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Dott. Daniele Perugini

Fondi pensione negoziali per i dipendenti pubblici, tra criticità ed opportunità – parte terza

managementUn altro degli interrogativi posti più frequentemente dai potenziali aderenti ai Fondi pensione – contestualmente ad una oggettiva esigenza informativa sulla natura ed entità delle prestazioni erogabili di cui si è già trattato - è rivolto alla “convenienza”, in un’ottica soggettiva, certamente più attenta alla situazione personale.  

Al di là delle comprensibili difficoltà tecniche nel fornire in questa sede dati e valutazioni in grado di generalizzare le specificità dei singoli, appare più utile proporre alcune riflessioni in ordine ai vantaggi che può trarre un lavoratore pubblico dalla propria adesione a Perseo Sirio, preferendo fornire strumenti a supporto di una scelta consapevole a livello individuale.

Si è già detto che ogni lavoratore è rappresentato dalla propria storia professionale e previdenziale e, in questo senso, diversi ed articolati sono i fattori che intervengono a differenziare posizioni apparentemente simili: di sicuro non basta, quindi, valutare la durata residua della vita lavorativa, né la propensione al risparmio (qui intesa come potenzialità economica disponibile per finalità previdenziali), ma è necessario prevedere anche le interconnessioni con altri fattori, quali, ad esempio, la preesistente posizione previdenziale (sia in ordine al regime pensionistico obbligatorio di riferimento, sia in relazione al TFS/TFR maturato) e, non ultime, le prospettive di carriera.

Sebbene l’ambito di questo contributo sia intenzionalmente circoscritto alle categorie dei lavoratori pubblici (il cui regime previdenziale complementare, si ricorda, è ancora regolato dal decreto legislativo n. 124/1993, in conseguenza del mancato esercizio per il settore del pubblico impiego della delega prevista nella legge n. 243/2004), occorre in via preliminare precisare che, in realtà, al Fondo Perseo Sirio possono aderire anche alcune categorie di lavoratori in regime privatistico – sostanzialmente i dipendenti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo e/o dei CCNL afferenti ai comparti e alle aree dirigenziali destinatari del Fondo, nonché i dipendenti dei settori affini, subordinatamente alla sottoscrizione di appositi accordi - ai quali, però, si applica la disciplina dettata dalla riforma introdotta con il decreto legislativo n. 252/2005.

Per i dipendenti pubblici, oltre alla disciplina di carattere generale contenuta nel citato decreto delegato, trovano altresì applicazione le disposizioni di natura fiscale di cui al decreto legislativo n. 47/2000 (e successive modifiche), meno favorevoli rispetto a quanto previsto per il settore privato dalla riforma del 2005.

Nello specifico, le singolarità per i lavoratori pubblici – a prescindere dal Fondo pensione di riferimento (oltre a Perseo Sirio, è attivo da tempo il Fondo Espero, dedicato ai lavoratori della Scuola) - riguardano, tra l’altro, le peculiarità nel conferimento del TFR, un diverso assoggettamento fiscale ed un regime delle prestazioni definito dalla normativa previgente alla citata riforma del 2005.

Accantonando volutamente sia alcune critiche generalizzate nei confronti della previdenza complementare (provenienti sia da alcuni ambiti sindacali, che da alcune forze politiche, volte a promuovere un welfare riconducibile esclusivamente all’area pubblicistica) e, non da ultimo, prescindendo da valutazioni soggettive, si vuole comunque qui rimarcare alcuni oggettivi elementi di vantaggio per il lavoratori nell’adesione a Perseo Sirio.

D’altro canto, premesso che le parti costitutive del Fondo – Aran e Organizzazioni sindacali – avevano deciso in fase di atto di fusione che Perseo Sirio avrebbe dovuto raggiungere 30.000 associati entro il 31 marzo 2016, è stata recentemente data notizia che già al 31 dicembre 2015 gli iscritti erano 31.736.

Indubbiamente la leva più convincente in ogni investimento - che sia di natura speculativa, previdenziale o altro - è senza dubbio quella legata ai rendimenti: sapere di poter investire somme comunque contenute (quindi senza sbarramenti iniziali legati all’esiguità delle risorse a disposizione) e di ricavarne con ragionevole certezza un rendimento diretto o indiretto, sta spingendo diversi potenziali aderenti ad interessarsi anche ai fondi pensione, per individuare risorse che consentano un rafforzamento del proprio futuro previdenziale.

Perseo Sirio – che non è finalizzato al lucro quanto, piuttosto, a consentire ai lavoratori di costruirsi, giorno dopo giorno, una pensione complementare che integri quella obbligatoria – è caratterizzato, come gli altri fondi negoziali, da alcuni specifici aspetti a sostegno della leva del rendimento, non sempre riscontrabili in altre forme previdenziali complementari (in caso di adesione a fondi aperti e PIP, ad esempio, i lavoratori pubblici non possono devolvere alcuna quota di TFR, né ricevere il contributo datoriale).

Il rendimento è condizionato, innanzitutto, dalla linea di investimento scelta da ciascun aderente: al momento, Perseo Sirio offre ai propri aderenti una gestione mono-comparto denominata “Garanzia”, con un grado di rischio basso nella quale i contributi versati, al netto degli oneri, sono investiti dai gestori convenzionati in strumenti finanziari prudenziali, sulla base delle politiche definite dal Fondo, ricavandone un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati.

La finalità della gestione Garanzia è quella di realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale, consentendo di soddisfare le esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio oppure ormai prossimo alla pensione.

Quando Perseo Sirio avvierà la gestione multi-comparto - come già fatto da Espero, che può già contare su una più rilevante “massa critica” finanziaria - ciascun aderente potrà scegliere (e variare nel tempo, secondo le regole del Fondo) tra più linee di investimento, ciascuno caratterizzato da una propria combinazione di rischio e da benchmark oggettivi e confrontabili per la verifica dei risultati di gestione.

Altre componenti che influenzano i rendimenti delle risorse investite, al di là delle capacità proprie del gestore convenzionato, sono date dai costi (di cui si è già detto in uno dei precedenti contributi) e dal tempo di permanenza nel fondo (rectius, nella linea di investimento).

A parità di risorse investite, è dimostrabile che l’investimento sul mercato azionario, nel medio e ancor più nel lungo periodo, comporta risultati tendenzialmente più vantaggiosi di altre forme di investimento.

Il massimo vantaggio per l’aderente, in una concezione “simil paretiana”, vi è quindi laddove il tempo di permanenza e la composizione (l’asset, come tecnicamente viene definito) del comparto di investimento siano ottimizzati al miglior rendimento in quel periodo realizzabile, cercando di sfruttare, per quanto dettato dagli andamenti di mercato e dalle regole del Fondo, lo switch (cioè il cambio di comparto di investimento) in relazione alle variazioni finanziarie.

A tali vantaggi diretti, si aggiungono poi alcuni vantaggi per così dire indiretti, altrettanto tangibili per gli aderenti, quali quelli legati al contributo dell’amministrazione datrice di lavoro e ai benefici fiscali.

In effetti, il contributo del datore di lavoro, pari all’1% della retribuzione utile al calcolo del TFR, rappresenta un indubbio vantaggio indiretto che ha positive influenze in termini di rendimento sulla posizione individuale dell’aderente. Si tratta di “risorse fresche”, che affluiscono unitamente ai contributi correnti del lavoratore, alle quali si ha diritto esclusivamente per il fatto di aver aderito al Fondo e che, peraltro, non sarebbero altrimenti erogabili al lavoratore che non aderisse. Un “guadagno” tanto più evidente per quanti aderiscono entro il secondo anno di vita del Fondo, in quanto possono beneficiare di un ulteriore contributo a carico del datore di lavoro, pari a 0,50% della medesima base contributiva per i 12 mesi successivi all’adesione (ad esclusione dei lavoratori di EPNE, CNEL, ENAC, Università, Sperimentazione e Ricerca, Agenzia del Demanio, CONI e Federazioni sportive).

Sicuramente tra le leve più significative che lo stesso legislatore ha voluto utilizzare per promuovere le forme pensionistiche complementari rientrano anche le agevolazioni fiscali che, sulla base della disciplina attualmente vigente per i dipendenti pubblici, consentono ad esempio all’aderente (per sé e, con alcune particolarità, per i familiari aderenti se fiscalmente a carico) la deduzione dall’imponibile ai fini Irpef della contribuzione conferita, beneficiando del minor aggravio fiscale direttamente in busta paga, previa contabilizzazione del sostituto d’imposta.

Il regime fiscale vigente per i dipendenti pubblici, disciplinato dal decreto legislativo n. 47/2000, distingue tre fasi di partecipazione al Fondo, ciascuna con uno specifico sistema di assoggettamento (esenzione/tassazione), rappresentato sinteticamente dall’acronimo tecnico E-T-T:

     contribuzione - fase di accumulo (E=esenzione), nella quale il dipendente pubblico ha diritto a dedurre dal reddito complessivo i contributi rimasti a suo carico entro il limite più basso tra il doppio del TFR destinato al Fondo, il 12% del reddito complessivo o € 5.164, 57. Qui il vantaggio è legato all’aliquota fiscale marginale, applicabile all’ultimo scaglione di reddito dell’aderente;

     rendimenti (T=tassazione), la cui disciplina fiscale è stata modificata (in pejus) dalla legge di stabilità n. 190/2014, che ha aumentato al 20% la misura dell’imposta da applicare al risultato di gestione maturato nel periodo d’imposta (salvo quello riconducibile ai titoli di debito pubblico italiani o equipollenti, per i quali la tassazione è del 12,50%). Peraltro in caso di rendimenti negativi in un certo anno è possibile computare tale importo in diminuzione dei risultati positivi nei periodi di imposta successivi;

     prestazioni (T=tassazione), per le quali vengono applicati distinti regimi, a secondo che si tratti di prestazioni in forma periodica (a tassazione progressiva, con imponibile al netto di quanto già assoggettato ad imposta), in forma di capitale (a tassazione separata, al netto delle componenti già assoggettate ad imposta, ma in presenza di determinate condizioni, anche con riferimento al “peso” dell’importo liquidato in capitale rispetto al montante totale), per anticipazione (a tassazione separata, ma con imponibile a lordo dei rendimenti finanziari, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva) e per riscatto, considerando esenti da ogni onere fiscale solo le operazioni di trasferimento della posizione individuale verso altre forme di previdenza complementare.

In merito ai vantaggi indiretti, non va poi sottaciuto l’apporto sul “montante virtuale” (contabilizzato e rivalutato presso l’Inps Gestione Pubblica, in analogia alle quote di TFR) in favore dei soli lavoratori pubblici assunti prima del 1° gennaio 2001 (iscritti alle gestioni previdenziali del citato Istituto) che decidono di aderire a Perseo Sirio, trasformando, contestualmente, il TFS in godimento in TFR, per i quali è prevista un’ulteriore quota  di accantonamento («quota aggiuntiva optanti»), pari all’1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS.

Peraltro, la trasformazione del TFS in TFR, obbligatoria e contestuale per tali lavoratori, è stata resa implicitamente meno traumatica rispetto al passato dal momento che, a partire dal 2011, anche per quanti permangano in TFS (senza ovviamente aderire al Fondo) il meccanismo di rivalutazione di tali preesistenti trattamenti previdenziali segue le regole del TFR, sterilizzando in parte i precedenti benefici derivanti dal calcolo della prestazione sulle ultime erogazioni stipendiali, significativi specie nei casi di carriere particolarmente dinamiche (esempio classico: prima dell’aggancio del TFS al meccanismo di rivalutazione del TFR, un funzionario promosso nei ruoli della dirigenza poco prima del pensionamento vedeva valutarsi nella base di calcolo della prestazione l’ultimo e decisamente più elevato stipendio come se fosse stato percepito per l’intera carriera lavorativa).

In questo ambito c’è in ogni caso da rilevare un’altra prerogativa positiva che differenzia i dipendenti pubblici partecipanti ai Fondi negoziali rispetto a quelli che non hanno aderiscono: la possibilità di beneficiare immediatamente anche delle quote di TFR afferenti al “montante virtuale”, in coincidenza con il conferimento di questo al fondo pensione, alla cessazione dell’attività lavorativa.

In pratica, anziché attendere la tempistica attualmente prevista per l’erogazione di tali somme agli altri lavoratori pubblici non aderenti, chi aderisce alla previdenza complementare ha diritto alla riscossione immediata del 50% del capitale accumulato sull’intera posizione individuale (inclusa cioè la componente virtuale contabilizzata dall’Inps e poi conferita al Fondo) e, laddove la rendita derivante da tale posizione risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale, ha diritto all’erogazione da parte del Fondo di tutta la posizione accumulata, in unica soluzione.

Da ultimo, si sottolinea che, per ottemperare agli obblighi informativi imposti dalla disciplina di riferimento (che prevedono, tra l’altro, prima della eventuale sottoscrizione al Fondo, la presa visione dello Statuto, della Nota informativa e del Progetto esemplificativo standardizzato) e con lo scopo di supportare ogni aderente in una scelta consapevole, Perseo Sirio mette a disposizione sia documentazione esplicativa e servizi di varia natura a carattere generale, sia, in alcuni casi, dei veri e propri “motori interattivi di simulazione delle prestazioni” con i quali (a determinate condizioni) è possibile ottenere una stima personalizzata delle future prestazioni, seppur con valore del tutto indicativo e rispondente esclusivamente allo scenario ipotizzato.

Prossimamente verranno quindi riportati e commentati alcuni degli esempi proposti da Perseo Sirio sulla base di “lavoratori tipo” dei comparti contrattuali aderenti e, sommariamente, si fornirà una panoramica delle integrazioni informative e degli strumenti offerti dal Fondo, in aggiunta alla documentazione obbligatoria, sia nella fase di pre-adesione che in quella, successiva, di partecipazione.

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