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LE ASSUNZIONI DI TECNICI A TEMPO DETERMINATO

di Arturo Bianco

La legge di bilancio ed il decreto milleproroghe del 2021 non contengono radicali modifiche delle regole che si applicano per la determinazione delle capacità assunzionali degli enti locali e per il relativo percorso attuativo. In tali provvedimenti sono contenute delle deroghe per le assunzioni a tempo determinato di tecnici e di personale da utilizzare per l’attuazione delle politiche di coesione, nonché di assistenti sociali a tempo indeterminato. Focalizziamo di seguito l’attenzione sulla assunzione di tecnici a tempo determinato con oneri che, almeno in parte saranno a carico dello Stato, in quanto il termine per la presentazione delle domande scade il 30 gennaio.

LA DISPOSIZIONE

La legge di bilancio 2021, legge n. 178/2020, consente ai commi 69 e 70 le assunzioni, con oneri finanziati almeno parzialmente dallo Stato, a tempo determinato e parziale di tecnici da parte dei comuni. Il comma 69 prevede questa possibilità per il solo anno 2021, con la durata massima di 1 anno ed a condizione che non si dia corso al rinnovo del rapporto né alla sua proroga. Queste assunzioni sono finalizzate a “consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione” degli incentivi per l'efficienza energetica, il sisma bonus, il fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, cioè allo svolgimento delle attività previste dall’articolo 119 del d.l. n. 34/2020. Questi personale può essere utilizzato dai comuni anche in forma associata.

I TETTI DI SPESA

I connessi oneri vanno in deroga al tetto della spesa del personale ai fini del confronto con la spesa media del triennio 2011/2013 per gli enti che erano soggetti al patto di stabilità e 2008 per quelli che non erano assoggettati a tale vincolo, in quanto etero finanziate, quindi tale deroga si applica limitatamente alla quota che sarà finanziata dallo Stato. Ai fini del calcolo del rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti, gli oneri per queste assunzioni sempre limitatamente alla quota finanziata dallo Stato, vanno al di fuori della spesa del personale ed il relativo finanziamento deve essere collocato al di fuori delle entrate correnti, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 57, comma 3 septies, della legge di conversione DL 104/2020.

Si può ritenere che gli oneri per queste assunzioni vadano in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili di cui all’articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, sempre con riferimento alla quota finanziata dallo Stato, in omaggio ai principi di carattere generale, ma sarebbe stato largamente preferibile che questa deroga venisse indicata espressamente.

Gli enti finanziano queste assunzioni con proprie risorse e con quelle che saranno assegnate a ciascun comune nel tetto di 10 mln di euro stanziati dalla stessa legge. I comuni devono presentare la richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) entro il 30 gennaio. Il riparto sarà effettuato con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MISE avanzata di concerto con altri ministeri e sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

LE INDICAZIONI OPERATIVE

In primo luogo, queste assunzioni, in applicazione dei principi di carattere generale, devono necessariamente essere inserite nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale.

Il termine per la presentazione delle domande, fissato dalla legge al 30 gennaio, è per il Ministero dello Sviluppo Economico da considerare non perentorio. I comuni sono invitati a presentare le domande dopo che sarà stato emanato lo specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le indicazioni operative e con i criteri per la ripartizione del contributo statale.

I comuni possono dare corso a queste assunzioni sia da subito, sia dopo che il MISE avrà comunicato l’ammontare del contributo concesso ai singoli enti. La loro inclusione nella programmazione del fabbisogno può essere effettuata anche a quel momento, determinando in modo chiaro gli oneri a carico dell’ente, posto che saranno conosciuti quelli sostenuti dallo Stato.

LE SELEZIONI

Le modalità selettive sono quelle ordinarie previste per tutte le assunzioni a tempo determinato: non vi sono delle deroghe per questi aspetti:

  • la utilizzazione di graduatorie a tempo determinato dello stesso ente, ma solamente per i vincitori e non per gli idonei (opzione che è obbligatorio utilizzare per prima);
  • la utilizzazione di graduatorie a tempo indeterminato dello stesso ente (opzione obbligatoria da utilizzare in assenza della condizione di cui al punto 1);
  • la indizione di un concorso a tempo determinato, con la indicazione del numero di vincitori che saranno assunti (opzione facoltativa);
  • lo scorrimento di graduatorie a tempo indeterminato di altro ente (opzione facoltativa).
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