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Dott. Pietro Rizzo

Obblighi antiriciclaggio dei Comuni (parte 2)

risorse umaneIl Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre scorso "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione", emanato in attuazione del  D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 -“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”- disciplina espressamente alcune ipotesi nche possono essere sintomatiche  di operazioni di riciclaggio.

Aveva previsto una serie di adempimenti a fini preventivi nonché obblighi di segnalazione, che coinvolgevano anche le Pubbliche Amministrazioni e, di conseguenza, gli Enti Locali, ma è con il nuovo Decreto Ministeriale  che gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio diventano particolarmente cogenti.

Ad esempio  un elemento di sospetto è il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante o il prelievo, o il versamento in contante con intermediari finanziari, di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Sicché, il decreto specifica che «l’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti nell’allegato del presente decreto non è sufficiente a escludere che l’operazione sia sospetta.
Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell’operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto».
Si chiede ora, concentrandoci sugli indici più significativi, di segnalare soggetti che hanno frequenti modifiche nell’assetto proprietario o manageriale (compresi i direttori tecnici); imprese amministrate o controllate da soggetti che appaiono meri prestanome; acquisti di beni o servizi dalla Pa non coerenti con l’attività del soggetto che li richiede; frequente utilizzo di deleghe o procure ad operare con la Pa a soggetti diversi e localizzabili in zone sempre diverse rispetto al domicilio dell’impresa.
Ma gli spunti maggiori derivano dagli indicatori in materia di appalti, dove si chiede di attenzionare soggetti che presentino non tutti i requisiti, tranne che robuste strutture patrimoniali o con forti disponibilità finanziarie; al contrario, sono da attenzionare partecipazione ad appalti in assenza di convenienza economica all’esecuzione del contratto; partecipazione ad appalti da parte di raggruppamenti temporanei di imprese, con un numero di partecipanti però sproporzionato in relazione al valore economico del contratto; partecipazione a gare da parte di società che non sembrano avere il loro core business nel settore; società che durante la gara o in fase di esecuzione realizzano operazioni straordinarie d’azienda prive di apparente giustificazione.

Gli indicatori di anomalia sono suddivisi in: indicatori generali, applicabili a tutti i destinatari, e indicatori specifici, distinti per attività. Gli indicatori generali sono connessi alle modalità di esecuzione delle operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati, oltre che all'identità o ai comportamenti inusuali o sospetti del cliente.

Gli indicatori specifici, che sono invece calibrati con riguardo alla tipologia delle attività esercitate dagli operatori, possono essere ad esempio:

• la partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione, ovvero mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto;

• l'esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con la prestazione di attività di consulenza, studio o progettazione, non supportate da idonea documentazione giustificativa;

• l'esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria;

• la richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.

Gli operatori pubblici sono tenuti ad inviare all' Uif una segnalazione, ai sensi dell'articolo 41 del decreto antiriciclaggio, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, non solo alla luce degli indicatori di anomalia in base al decreto antiriciclaggio ma anche degli schemi di comportamento anomalo di cui all'articolo 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.

Gli operatori devono segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture,in assenza di qualsivoglia convenienzaeconomica all’esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell’operatore e alla località di svolgimento della prestazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell’espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.

Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell’ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all’importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.

Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara

Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

Il  Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre scorso "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione", emanato in attuazione del  D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 -“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”- disciplina espressamente alcune ipotesi nche possono essere sintomatiche  di operazioni di riciclaggio.

aveva previsto una serie di adempimenti a fini preventivi nonché obblighi di segnalazione, che coinvolgevano anche le Pubbliche Amministrazioni e, di conseguenza, gli Enti Locali, ma è con il nuovo Decreto Ministeriale  che gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio diventano particolarmente cogenti.

Ad esempio  un elemento di sospetto è il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante o il prelievo, o il versamento in contante con intermediari finanziari, di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Sicché, il decreto specifica che «l’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti nell’allegato del presente decreto non è sufficiente a escludere che l’operazione sia sospetta.
Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell’operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto».
Si chiede ora, concentrandoci sugli indici più significativi, di segnalare soggetti che hanno frequenti modifiche nell’assetto proprietario o manageriale (compresi i direttori tecnici); imprese amministrate o controllate da soggetti che appaiono meri prestanome; acquisti di beni o servizi dalla Pa non coerenti con l’attività del soggetto che li richiede; frequente utilizzo di deleghe o procure ad operare con la Pa a soggetti diversi e localizzabili in zone sempre diverse rispetto al domicilio dell’impresa.
Ma gli spunti maggiori derivano dagli indicatori in materia di appalti, dove si chiede di attenzionare soggetti che presentino non tutti i requisiti, tranne che robuste strutture patrimoniali o con forti disponibilità finanziarie; al contrario, sono da attenzionare partecipazione ad appalti in assenza di convenienza economica all’esecuzione del contratto; partecipazione ad appalti da parte di raggruppamenti temporanei di imprese, con un numero di partecipanti però sproporzionato in relazione al valore economico del contratto; partecipazione a gare da parte di società che non sembrano avere il loro core business nel settore; società che durante la gara o in fase di esecuzione realizzano operazioni straordinarie d’azienda prive di apparente giustificazione.

Gli indicatori di anomalia sono suddivisi in: indicatori generali, applicabili a tutti i destinatari, e indicatori specifici, distinti per attività. Gli indicatori generali sono connessi alle modalità di esecuzione delle operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati, oltre che all'identità o ai comportamenti inusuali o sospetti del cliente.

Gli indicatori specifici, che sono invece calibrati con riguardo alla tipologia delle attività esercitate dagli operatori, possono essere ad esempio:

• la partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione, ovvero mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto;

• l'esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con la prestazione di attività di consulenza, studio o progettazione, non supportate da idonea documentazione giustificativa;

• l'esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria;

• la richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.

Gli operatori pubblici sono tenuti ad inviare all' Uif una segnalazione, ai sensi dell'articolo 41 del decreto antiriciclaggio, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, non solo alla luce degli indicatori di anomalia in base al decreto antiriciclaggio ma anche degli schemi di comportamento anomalo di cui all'articolo 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.

Gli operatori devono segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture,in assenza di qualsivoglia convenienzaeconomica all’esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell’operatore e alla località di svolgimento della prestazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell’espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.

Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell’ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all’importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.

Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara

Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

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