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LA CORTE COSTITUZIONALE HA ASSEGNATO AL LEGISLATORE UN ANNO PER LA RIMOZIONE DEL DIFFERIMENTO E DELLA RATEIZZAZIONE DEL TFS

di Pierluigi Tessaro

La Corte Costituzionale è tornata ad esaminare la questione di legittimità delle norme relative alla corresponsione differita e rateizzata dei trattamenti di fine servizio (TFS) spettanti ai dipendenti pubblici cessati o che cesseranno dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio.

Con l’ordinanza n. 25, depositata il 5/3/2026, la Consulta ha evidenziato che, nonostante gli avvertimenti e le sollecitazioni espressi con le precedenti sentenze n. 159/2019 e n. 130/2023, il legislatore non ha ancora avviato «in modo sostanziale» il processo di graduale, ma completa eliminazione dei termini per il riconoscimento di tali spettanze.

Nonostante siano stati ridotti di tre mesi i termini a partire dall’1/1/2027, le condizioni attualmente previste per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio risultano troppo lunghi e non in linea con le indicazioni fornite con le precedenti sentenze.

Nelle motivazioni finali della sentenza n. 159/2019, la Corte aveva evidenziato che la disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l’aveva giustificata.

Con la successiva sentenza n. 130/2023, la Corte aveva affermato che il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente.

Secondo i giudici, la giusta retribuzione si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione, perché si tratta di un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana.

La discrezionalità del legislatore, precisava la Corte, non poteva essere temporalmente illimitata e non sarebbe stato tollerato l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa.

Questi richiami, con l’esigenza di un deciso intervento riformatore, non sono, però, stati colti dal legislatore.

Permane, quindi, una violazione dell’articolo 36 della Costituzione.

Una dichiarazione immediata di illegittimità costituzionale delle norme in questione, che comporterebbe l’eliminazione retroattiva di qualsiasi dilazione temporale, con la conseguenza di rendere immediatamente esigibili i trattamenti, determinerebbe un impatto rilevante sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di liquidità.

Ragion per cui la Corte ha deciso di rinviare la trattazione della questione alla data del 14/1/2027, così da consentire al legislatore di apportare le necessarie modifiche normative attraverso un approccio graduale.

Sarà solo allora che la Corte valuterà se, nel frattempo, il legislatore avrà provveduto ad eliminare i meccanismi di ritardo attualmente vigenti.

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  • Profilo Autore: Esperto nella gestione economica e contabile delle risorse umane nella P.A.
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