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Archivio "LL.PP, Servizi e Forniture"

NELLE GARE D’APPALTO ACCESSO AGLI ATTI DA CONSENTIRE ANCHE ALL’OPERATORE ECONOMICO NON INVITATO

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NELLE GARE D’APPALTO ACCESSO AGLI ATTI DA CONSENTIRE ANCHE ALL’OPERATORE ECONOMICO NON INVITATO

di Salvio Biancardi

Anche l’operatore economico non invitato alla gara vanta il diritto di accedere alla documentazione relativa alla procedura.

ESTENSIONE DEL CONCETTO DI CLAUSOLA IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTE

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ESTENSIONE DEL CONCETTO DI CLAUSOLA IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTE

di Salvio Biancardi

Il concetto di clausola immediatamente escludente, che impone all’operatore economico l’onere di una immediata impugnazione del bando, ha subito, in tempi recenti, una graduale estensione.

Lo ha ricordato il T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, sentenza n. 1822 del 7 giugno 2021.

Gli onorari da corrispondere agli avvocati dipendenti in caso di “sentenze favorevoli”: quando una norma imprecisa può indurre in errore la Corte dei Conti

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Gli onorari da corrispondere agli avvocati dipendenti in caso di “sentenze favorevoli”: quando una norma imprecisa può indurre in errore la Corte dei Conti

Di Carmine Podda

atti bandi accessoHa destato parecchie perplessità tra gli addetti ai lavori il recente parere della Corte dei Conti Sez. Controllo Regione Siciliana n. 88/2019, di senso contrario alla giurisprudenza consolidata in materia, in merito ai compensi  professionali da corrispondere agli avvocati dipendenti degli enti pubblici ai sensi di quanto disposto dall’ art.9 D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014. 

Legittimità della clausola sociale che impone l’obbligo dell’assunzione del 50% del personale del pregresso affidatario

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Legittimità della clausola sociale che impone l’obbligo dell’assunzione del 50% del personale del pregresso affidatario

di Stefano Usai 

assunzioneAppare innovativo, e probabilmente non totalmente condivisibile,  il recente pronunciamento del Tar Lazio, Roma, sentenza 3479 del 15 marzo 2019 in tema di corretta  scrittura e  inserimento – negli atti di gara  - della clausola sociale diretta ad imporre un obbligo assunzione,  pur limitato al 50%,  del personale già occupato dal precedente gestore.

La posizione espressa  appare, oggettivamente, non perfettamente adesiva  all’orientamento consolidato  della giurisprudenza ed alle recentissime linee guida n. 13 dell’ANAC.

La distinzione tra accesso documentale e accesso civico generalizzato

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La distinzione tra accesso documentale e accesso civico generalizzato

di Stefano Usai

La recente sentenza del Tar Puglia, Lecce, sez. III, 11/02/2019 n. 242 fornisce una chiara indicazione su quale sia la ratio– e, pertanto, la legittimazione – dell’accesso civico generalizzato.

Accesso civico generalizzato

La fattispecie dell’accesso civico generalizzato (secondo l’attributo assegnato dall’ANAC) è l’istituto introdotto nel nostro Paese (per dare attuazione al c.d.foia) con il decreto legislativo 97/2016 (art. 5, comma 2, innestato nel decreto legislativo 33/2013)  ed è finalizzato, semplificando, a consentire un controllo sociale dell’attività amministrativa e sulla spendita delle risorse pubbliche. Strumento, pertanto, che dovrebbe tendere alla riduzione, visto le informalità di funzionamento,    alla riduzione di comportamenti patologici. 

L’accesso civico generalizzato si distingue dall’accesso civico “semplice” (art. 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013) in quanto consente ad ogni soggetto di richiedere l’ostensione di atti/dati comunque detenuti dalla pubblica amministrazione senza alcuna formalità né legittimazione attiva considerato, come detto, che lo scopo è quello di consentire forme di controllo diffuso.

L’accesso civico “semplice” invece è la possibilità di ogni soggetto di pretendere dalla pubblica amministrazione le pubblicazioni (ai sensi del decreto legislativo 33/2013) che siano state omesse e, evidentemente, di richiedere l’atto/dato non pubblicato. Prerogativa, pertanto, che si può azionare nel momento in cui la pubblica amministrazione viola i propri obblighi di pubblicazione.

Nel caso trattato dal giudice pugliese, viene in considerazione la richiesta di accesso ad atti/dati afferenti il personale azionata, immediatamente, ai sensi della legge 241/90 e solo successivamente – in fase di ricorso – esercitata come richiesta di ostensione ai sensi dell’accesso civico generalizzato. 

VINCOLI E CRITERI IN TEMA DI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA

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VINCOLI E CRITERI IN TEMA DI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA

a cura di Stefano Usai 

Risulta di estrema attualità, la recente pronuncia del 9 gennaio 2019 n. 124 del Tar Campania, Napoli, sez. I in tema di vincoli sulla composizione della commissione di gara.

L’attualità è determinata anche, come noto, dalla circostanza dell’ulteriore differimento della nomina delle commissioni esterne (con componenti scelti dall’Albo ANAC) al 15 aprile 2019. Differimento “disposto” con comunicato dell’autorità anticorruzione, anch’esso, del 9 gennaio.

La questione posta al giudice campano

Al giudice campano veniva posta una questione “articolata” relativamente – tra gli altri – alla nomina della commissione di gara sollevata, in sostanza,  dalla stessa stazione appaltante.

Nel caso di specie, un comune campano ha inteso avvalersi, per l’espletamento dell’appalto, di una centrale di committenza (un soggetto privato) che ha provveduto a  trasmettere – dai propri elenchi – i nominativi dei soggetti da nominare in commissione di gara.

L’APPALTATORE DEVE DICHIARARE (AI SENSI DELL’ARTICOLO 80 DEL CODICE) TUTTE LE VICENDE PREGRESSE CONCERNENTE FATTI RISOLUTIVI, ERRORI O NEGLIGENZE AI FINI DI UN COMPIUTO GIUDIZIO DI AFFIDABILITÀ

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L’APPALTATORE DEVE DICHIARARE (AI SENSI DELL’ARTICOLO 80 DEL CODICE) TUTTE LE VICENDE PREGRESSE CONCERNENTE FATTI RISOLUTIVI, ERRORI O NEGLIGENZE AI FINI DI UN COMPIUTO GIUDIZIO DI AFFIDABILITÀ

di Stefano Usai

Nelle dichiarazioni sul possesso dei requisiti – e/o dichiarazione di assenza di cause di esclusione, preclusive all’affidamento – l’appaltatore non dispone di alcun “filtro valutativo” e non può sostituirsi al giudizio/valutazione del RUP  a cui occorre segnalare ogni fatto risolutivo e/o situazione pregressa senza omissioni. In questo modo, con un approdo particolarmente rigoroso anche rispetto a certe “aperture” del Consiglio di Stato, ha avuto modo di esprimersi il Tar Lombardia, Brescia, sez. II, con la recente sentenza del 27 ottobre 2018 n. 1025.

Calcolo della soglia di anomalia: offerte ammesse e concorrenti ammessi (art. 97, comma 2, lett. b) del codice) sono locuzioni da intendere allo stesso modo

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CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA: OFFERTE AMMESSE E CONCORRENTI AMMESSI (ART. 97, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE SONO LOCUZIONI DA INTENDERE ALLO STESSO MODO

di Stefano Usai

La recente  sentenza del Tar Toscana, Firenze sez. I, del  20 settembre 2018 n. 1204– dopo alcuni precedenti contrastanti – si conforma all’orientamento ribadito recentemente dal Consiglio di Stato in tema di corretta applicazione del criterio per l’individuazione della soglia di anomalia, nel caso di appalto da aggiudicarsi al ribasso (rispetto alla base d’asta) di cui all’art. 97, comma 2, lett. b del codice dei contratti (che tanti dubbi ha fatto emergere).

La richiesta di accesso civico generalizzato dell’offerta dell’aggiudicatario (e del contratto stipulato) è ammissibile?

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La richiesta di accesso civico generalizzato dell’offerta dell’aggiudicatario (e del contratto stipulato) è ammissibile? 

di Stefano Usai

Secondo il Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, sentenza del 18 luglio 2018 n. 197 l’accesso civico “generalizzato” – che ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 ammette l’accesso agli atti detenuti dalla  pubblica amministrazione (con limitate ipotesi di esclusione) -  non si applica agli atti dell’aggiudicatario dell’appalto. In particolare, specifica l’attento estensore, l’accesso agli atti di gara – così come nel pregresso regime giuridico – risulta disciplinato da un regime “speciale” che rinvia (e deroga) in certi casi alle norme previste dalla legge 241/90.

L’offerta economica non è una “dichiarazione di scienza” ma un impegno e non tollera manipolazioni postume

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L’offerta economica non è una “dichiarazione di scienza” ma un impegno e non tollera manipolazioni postume  

di Stefano Usai

Appare dirimente la recentissima  pronuncia del Tar Lazio, Roma, sez. III, del 28 giugno 2018 n. 7237  in tema di rapporti tra soccorso istruttorio integrativo e offerta economica.

Il giudice analizza la portata della norma (art. 83, comma 9 del codice dei contratti) individuando – proprio sul tema dell’eventuale soccorso per carenze dell’offerta – dei tratti comuni rispetto alla pregressa disposizione, ora abrogata, del decreto legislativo 163/2006.

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