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IL D.L. N. 48 DEL 4/5/2023 PORTERÀ UN’ULTERIORE RIDUZIONE DEL CARICO PREVIDENZIALE

di Pierluigi Tessaro

Con l’approvazione del Decreto Legge n. 48, “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, il Governo è intervenuto con molte novità in materia di lavoro, stanziando oltre 4 miliardi di euro a favore dei lavoratori dipendenti e tagliando di altri 4 punti percentuali il cuneo previdenziale.

L’art. 39 del D.L. n. 48/2023 dispone, per i periodi di paga 1/7/2023-31/12/2023, l’incremento di 4 punti percentuali di sgravio sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all’art. 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Lo sgravio non avrà effetto, però, sulla tredicesima mensilità.

Resta ferma comunque l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il che significa che la contribuzione non subirà alcuna riduzione.

Pertanto, in presenza di un reddito imponibile ai fini previdenziali fino a € 1.923 mensili, l’esenzione sarà incrementata dal 3% al 7%, mentre, invece, per i dipendenti in possesso diun imponibile contributivo mensile fino a € 2.692, l’esonero aumenterà dal 2% al 6%.

L’esonero contributivo comporterà, perciò, nei confronti dei dipendenti, un’ulteriore riduzione del carico previdenziale ai fini CPDEL che risulterà quindi pari, rispettivamente, al 1,85% e al 2,85%.

Va precisato, tuttavia, che l’aumento dello sgravio porterà un aumento della ritenuta Irpef in busta paga, essendo le ritenute previdenziali oneri deducibili.

Dalle stime rilevate, l’aumento quantificato in busta paga per il periodo luglio-dicembre potrebbe arrivare fino a € 100 mensili come valore complessivo fra i due tagli, quello di inizio anno e quello che partirà a luglio.

L’obiettivo del Governo è la riduzione del cuneo fiscale e contributivo, attualmente pari al 46,5%, superiore del 10,4% rispetto alla media OCSE e che colloca l’Italia al quinto Paese al mondo.

L’esecutivo ora dovrà confermare tali misure anche per l’anno prossimo, o prossimi, in modo da renderle strutturali e combattere l’inflazione che, secondo l’ISTAT, nel mese di aprile ha ripreso a correre visto l’aumento dello 0,5% su base mensile dei prezzi al consumo, raggiungendo, su base annua, l’8,3%.

A sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale, il Governo ha previsto ai genitori vedovi un’estensione della maggiorazione dell’assegno unico universale.

Nel decreto sono state approvate, inoltre, altre misure di inclusione sociale e lavorativa, nonché di accompagnamento al lavoro e incentivazione dell’occupazione giovanile.

E’ stato introdotto, a partire dal 1/1/2024, l’assegno di inclusione come misura nazionale di contrasto alla povertà, consistente in un’integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendono una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne, in possesso di determinati requisiti in relazione alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.

Il beneficio mensile non potrà risultare inferiore a 480 euro all’anno e sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
  • a tempo determinato, anche con contratto di somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Per favorire l’occupazione giovanile, nel decreto sono stati previsti incentivi pari al 60% della retribuzione, per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i 30 anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Altre misure previste nel decreto riguardano, per il settore privato:

- le modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, con la revisione delle causali in caso di durata compresa fra i 12 e i 24 mesi, comprese le proroghe e i rinnovi, per consentire un uso più flessibile rispetto al passato;

- l’innalzamento, per il 2023, della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit e la non concorrenza alla formazione del reddito fino a € 3.000 dei beni ceduti, a favore dei dipendenti con figli a carico, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze di acqua, luce e gas;

- l’incremento della soglia dei voucher da € 10.000 a € 15.000, ovvero le prestazioni di lavoro occasionale, per i dipendenti dei settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi di divertimento;

- l’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privato che assumono beneficiari dell’Assegno di inclusione, che potrà essere riconosciuto fino al 100%, nel limite annuo di € 8.000;

- per le persone occupabili, a partire dal 1/9/2023 verrà riconosciuto un beneficio di € 350 mensili fino ad un massimo di 12 mesi, non rinnovabili, con obbligo di partecipazione a corsi di formazione e/o di qualificazione professionale e/o progetti utili alla collettività.

Nel decreto è stato previsto, inoltre, l’istituzione di un Fondo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a favore dei familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

Informazioni aggiuntive

  • Profilo Autore: Esperto nella gestione economica e contabile delle risorse umane nella P.A.
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