Stampa questa pagina

EMERGENZA DA COVID-19: IL LAVORO NELLE PA

Di Arturo Bianco

Proroga della sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, Esclusione della indizione dalla sospensione delle procedure concorsuali,  esclusione dei dipendenti in lavoro agile dal bonus di 100 euro per coloro che sono stati presenti in servizio nel mese di marzo e vincolo a che, prima del collocamento in esenzione dal lavoro, si dia corso alla formazione, anche a distanza. Sono queste le principali novità legislative ed interpretative in materia di effetti sul lavoro pubblico della emergenza da COVID-19.

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI

L’articolo 37 del d.l. n. 23/2020, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, proroga fino al 15 maggio i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e di quelli disciplinari, modificando le previsioni dettate dall’articolo 103 del d.l. n. 18/2020, che avevano disposto tale sospensione fino al 15 aprile.

L’ambito di applicazione è rimasto inalterato: la proroga riguarda i procedimenti amministrativi, siano essi derivanti da iniziativa di parte, siano essi stati avviati d’ufficio. Si applica ai termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi. Essa si estende anche ai “termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previsto dall’ordinamento”, quindi ai casi in cui è prevista la maturazione del cd silenzio assenso.

Rimane espressamente confermato che le PA devono comunque assumere le iniziative per garantire la “ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti”, dando in particolare priorità ai procedimenti che devono essere considerati “urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”. Il che impegna quindi le singole amministrazioni ad assumere comunque tutte le iniziative tese a garantire che l’attività amministrativa non si fermi e, in particolare, alla individuazione dei procedimenti da considerare urgenti.

La proroga della sospensione continua a non applicarsi ai pagamenti, ivi compresi gli stipendi, i contributi, le sovvenzioni etc.

Per ciò che attiene alla sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari si deve sottolineare che la proroga riguarda sia quelli pendenti alla data del 23 febbraio, sia quelli iniziati successivamente. Quindi, siamo in presenza di una sospensione che non sembra interessare, per restare su quelli che sono sanzionati con la decadenza ed hanno quindi la natura perentoria, il termine iniziale di avvio del procedimento -che ricordiamo essere fissato in 30 giorni dalla data della ricezione della segnalazione della presunta infrazione disciplinare da parte del dirigente ovvero dalla piena conoscenza dei fatti.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con un comunicato dello scorso 9 aprile, indica i termini dei propri procedimenti amministrativi interessati dalla sospensione disposta dal legislatore fino al 15 maggio. La sospensione di maggiore rilievo è quella che riguarda l’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 e smi, cioè i 45 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte delle singole PA per indicare se vi sono dei dipendenti pubblici in disponibilità, adempimento che ricordiamo essere indispensabile prima di potere dare corso all’avvio dei concorsi e/o allo scorrimento delle graduatorie.

LA SOSPENSIONE DEI CONCORSI

Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 87, comma 5, del d.l. n. 18/2020 si dà corso alla sospensione delle procedure concorsuali fino al 16 maggio, cioè per 60 giorni dalla entrata in vigore dello stesso provvedimento. L’articolo 4 del d.l. n. 22/2020, “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” chiarisce che tale “sospensione .. si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure”.

Ciò che si deve ritenere sospesa è la possibilità di svolgimento delle prove concorsuali, tranne che le stesse siano effettuate in modalità telematica e/o che le procedure prevedano una valutazione “esclusivamente su basi curriculari” ovvero esami per soli titoli. La sospensione continua a non essere applicabile ai concorsi in cui sia stata ultimata la valutazione dei candidati. Essa si applica anche alle selezioni pe il conferimento di incarichi anche dirigenziali, il riferimento va alle previsioni di cui all’articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000, ed alle progressioni di carriera, ovvero ai concorsi riservati esclusivamente agli interni, tranne che queste procedure si instaurino e si svolgano in forma telematica.

IL BONUS PER I DIPENDENTI PRESENTI A MARZO

La circolare della Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile “Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti” e la successiva risoluzione 18/E della stessa Agenzia delle Entrate ci dicono che il bonus per i dipendenti deve essere rapportato “al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese” (nda marzo 2020).

Il premio spetta anche ai dipendenti “che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie. Restano esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (smart working)”. Si deve pervenire a questa conclusione perché la “ratio della disposizione persegue l’obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza potere adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto”.

Inoltre, “indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede”. Il premio non spetta, dice la citata risoluzione, nel caso di ferie e di permessi.

Ai fini del calcolo del tetto di 40.000 euro il cui superamento inibisce la erogazione del premio, l’Agenzia delle Entrare ritiene che “debba considerarsi esclusivamente il reddito da lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva”.

IL PROTOCOLLO TRA FUNZIONE PUBBLICA ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Il protocollo sottoscritto in data 3 aprile tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl ed Uil si caratterizza, come elemento di maggiore novità per la forte spinta a che le PA diano corso alla formazione a distanza nella attuale fase di emergenza da COVID-19. Di fatto questo strumento diventa una alternativa e, per molti aspetti, una priorità rispetto al collocamento in esenzione dal lavoro. Al punto 5 degli impegni assunti leggiamo testualmente: “in linea con quanto recato dalla richiamata circolare n. 2/2020, qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, le amministrazioni, fermo restando l’eventuale ricorso alle ferie pregresse maturate fino al 31 dicembre 2019, ai congedi o ad analoghi istituti qualora previsti dai CCNL vigenti, nonché, ove richiesto dai dipendenti, dei congedi parentali straordinari previsti a garanzia delle cure genitoriali da prestare, possono ricorrere, nelle modalità previste dai vigenti CCNL, al collocamento in attività di formazione in remoto utilizzando pacchetti formativi individuati dal datore di lavoro”.

Letto 1168 volte