale da detta norma stabilita. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata”.

Quindi attenzione, perché il procedimento  che elude questi passaggi obbligati provoca la “nullità”della notifica. 


La Relata è sufficiente a provare la Notifica della Cartella spedita tramite il Servizio Postale

La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 23049 dell’11 novembre 2016 ha fatto chiarezza circa  lo strumento di prova idoneo a validare la notifica della cartella, qualora questa venga spedita dal Concessionario tramite il servizio postale,in busta chiusa raccomandata.

Gli Ermellini ritengono che le relate prodotte, sostanzialmente gli avvisi di ricevimento che attestano l’avvenuta notifica operata dall’ufficiale postale, siano più che sufficienti a dimostrare l’avvenuta regolare notifica della cartella.

Infatti così si esprimono:” le relate prodotte attestano come la notifica, effettuata direttamente dal concessionario a mezzo del servizio postale, fosse una di quelle previste alternativamente dal modello normativo di riferimento, di cui all’art. 26 del DPR n. 602/73, senza che fosse necessario produrre alcuna copia delle cartelle notificate, di cui il concessionario non è più in possesso, per averla inviata in plico chiuso al contribuente, ed essendo tale modalità d’invio assistita dalla presunzione circa la ricezione non solo della cartolina, ma anche del plico accluso”

Ricordano i supremi giudici che è consolidato l’indirizzo della Corte che in tema di “riscossione delle imposte” ha affermato che “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione

L'osservatorio sulle Notifiche - Edizione del 02/11/2016

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Valida la notifica a persona “qualificata” per la ricezione dell’atto.

Interessante la recente sentenza n.3383 del 03 ottobre scorso della Commissione Tributaria Regionale di Palermo che ha confermato la decisione di primo grado relativa ad un ricorso presentato da una società cooperativa che in sede di opposizione,eccepiva fra l’altro l’inesistenza dell’atto in quanto privo della relata di notifica.Il Giudice d’appello ha confermato la decisione di primo grado sostenendo che “Circa la pretesa inesistenza dell’atto in quanto privo della relata di notifica deve osservarsi che la documentazione prima richiamata ha fornito la prova che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata alla società contribuente presso la sua sede il 20 ottobre 2009 ai sensi dell’art. 139 c.p.c. mediante consegna, in assenza del destinatario, a persona che si è qualificata come impiegata incaricata di ricevere gli atti e ha sottoscritto il verbale di notificazione”. Respinte inoltre le tesi sostenute dalla società contribuente in merito alla nullità della cartella in quanto notificata oltre i termini in violazione dell’art. 25 D.P.R. n. 602/1973 e la pretesa nullità dell’atto per mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento.


L’irreperibilità assoluta del contribuente và sempre provata

La Corte di Cassazione con la sentenza n.13399 del 30 giugno 2016 ha ribadito l’importanza in sede di notifica di accertare se effettivamente il contribuente destinatario dell’atto sia assolutamente irreperibile o se invece è solamente assente. Quindi non basta un generico riferimento alla “ assenza del destinatario.Occorre che l’agente notificatore ponga in essere ogni utile comportamento atto a verificare che in effetti il destinatario è “sconosciuto” ovvero non reperibile in quel “domicilio” in cui però ancora risulta anagraficamente residente.Infatti la Cassazione così si esprimeLa sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, attuale comma 4, ha limitato la possibilità di eseguire la notificazione delle cartelle di pagamento mediante la procedura semplificata prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), (deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito all’albo del comune) ai soli casi di “irreperibilità assoluta” conseguenti alla inesistenza della abitazione del contribuente nel domicilio fiscale indicato; nella diversa ipotesi in cui all’indirizzo anagrafico esista l’abitazione dell’interessato, ma questi risulti non reperito senza che ne sia stato accertato il trasferimento in altro luogo, occorre procedere nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c., con affissione alla porta della abitazione dell’avviso di avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale e comunicazione della procedura espletata mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento.

 

L'osservatorio sulle notifiche - Edizione del 17/10/2016

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Edizione del 17/10/2016


Contribuente e persone abilitate assenti. Valida la notifica degli avvisi se è stata corretta la procedura di comunicazione.

La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23604 del 4 luglio 2016 ha affermato che  qualora il contribuente destinatario dell’atto risultasse temporaneamente assente  e lo fossero anche le persone abilitate alla ricezione della notifica,così come risulta dagli atti dell’ufficiale notificatore, la procedura notificatoria si perfeziona comunque con il tempestivo deposito del piego presso l’ufficio postale preposto alla consegna e con l’invio di una comunicazione,in busta chiusa,  trasmessa con lettera raccomandata  con avviso di ricevimento,posta nella cassetta postale della corrispondenza dell’abitazione del civico del contribuente, con cui il contribuente viene informato dei tentativi posti in essere dall’ufficiale notificatore volti alla notifica dell’atto.

In buona sostanza,per la fattispecie decisa con la citata ordinanza,gli avvisi di pagamento ICI inviati dal Comune al contribuente e notificati tramite il Servizio postale nazionale,avendo rispettato la procedura appena citata, risultano correttamente notificati ed in conseguenza nulla può eccepire il contribuente avverso la conseguente successiva iscrizione ed emissione della relativa cartella di pagamento.


Legittima la consegna alla segreteria della commissione qualora risulta impossibile notificare l’avviso al difensore.

La Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 13238 del 27 giugno 2016 ha affermato che qualora risultasse impossibile notificare al difensore della controparte l’avviso di trattazione della causa,appare logico e corretto ripiegare sulla “Segreteria della Commissione Tributaria” per la consegna del predetto avviso.Il caso in esame coinvolge l’Agenzia delle Entrate in sede di appello innanzi la Commissione Tributaria Regionale.

Con l’rdinanza in parola gli Ermellini affermano che “l’Agenzia ha compiuto le opportune ricerche al fine di individuare il domicilio del soggetto indicato come domiciliatario, riscontrando che all’Ordine professionale di appartenenza il professionista non aveva comunicato variazioni”, quindi “corretta è da ritenere “la

notifica effettuata nella segreteria della Commissione”.

Su questo punto, difatti, bisogna tener presente che “nel processo tributario, qualora manchino l’elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato, ovvero se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono notificati o comunicati presso la segreteria della Commissione”. Di conseguenza, “la notificazione dell’avviso di trattazione della causa in segreteria, effettuata dopo l’inutile tentativo presso l’unico domicilio eletto noto, è conforme alla legge”, e non si può certo parlare di “violazione del principio del contraddittorio”.



L'Osservatorio sulle Notifiche - Edizione del 15 Settembre 2016

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 Edizione del 15 Settembre 2016


La cartella non notificata riapre i termini per l’opposizione!  A rischio le iscrizioni a ruolo!

La mancata notifica della cartella di pagamento mette in discussione,e giustamente, il credito iscritto a ruolo dall’ente ,ponendo il contribuente nelle condizioni di ricorrere anche  a posteriori  impugnando l’iscrizione a ruolo di cui avrebbe avuto semplice notizia attraverso un’indagine conoscitiva svolta presso gli uffici del Concessionario.

Questo è quanto afferma la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 17789 del 08/settembre  2016  con cui sostanzialmente conferma la legittimità dell’impugnazione del contribuente avverso l’estratto di ruolo, attivata molti anni dopo l’emanazione della cartella di cui non era stata provata la rituale tempestiva notifica.

Per gli Ermellini “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione”, anche perché “l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisce l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non esclude la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima”.


La notifica ai familiari è valida anche se non conviventi

Relativamente alla notifica a mani diverse dal contribuente si sono scritti fiumi di parole e la giurisprudenza spesso contrastante non si è certamente risparmiata. Analizzando il secondo comma dell’art. 139 del cpc,che poi è la norma base, anche per le notifiche tributarie, in quanto espressamente richiamato dell’art.60 del DPR.600/73,così si legge” Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario ( il messo comunale)  consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all’azienda , purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

La questione da sempre dibattuta riguarda lo status di “ convivente” della persona di famiglia,occorre cioè stabilire se,la persona di famiglia che si riceve l’atto notificato, deve essere “convivente”, cioè deve vivere sotto lo stesso tetto del destinatario.

Ebbene,per molto tempo anche varia giurisprudenza ha ritenuto indispensabile che la persona di famiglia fosse e quindi si dichiarasse convivente.

Ultimamente invece si è manifestata  da parte della giurisprudenza una forte tendenza  in senso contrario, confermata dalla recente sentenza della Cassazione n. 16499 dello scorso 05 agosto 2016 che conferma la legittimità della notifica eseguita a mani della cognata del contribuente, presso il domicilio di quest’ultimo, anche se non  convivente.

A seguito dell’opposizione proposta dal destinatario che eccepiva proprio che la cognata non “ conviveva con il contribuente” i Supremi giudici affermano che “il fatto che dalla “certificazione anagrafica” è emerso che la donna “non conviveva con il contribuente”.è irrilevante. Continua la Cassazione chiarendo che “il concetto di ‘persona di famiglia’” è ora ampio, fino a ricomprendervi “non solo i parenti ma anche gli affini”, e senza alcun riferimento specifico alla “convivenza col destinatario” dell’“atto”.

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