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L’AUTORIZZAZIONE IMPLICITA ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO. LA SENTENZA N. 13661 DEL 21/5/2025 DELLA CORTE DI CASSAZIONE

di Pierluigi Tessaro

Con la sentenza n. 13661 del 21/5/2025, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha affermato che il lavoro straordinario festivo deve essere liquidato al dipendente anche in assenza dell’autorizzazione formale allo svolgimento, che ne consentirebbe la remunerazione.

Il caso ha riguardato un gruppo di dipendenti addetti ai servizi di vigilanza di un ente pubblico che hanno effettuato una prestazione di lavoro straordinario in giorno festivo, chiedendone poi il pagamento, sebbene fossero privi di una specifica autorizzazione preventiva formale.

Pagamento che, però, è stato negato.

La Corte ha ricordato i seguenti orientamenti consolidati:

- non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato ad esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la pubblica amministrazione, dal dirigente responsabile;

- il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell’amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta di autorizzazione risulti illegittima e/o contraria alle disposizioni del contratto collettivo (Corte di Cassazione, 27/7/2022, n. 23506);

- non è necessario che l’autorizzazione al lavoro straordinario sia espressa in modo formale. Il consenso del lavoratore a svolgere prestazioni straordinarie può anche essere implicito. Una volta esistente, però, integra gli estremi per il pagamento (Corte di Cassazione, 23/6/2023, n. 18063).

Questi principi valgono per ogni tipologia di lavoro svolto, anche in caso di svolgimento di qualsiasi prestazione effettuata, festiva, straordinario, giornaliera o settimanale.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, rispetto alla

valenza dell’autorizzazione implicita, la valutazione dell’ordine di servizio sui turni e sugli orari da osservare come forma di autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario non può essere scalfita da affermazioni generiche contrarie.

Da ciò appare evidente che i lavoratori che hanno preso servizio nei giorni festivi non sono andati spontaneamente, di loro iniziativa, ma hanno effettuato la prestazione sulla base di indicazioni fornite dal proprio superiore.

Di conseguenza, non si può negare tale diritto a favore del dipendente che ha operato con la finalità di garantire il servizio.

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  • Profilo Autore: Esperto nella gestione economica e contabile delle risorse umane nella P.A.
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