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Le capacità assunzionali delle amministrazioni locali e regionali

a cura di Arturo Bianco

Il tratto distintivo della legislazione degli ultimi anni e della legge n. 205/2017, cd di bilancio 2018, in materia di assunzioni di personale da parte delle regioni e degli locali è costituito dall’ampliamento delle capacità assunzionali in modo differenziato. Non si può non sottolineare che la ripetuta modifica delle regole, addirittura talvolta in moro ripetuto anche nello stesso anno, solleva numerose difficoltà operative e soprattutto rende difficile la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale.

 

Le regole per il 2018

Le capacità assunzionali del 2018 risultano essere così fissate dal legislatore:

  1. Enti già non soggetti al patto di stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti, unioni di comuni e comunità montane), sostituzione integrale dei cessati e per le unioni dei comuni in alternativa 100% dei risparmi delle cessazioni (possibilità che per molti può essere estesa anche ai comuni);
  2. Comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2017 se il rapporto tra spesa del personale dell’anno precedente ed entrate correnti (dato medio dell’ultimo triennio) è inferiore al 24%;
  3. Comuni oltre 1.000 abitanti: 75% dei risparmi delle cessazioni se hanno un rapporto dipendenti popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari dal Decreto del Ministro Interno 10.4.2017 o 90% se lasciano anche spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% delle entrate. Invece si resta al 25% dei risparmi delle cessazioni del 2017 in caso di rapporto tra dipendenti e popolazione superiore a quello previsto per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari;
  4. Vigili urbani: 100% dei risparmi dei vigili cessati nel 2017;
  5. Enti di area vasta: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2017 o 100% della spesa dei cessati se hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dei titoli I, II e III inferiore al 20%. Queste assunzioni devono essere dirette in primo luogo al reperimento di personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività di edilizia scolastica e viabilità;
  6. Regioni: 75% dei risparmi delle cessazioni del 2017 se hanno la incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti nella misura prevista dal DL n. 50/2017. Possono inoltre effettuare assunzioni nel tetto del 100% dei risparmi dei cessati per l’attivazione del numero unico per le emergenze 112, ma entro il tetto di 1 assunzione a questo fine ogni 30.000 abitanti e se dimostrano di non avere professionalità analoghe;

Per tutte le amministrazioni in aggiunta una quota fio al 100% della spesa sostenuta per assunzioni flessibili nel triennio 2015/2017 da destinare alla stabilizzazione dei precari ex articolo 20 D.Lgs. n. 75/2017.

Non è stato ancora chiarito dal legislatore se le regole per le assunzioni di personale si applicano anche a quelle di dirigenti o se per esse si applicano le disposizioni dettate dal DL n. 90/2014, che consentono lo ricordiamo assunzioni nel tetto del 100% dei risparmi delle cessazioni del 2017.

I resti delle capacità assunzionali

Sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014, per come chiarite dal DL n. 78/2015, le amministrazioni locali e regionali possono utilizzare i risparmi derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente che non sono già state utilizzate per finanziare nuove assunzioni. Il triennio precedente è quello 2015/2017. La deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 25/2017 ha chiarito che esse possono essere utilizzate nella misura fissata annualmente dal legislatore, per cui sono le seguenti:

  1. anno 2015, 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;
  2. anno 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni 2015; 100% per gli enti che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%; 75% nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti in caso di rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati;
  3. anno 2017, 75% dei risparmi della spesa dei cessati nel 2016 per gli enti con un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari; per gli enti che non rispettano tale rapporto 25% dei risparmi delle cessazioni. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti, 100% della spesa dei cessati se il rapporto tra spesa del personale nell’ultimo anno ed entrate correnti dell’ultimo triennio è inferiore al 24%. Per i vigili si può dare corso ad assunzioni nel tetto dello 80% dei risparmi dei vigili cessati. Per le regioni le assunzioni possono essere effettuate nel tetto del 25% dei risparmi dei cessati o del 75% se hanno la incidenza massima prevista dal DL n. 50/2017 tra la spesa del personale e le entrate correnti.

Sulla base delle previsioni della legge di bilancio del 2018 gli enti di area vasta possono dare corso ad assunzioni entro lo stesso tetto delle assunzioni del 2018.

Le capacità dei prossimi anni

Per i prossimi anni, già a partire dal 2019, i tetti per le assunzioni a tempo indeterminato non sono definiti da specifiche disposizioni. Per cui si deve ritenere che si applichino le regole fissate dall’articolo 3 del DL n. 90/2014, quindi il 100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente.

Sono due le eccezioni espressamente previste dalla normativa:

  1. per i comuni che non erano soggetti al patto di stabilità si può dare corso al turn over dei cessati e per le unioni dei comuni anche al 100% dei risparmi delle spese dei cessati;
  2. per i comuni aventi popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti e che hanno un rapporto tra spesa del personale nell’ultimo anno ed entrate correnti dell’ultimo triennio inferiore al 24i le assunzioni possono continuare ad essere effettuate nel tetto del 100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente.

Si ricorda che, sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 75/2017 il Governo può fissare le capacità assunzionali degli enti locali con un proprio decreto, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

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