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LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL DL 34 IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Di Arturo Bianco

Art.

Oggetto

Sintesi disposizione

72

Congedi per i genitori

I congedi per i genitori dipendenti (da chiarire se anche pubblici) per la chiusura delle scuole di cui all’articolo 23 del d.l. n. 18/2020 sono ampliati ad un totale di 30 giorni dal 5 marzo al 31 luglio, con diritto al trattamento economico pari al 50% di quella in godimento. I genitori dipendenti privati che hanno figli minori di 16 anni possono assentarsi con diritto alla conservazione del posto.

73

Permessi retribuiti legge 104/1992

I permessi retribuiti di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 sono ampliati di altri 12 giorni complessivi da fruire nei mesi di maggio e giugno

74

Assenza disabili, immunodepressi, terapie salvavita

Prolungata al 31 luglio la equiparazione delle assenze dei dipendenti disabili, immunodepressi, sottoposti a terapie oncologiche e/o salvavita ai ricoveri ospedalieri

83

Sorveglianza sanitaria

Fino alla cessazione dell’emergenza i datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei dipendenti a rischio di contagio per età, patologie oncologiche, immunodepressione, terapie salvavita

109

Prestazioni individuali domiciliari

Durante la sospensione delle scuole, i servizi domiciliari possono essere erogati utilizzando lo stesso personale impegnato e le PA possono continuare i pagamenti alle società che forniscono i servizi per queste prestazioni

247

Concorsi RIPAM

Fino al 31.12 i concorsi RIPAM possono svolgersi anche in sedi decentrate, individuate dalla FF.PP. ed attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali. In particolare, gli orali possono essere svolti in videoconferenza. Le domande sono presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale in via telematica tramite una specifica piattaforma digitale, che sarò lo strumento esclusivo di comunicazione, utilizzando la PEC e registrandosi tramite SPID. Le date ed il luogo saranno resi disponibili in modalità telematica almeno 10 giorni prima. Le riunioni delle commissioni si possono svolgere in modalità telematica e gli esiti delle prove vanno comunicati al termine di ognuna di esse. Il requisito di accesso viene individuato esclusivamente sulla base del titolo di studio previsto dal CCNL, anche in deroga agli ordinamenti professionali adottati dai singoli enti. Non operano le disposizioni per le progressioni di carriera o concorsi con riserva per gli interni. Possibile erogare i compensi ai componenti le commissioni.


248

Conclusione procedure concorsuali RIPAM

Per i concorsi RIPAM già banditi e per quelli per i quali sia stata effettuata una sola delle prove, si possono modificare le procedure su richiesta degli enti prevedendo l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per gli scritti e videoconferenze per gli orali e/o lo svolgimento in sedi decentrate degli scritti. Possibile la risoluzione dei contratti di collaborazione.

249

Concorsi pubblici

Le PA possono prevedere per tutto il 2020 per i propri concorsi l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per gli scritti e videoconferenze per gli orali e/o lo svolgimento in sedi decentrate degli scritti. Inoltre, possono prevedere lo svolgimento delle riunioni delle commissioni in modalità telematica e la comunicazione degli esiti delle prove al termine di ognuna di esse. Le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale in via telematica tramite una specifica piattaforma digitale, che sarò lo strumento esclusivo di comunicazione, utilizzando la PEC e registrandosi tramite SPID. Le date ed il luogo possono essere resi disponibili in modalità telematica almeno 10 giorni prima.

263

Flessibilità e lavoro agile PA

Le PA adeguano le previsioni per cui devono essere presenti negli uffici solamente i dipendenti impegnati nello svolgimento di attività indifferibili in modo da garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e la risposta alle richieste connesse al riavvio delle attività produttive e commerciali. Si prevede la introduzione della flessibilità degli orari e la interlocuzione programmata con gli utenti, nonché si delega la FF.PP. alla adozione di ulteriori misure organizzative. I dirigenti vanno adeguatamente aggiornati e se ne tiene conto nella performance. Le PA devono provvedere all’applicazione delle prescrizioni sulla tutela della salute.

264

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti

Per tutto il 2020 nei procedimenti avviati ad istanza di parte che hanno ad oggetto erogazione di benefici economici si applica l’autocertificazione, anche in deroga alla normativa di settore, tranne che per i requisiti cd antimafia, con la limitazione della possibilità di revoca da parte dell’ente. I provvedimenti adottati in relazione all’emergenza COVID 19 possono essere annullati d’ufficio entro 3 mesi dall’adozione, con l’eccezione di quelli adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni. Sono estesi i termini entro cui le PA possono adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività in caso di SCIA. Ridotti i termini di conclusione delle conferenze dei servizi. Gli interventi edilizi che hanno un carattere provvisorio e legati all’adeguamento alle esigenze di tutela da COVID 19 sono ammessi nel rispetto della normativa esistente, previa comunicazione asseverata al comune. La istanza può diventare permanente. ata. Vengono meglio delineati gli ambiti dei controlli a campione sulle autodichiarazioni. Sono rafforzate le sanzioni per le dichiarazioni mendaci, ivi comprese quelle penali, fermi restando gli interventi per condizioni di disagio sociale. I controlli dei soggetti pubblici non possono riguardare produzione di atti, documenti ed informazioni in possesso di PA. Siamo in presenza di materie sottratte alla legislazione regionale in quanto livello minimi essenziali delle prestazioni.

 

 

  

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