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L’ACCORDO SULLA MODALITÀ DI ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO CON LA FORMA DEL SILENZIO-ASSENSO

di Pierluigi Tessaro

Giovedì 16/9/2021 è stato sottoscritto in via definitiva l’accordo fra Aran ed Organizzazioni Sindacali per regolamentare le modalità di adesione alla Previdenza complementare nel Pubblico Impiego con la forma del silenzio-assenso.

Come noto, la previdenza complementare è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria e rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico.

Lo scopo della previdenza complementare è quella di integrare la previdenza di base obbligatoria, o di primo pilastro, contribuendo ad assicurare al lavoratore un livello maggiore di tutela pensionistica.

La legge n. 252/2005, che ha previsto la possibilità per i dipendenti privati di aderire alla previdenza integrativa in modo tacito, è stata estesa dalla legge di bilancio 2018 anche ai dipendenti pubblici, per i quali vigono le stesse regole previste per i lavoratori del settore privato sulla deducibilità dei contributi versati e sul regime di tassazione delle prestazioni.

L’accordo segue l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 8/4/2021 e si applica ai dipendenti a tempo indeterminato assunti dopo il 1/1/2019.

Nel documento viene specificato che non vengono considerate “assunzioni”, ai soli fini dell’accordo, anche se avvenute successivamente al 1/1/2019, la progressione di carriera, l’assunzione di personale che continua a mantenere il previgente regime di TFS, in base al principio della continuità del rapporto previdenziale, e l’assunzione di personale già iscritto al “Fondo” in virtù di precedenti rapporti di lavoro.

L’art. 4, comma 1, specifica che, al momento della sottoscrizione del contratto individuale di “assunzione”, l’amministrazione dovrà fornire al lavoratore una chiara, puntuale ed esaustiva informativa sul “Fondo” e sulle modalità di adesione, con specifico riferimento alla modalità del silenzio-assenso.

Tale informativa, che dovrà essere espressamente menzionata nel contratto individuale di “assunzione”, dovrà fornire anche tutte le notizie sul sistema riferito alla previdenza integrativa, con l’indicazione del link al sito web del Fondo, ove sarà possibile consultare le informazioni previste dai regolamenti Covip con la relativa modulistica.

Le iscrizioni frutto del silenzio-assenso confluiranno nel comparto garantito.

L’amministrazione dovrà rendere disponibile, inoltre, la modulistica per manifestare la volontà di non adesione.

I datori di lavoro dovranno fornire, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, quindi entro il 15 novembre 2021, un’informativa al personale assunto tra il 2 gennaio 2019 ed il 15 novembre 2021, decorso il quale avrà luogo l’iscrizione.

Nei sei mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione, i dipendenti potranno comunicare la volontà di aderire al “Fondo”, oppure quella di non aderire.

Se non dovessero esprimersi allora scatterà l’iscrizione automatica al Fondo, a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi. L’art. 6 prevede, comunque, la possibilità, da parte del dipendente, di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’adesione, senza costi di recesso e senza doverne indicare il motivo.

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