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Prof. Arturo Bianco

La responsabilità amministrativa dei dipendenti

direttoreLa responsabilità amministrativa matura in capo ai dipendenti in caso di condanne sia per assenteismo che per un reato commesso contro la pubblica amministrazione. Sono queste alcune delle indicazioni dettate dalla più recente giurisprudenza della Corte dei Conti. In tal modo si chiarisce che già oggi il legislatore stabilisce la irrogazione di sanzioni dure, ricordiamo che esse si aggiungono al licenziamento, per i dipendenti che vengono condannati in sede penale sia in caso di assenteismo che di reati commessi contro le PA, quali la corruzione, la concussione etc.

Si deve in particolare sottolineare che nella maturazione di responsabilità amministrativa si deve tenere conto in misura adeguata del danno apportato all’immagine dell’ente. Occorre inoltre ricordare che anche nel caso di alterazione fraudolenta dei meccanismi di rilevazione e controllo delle presenze matura responsabilità amministrativa.

LA CONDANNA PER ASSENTEISMO

Matura responsabilità amministrativa in capo al dipendente cd assenteista sia per i compensi che ha illegittimamente ricevuto come trattamento economico sia per il danno di immagine che ha provocato all’amministrazione. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Toscana n. 31 del 2 febbraio.

La sentenza dei giudici contabili è arrivata che lo stesso dipendente era stato condannato in sede penale per truffa ed era stato licenziato: tali sanzioni sono maturate a seguito della dichiarazione di una condizione di malattia non veritiera con cui il lavoratore ha giustificato la sua assenza dal servizio, mentre è stato accertato che stava svolgendo una attività fisica che richiede uno sforzo particolare, quale la ricerca di funghi nei boschi.

La sentenza dei giudici contabili ci dice di un “comportamento che trova una valutazione normativa che, al fine di contrastare diffusi fenomeni di assenteismo nel pubblico impiego, è sanzionato autonomamente, anche rispetto ad eventuali procedimenti penali, attraverso un processo di responsabilità patrimoniale-amministrativa innanzi alla Corte dei conti, comprendendo tale ipotesi anche l’aspetto del danno all’immagine, cioè il disdoro arrecato all’amministrazione di appartenenza pur in assenza di una condanna penale, a titolo definitivo, per reati commessi contro la Pubblica Amministrazione”. La norma (articolo 69, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, cd legge Brunetta) “reprime espressamente i comportamenti dei dipendenti pubblici che giustificano assenze dal servizio con certificazioni mediche false e dispone che i colpevoli siano puniti, non solo sul piano disciplinare e penale, ma altresì su quello erariale corrispondendo, per il danno patrimoniale cagionato, la somma pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione oltre al risarcimento del danno all’immagine”.

Viene aggiunto che “il riscontro di responsabilità ben può avvenire, ordinariamente, in forza delle citate clausole generali in materia di responsabilità amministrativa, delle quali, in presenza di rapporto di servizio, alla violazione degli obblighi dei dipendenti dai quali scaturisce qualsivoglia danno all’amministrazione di appartenenza, ricollegabile causalmente al comportamento contestato, consegue l’obbligo di risarcimento del danno in capo all’autore della violazione”. Ed inoltre, ci viene detto che “le Sezioni Riunite della Corte dei conti, hanno ritenuto trattarsi di ipotesi in cui la norma di legge non si limita a prevedere genericamente la responsabilità amministrativa come conseguenza di determinati comportamenti, ma provvede a fissare la tipologia della punizione o la precisa entità del pagamento dovuto (sia pure, talora, fissato tra un minimo e un massimo), con conseguente impossibilità, per il Giudice del merito, di addebitare al responsabile, una volta individuato, un importo diverso…” (corte dei conti, SS.RR., 3 agosto 2011, n. 12/QM/2011)”.

LA CONDANNA PER CORRUZIONE

Matura responsabilità amministrativa per il danno alla immagine dell’ente a seguito di una condanna, anche scaturente da patteggiamento, per induzione indebita a dare o promettere inutilità. E’ questa la conclusione che si trae dalla sentenza della prima sezione centrale giurisdizionale di appello della Corte dei Conti n. 333 del 26 maggio 2015.

Questa forma di responsabilità può essere contestata anche in caso di condanna a seguito del cd patteggiamento: la norma infatti si limita a parlare di una pronuncia irrevocabile e può essere considerata come tale anche questa fattispecie.

Tra i reati che determinano un danno alla immagine deve essere incluso, a seguito della riforma contenuta nella legge cd anticorruzione, n. 190/2012, anche quello di induzione a dare o promettere utilità di cui all’articolo 319 quater del codice penale. Una tale condotta determina infatti “una condizione di metus publicae potestatis e di una forma di pressione psicologica, ma la stessa deve essere più propriamente una forma di persuasione, di prospettazione della convenienza del cedere alla richiesta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio”.

Ci viene detto che, essendo il fatto è avvenuto anteriormente, non si applica il criterio di quantificazione del danno da immagine che, sulla base della citata legge n. 190/2012, viene calcolato nel doppio della somma di denaro illegittimamente percepita da parte del dipendente pubblico.

La sentenza ricorda infine che il danno da immagine è frutto delle iniziative della magistratura contabile, che ha ritenuto in tal modo di “porre una doverosa tutela alla perdita di credibilità della pubblica amministrazione a seguito di fatto dannoso prodotto da un proprio dipendente. Si trattava, in sostanza, di un vero e proprio rimedio a carattere patrimoniale a fronte di quella che si evidenziava come rottura del rapporto di fiducia fra amministrazione ed amministrato”. Il danno da immagine è stato disciplinato dal D.L. n. 78/2009, articolo 17, comma 30 ter. Occorre aggiungere che “il concetto generale di danno all' immagine è intimamente legato alla lesione dei beni immateriali della reputazione e dell'estimazione dell'ente e concretamente incide in via immediata sul rapporto di affectio societatis, ovvero sulla fiducia che lega la cittadinanza agli amministratori eletti ed in via mediata sulla capacità di realizzazione dei fini istituzionali, minando la base del buon funzionamento dell'istituzione. Il danno all' immagine delle persone giuridiche pubbliche, inoltre, trova un collegamento funzionale con gli stessi principi costituzionali di legalità, trasparenza e buon andamento (articolo 97 Cost.) per il notevole impatto sociale in quanto, a fronte dell'intervenuta lesione dell' immagine pubblica, si incrinano quei naturali sentimenti di affidamento e di appartenenza alle istituzioni proprie del rapporto amministrati/amministratori”. Da cià “discendono due elementi fondamentali che appaiono irrinunciabili nell’affermazione del danno all’ immagine: da un lato la necessità di tutela della credibilità della amministrazione e del rapporto amministratore/amministrato; dall’altro la personalità della responsabilità per il danno di che trattasi”.

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