Stampa questa pagina

Lotta alla povertà: ora tocca ai Comuni… e così S.I.A.!

Dott. Daniele Perugini

managementSaranno ancora una volta gli oltre ottomila Comuni italiani ad interpretare un ruolo da protagonisti nei confronti della cittadinanza più bisognosa: il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è infatti l’ultimo strumento messo in atto dal Governo per contrastare la povertà, un sussidio economico (erogato attraverso una Carta Acquisti precaricata) alle famiglie in condizioni disagiate, in presenza di minori, disabili o donne in stato di gravidanza accertata. Come disposto dal decreto interministeriale 26 maggio 2016 ai Comuni vengono affidati, tra l’altro, la gestione operativa delle domande, il relativo accoglimento/diniego ed il controllo del rispetto degli specifici progetti personalizzati, elementi essenziali del nuovo strumento assistenziale.

Nelle more della definizione del Piano nazionale di contrasto alla povertà - previsto dalla legge di stabilità 2016 per dare adempimento all’impegno preso in tal senso in sede comunitaria (quale condizionalità per l’erogazione di specifiche risorse finanziarie vincolate, a supporto ad uno degli obiettivi centrali della Strategia EU2020, quello, per l’appunto, di lotta alla povertà e all’esclusione sociale) - il SIA, dopo una fase di sperimentazione attuata in 12 grandi città, viene ora esteso a tutto il territorio nazionale.

Il decreto interministeriale - pubblicato nella G.U. del 18 luglio ed in vigore dal giorno successivo - dispone che le domande siano presentate al Comune di residenza da parte di un componente del nucleo familiare richiedente, mediante un apposito modello predisposto dal c.d. “soggetto attuatore” (ruolo svolto dall’INPS) a partire dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale provvedimento, cioè dal 2 settembre scorso.

Interviene nel complesso procedimento anche un Gestore del servizio, individuato in Poste Italiane, che assicura la distribuzione e la gestione delle carte prepagate, provvedendo all’accredito periodico degli importi dovuti.

I REQUISITI.  All’articolo 4 del decreto sono indicati i requisiti del richiedente – di cittadinanza (italiana, comunitaria o con permesso di soggiorno, con alcune dettagliate specificità) e di residenza - e del suo nucleo familiare, con riguardo alla composizione (presenza di un minore o di un disabile e di almeno un suo genitore, oppure a di una donna in stato di gravidanza accertata) ed alla condizione economica (risultante nella DSU). Peraltro, nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, il valore complessivo per nucleo familiare percepito nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere attualmente inferiore a 600 euro mensili. Inoltre nessun componente del Nucleo Familiare della nuova prestazione dovrà risultare beneficiario della NASpI, dell’ASDI o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della preesistente Carta acquisti sperimentale. Tra i requisiti prescritti per il nucleo richiedente il SIA, rientra poi il divieto di possesso di autoveicoli di nuova immatricolazione, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, se immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti. Infine, per la concessione del beneficio, si terrà conto di una valutazione multidimensionale del bisogno (con riguardo ai carichi di famiglia), alla condizione economica e all’eventuale situazione lavorativa di tutti i componenti del nucleo familiare, attraverso l’attribuzione degli specifici punteggi indicati nella norma. L’accertamento dei requisiti in capo al richiedente (cittadinanza/residenza) e la verifica del mancato possesso dei veicoli non ammessi spetta al Comune interessato. Spetta invece all’INPS, l’accertamento in ordine alla composizione del nucleo e alla condizione economica, oltre, ovviamente alla titolarità in capo ai componenti di trattamenti di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale che superino i limiti imposti dalla norma.

UNA NOVITÀ. L’elemento essenziale del nuovo strumento di lotta alla povertà, al di là dell’erogazione del sussidio economico, è dato dall’attivazione di una serie di interventi tesi al miglioramento del benessere complessivo e alla riconquista dell’autonomia del nucleo familiare, mediante l’instaurazione di un vero e proprio patto tra i servizi e le famiglie, che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. I Comuni, anche coordinandosi a livello di Ambito territoriale, debbono infatti predisporre - in un’ottica globale e olistica che superi l’attuale frammentazione degli interventi – dei “progetti personalizzati” per la presa in carico dei soggetti interessati, finalizzati a superare la condizione di povertà, attraverso il reinserimento lavorativo, favorendo così il processo di inclusione sociale. Il progetto, predisposto secondo specifiche Linee guida, deve essere realizzato tramite i servizi sociali ed in sinergia con i Centri per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con i soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi a contrasto della povertà. Il progetto personalizzato deve essere poi sottoscritto per adesione dai componenti del Nucleo Familiare Beneficiario  - quale condizione necessaria al godimento del beneficio - entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre (entro 90 giorni per le richieste presentate fino al 31 ottobre). Nel progetto viene richiesto ai componenti il Nucleo Familiare Beneficiario l’impegno a svolgere specifiche attività: in particolare, oltre ai rapporti con i competenti servizi del Comune, il progetto personalizzato può prevedere atti di ricerca attiva di lavoro, adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze e di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva a supporto dell’accettazione di congrue offerte di lavoro, frequenza e impegno scolastico ed anche comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute. Sono previste riduzioni dell’importo erogato in caso di ingiustificate inadempienze agli obblighi previsti dal progetto. In ogni caso, la reiterata violazione da parte dei componenti del nucleo familiare degli obblighi assunti costituisce motivo di esclusione dal beneficio, attraverso un provvedimento di revoca adottato dal Comune. Alla realizzazione dei progetti personalizzati i Comuni provvedono con risorse proprie, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell’ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. Peraltro, le informazioni sul progetto e sulla sua attuazione devono essere inviate telematicamente entro novanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre, mediante modelli predisposti dall’Inps: la comunicazione riguarda risorse umane e professionalità dedicate alla attuazione del progetto, valutazione dei bisogni, obiettivi e risultati che si intende raggiungere, modalità di attuazione della presa in carico, integrazione con interventi e servizi forniti dalle altre amministrazioni coinvolte e da soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit. In assenza dell’invio delle informazioni, gli accrediti relativi ai bimestri successivi per le Carte interessate saranno sospesi. In fase conclusiva, con riferimento cioè all’attuazione del progetto, le informazioni devono essere analogamente inviate dai Comuni entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del sesto ed ultimo bimestre e riguardare le eventuali modifiche introdotte nei progetti personalizzati, i servizi e gli interventi erogati nel periodo di riferimento, le integrazioni effettuate con interventi e i servizi forniti dalle amministrazioni competenti o da altri soggetti privati, sempre con particolare riferimento agli enti non profit, nonché una valutazione sintetica sugli esiti della presa in carico.

LE RISORSE. Le risorse disponibili, afferenti da specifici interventi normativi e dai risparmi su somme già stanziate per analoga finalità, sono quantificabili, per l’anno in corso, in 750 milioni di euro. Tali risorse, come dettagliatamente indicato nel decreto interministeriale, vengono distribuite a livello regionale in maniera proporzionale alla popolazione in condizione di maggior bisogno residente nella medesima Regione e Provincia autonoma, calcolata sulla base della media ponderata di tre indicatori (costruiti su statistiche Istat, con riferimento al valore medio del triennio precedente):

–        quota di popolazione regionale in condizione di “povertà assoluta” (con un peso nella media pari al 50%);

–        quota di popolazione regionale in condizione di “grave deprivazione materiale” (peso nella media pari al 25%);

–        quota di “persone che vivono in famiglie con intensità lavorativa molto bassa” sul totale della popolazione nazionale in tale condizione (peso nella media pari al 25%).

Peraltro è previsto che le Regioni e le Province Autonome, con riferimento ai propri residenti, possano integrare il Fondo Carta Acquisti al fine di incrementare il beneficio concesso e/o di ampliare la platea dei beneficiari, riducendo la selettività dei requisiti necessari per l’accesso al beneficio.

I BENEFICI CONCESSI. Il beneficio economico, subordinato all’adesione al progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, viene erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità. Le Carte sono rilasciate con disponibilità finanziaria, relativa al primo bimestre, con importi variabili tra 80 e 400 euro mensili, determinati in base alla numerosità ed alle caratteristiche del nucleo familiare, previa verifica da parte dell’INPS, preliminarmente ad ogni accredito. Successivamente al rilascio delle Carte, sarà cura del Gestore del servizio eseguire gli accrediti bimestrali ed inviarne comunicazione ai titolari. Dall’ammontare del beneficio spettante vengono peraltro detratte eventuali somme erogate per altre misure di sostegno del reddito entro la soglia ammessa. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio, l’ammontare del beneficio è rideterminato sulla base del numero di componenti risultante dalla nuova DSU. Ferma restando la disponibilità di risorse attribuita alla Regione e Provincia autonoma, il beneficio è concesso per un periodo massimo di dodici mesi.

L’ITER PROCEDURALE. I principali attori coinvolti nel SIA sono:

–      il Comune, che riceve le domande da parte dei cittadini, effettua le verifiche anagrafiche sui richiedenti, comunica all’Inps e controlla il rispetto dei progetti  le richieste di beneficio;

–      l’Inps, quale «soggetto attuatore» che riceve le domande dai Comuni ed effettua centralmente, in modo automatizzato i controlli sui requisiti di natura socio-economica;

–      Poste Italiane, il «Gestore del servizio» che assicura la distribuzione e gestione delle carte prepagate, provvedendo all’accredito periodico.

Al fine di gestire in modo ottimale il canale informativo tra Inps e Comuni, con particolare riguardo al riesame delle domande respinte, è stata prevista l’attivazione di un apposito flusso di lavoro. L’utente destinatario di una reiezione della domanda per mancanza dei requisiti potrà recarsi direttamente al Comune che ha inviato la comunicazione di rigetto per chiedere informazioni e presentare, eventualmente, la richiesta di riesame. Nei casi più complessi, laddove il Comune interpellato non sia in grado di fornire risposta alle richieste di chiarimenti del cittadino, l’ente potrà inoltrare richiesta di ulteriore approfondimento alle strutture Inps territorialmente competenti, utilizzando obbligatoriamente il canale PEC. Anche il singolo utente può rivolgersi direttamente all’Inps, utilizzando i canali di accesso disponibili (preferibilmente il Contact Center Multicanale o, in alternativa, il canale web “Inps risponde”): l’Istituto, considerate le caratteristiche dell’utenza coinvolta, sta valutando l’opportunità di predisporre ulteriori canali per rispondere ai bisogni informativi dei cittadini. Le domande, presentate dai richiedenti a partire dal 2 settembre, dovranno essere inoltrate dai Comuni all’Istituto, in ordine cronologico, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza. I Comuni devono attivare i flussi informativi, anche per il tramite di SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche), secondo le modalità telematiche e le indicazioni predisposte dall’Inps (tracciato XSD). La piattaforma SGAte è stata infatti integrata con un apposito modulo per la gestione del SIA e con un cruscotto per il monitoraggio dei tempi di lavorazione: ferma restando la tempistica prevista dalla norma ed indipendentemente dalla data effettiva della trasmissione delle istanze, verrà fatta salva l’assegnazione del beneficio – verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità - sulla base della data di accettazione della domanda presso il Comune. L’Inps comunicherà entro i successivi 10 giorni l’idoneità (o meno) della richiesta, il cui esito (approvazione/rigetto) sarà comunicato al cittadino a cura dell’amministrazione comunale. Altro impegno complesso per i Comuni, da svolgere entro sessanta giorni dall’accreditamento del primo bimestre del sussidio ed anche coordinandosi a livello di Ambito territoriale, è la citata predisposizione e attivazione in favore dei beneficiari del progetto personalizzato. Le linee guida ministeriali indicano le principali caratteristiche del sistema coordinato di interventi e servizi sociali (servizi di segretariato sociale per l’accesso, servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la presa in carico, équipe multidisciplinare opportunamente integrata per l’attuazione del progetto, ecc.) che implica, per il Comune, la promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.

LA VALUTAZIONE. Il SIA è oggetto di valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa individuazione di un campione di Ambiti territoriali, corrispondente a non più del 10 per cento della popolazione coinvolta nella sperimentazione, in cui effettuare la somministrazione dei questionari valutativi e in cui predisporre gruppi di controllo. Con decreto interministeriale, i requisiti e le procedure per l’accesso al beneficio potranno essere comunque rivisti in base al monitoraggio dei primi due bimestri di attuazione.

 

Letto 2524 volte